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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 04 gennaio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3028 del 14 dicembre 2010

l.r. n. 22 del 16.08.2002 - accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale denominata Ambulatorio San Massimo srl, con sede legale in via San Massimo 19 a Padova, per la funzione già provvisoriamente accreditata.


Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria già provvisoriamente accreditata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di strutture private con oneri a carico del sistema sanitario regionale, prima fondata sulle convenzioni pubblico-privato secondo la legge 23 dicembre 1978 n. 833, è ora regolata dalla disciplina dell'accreditamento istituzionale e dell'accordo contrattuale, introdotta dal d.lgs. 502/92 e fondata sul criterio di regolazione dell'offerta, in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

Infatti, per erogare prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, i soggetti privati devono anzitutto essere titolari dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, ove prevista, inoltre, devono ottenere l'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione, infine, sono tenuti alla stipula di accordi contrattuali con l'unità sanitaria locale.

In particolare, il d. lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonchè alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale. In particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto, inserita nell'elenco allegato alla ricognizione effettuata con dgr n. 4546/07, come modificata dalla dgr n. 3894/09, in quanto erogatore privato provvisoriamente accreditato, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 647329 del 4.12.08.

La struttura risulta essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'azienda Ulss 16 con il provvedimento prot. 363573/08/86613 del 10.7.08.

Con nota prot.460684 del 19.8.09 la Regione ha chiesto l'integrazione della domanda.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02, limitatamente alla funzione già provvisoriamente accreditata, per la quale è stato chiesto l'accreditamento istituzionale, trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento a:

Sede operativa di via San Massimo n. 19 a Padova (cod. min. 611129).

Specialità esercitate in regime ambulatoriale:

32 neurologia

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della lr 22/02, effettuato in data 29.9.09 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'Agenzia regionale socio sanitaria per il Veneto, si è concluso con il rilascio di parere positivo, come si evince dalla documentazione agli atti.

È altresì favorevole il parere rilasciato dall'ARSS in esito alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura richiedente, come ulteriormente si evince dalla relazione di rispondenza agli atti.

Nella seduta del 2.3.10, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del rapporto di verifica e della relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale, trasmessi dall'Agenzia regionale socio sanitaria, esprimendo parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per la funzione coerente con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

Agli atti è presente la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, riferite al personale sanitario, previste dalla normativa vigente.

L'istanza presentata dalla struttura, alla luce dell'istruttoria, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale limitatamente alla funzione già provvisoriamente accreditata, come sopra descritta.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della l. 724/1994 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs 299/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 2501 del 06.08.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 4546 del 28 dicembre 2007 " Assistenza Ospedaliera e Specialistica Ambulatoriale. Erogatori privati provvisoriamente accreditati nella Regione del Veneto ex l.r. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s), l. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i predetti erogatori privati e le Aziende Ulss.";

Vista la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 3894 del 15 dicembre 2009; "Assistenza Specialistica Ambulatoriale. Aggiornamento dell'elenco degli erogatori privati provvisoriamente accreditati della Regione del Veneto ex l.r. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) l. 27.12.2006, n. 296.

delibera

1        di rilasciare per tre anni a far data dal 31.12.10, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sanitaria ambulatoriale denominata Ambulatorio San Massimo srl, con sede legale in via San Massimo 19 a Padova, con esclusivo riferimento alla sede e alla funzione descritte in premessa,già provvisoriamente accreditate;

2        di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3        di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

4        di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

5        di delegare il Segretario regionale alla Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento.


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