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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3894 del 15 dicembre 2009
Assistenza Specialistica Ambulatoriale. Aggiornamento dell'elenco degli erogatori privati provvisoriamente accreditati della Regione del Veneto ex l.r. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) l. 27.12.2006, n. 296.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La DGR 4546 del 27/12/2007 attuava, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), una ricognizione di tutte le strutture private (equiparate e non) e dei professionisti privati provvisoriamente accreditati, attraverso la predisposizione di un elenco degli erogatori, per quanto riguarda sia le prestazioni di assistenza ospedaliera (Allegato A), sia quelle di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio (Allegato B).
Detti elenchi, come espressamente dichiarato, in conformità alle disposizioni legislative e alla programmazione regionale, non hanno avuto carattere innovativo, trattandosi di strutture e soggetti già in precedenza individuati (DGR n. 5007 dell'8.11.1996 e DGR n. 3223 dell'8.11.2002 e successive modifiche), in relazione ai quali si è preso solamente atto di modifiche di sede, denominazione, di accorpamenti etc.
Per quanto riguarda l'elenco degli erogatori provvisoriamente accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, successivamente alla predetta delibera sono intervenute varie modifiche dovute a cessazioni di attività, fusioni di società, accorpamenti, trasformazione in società, cambiamento di sede, rinuncia e decadenza dal provvisorio accreditamento per inattività relativamente ad una o più branche specialistiche, secondo i principi espressi a partire dalla DGR 452/2007 e confermati dalle successive delibere di determinazione dei tetti di spesa per l'attività ambulatoriale.
Inoltre, va detto che alcune strutture ospedaliere provvisoriamente accreditate (equiparate e non) avevano lamentato, all'indomani dell'approvazione dell'elenco, che la ricognizione non aveva incluso alcune branche specialistiche, in relazione alle quali esse erogavano prestazioni con oneri a carico del SSR, evidenziando così alcune discrepanze tra la situazione reale pregressa e quella descritta nell'allegato. Tant'è che due strutture ospedaliere, impugnando avanti al Tar Veneto la DGR 4546/2007, con ricorso tuttora pendente, avevano evidenziato, seppur genericamente, anche tale profilo di doglianza.
Nel frattempo, nella prospettiva del rispetto di quanto previsto sempre dalla legge finanziaria 2007 - art. 1, comma 796 lettera t) - secondo cui le Regioni sono state chiamate a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, non confermati dagli accreditamenti definitivi - in attuazione e secondo le cadenze della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", sono state gestite dagli uffici competenti le procedure volte a confermare o rilasciare le autorizzazioni all'esercizio alle strutture private ed ai professionisti. Sono state poi ricevute dagli uffici regionali le domande di accreditamento istituzionale, disponendo le verifiche degli ulteriori requisiti, in vista del rilascio dell'accreditamento definitivo.
Nell'imminenza degli adottandi provvedimenti di accreditamento istituzionale, risulta utile ed opportuno aggiornare l'elenco delle strutture che oggi, relativamente all'assistenza specialistica ambulatoriale, sono provvisoriamente accreditate con l'indicazione delle relative branche specialistiche, ricordando che in questa fase l'accreditamento definitivo viene riconosciuto lasciando invariati i soggetti e le funzioni accreditate, in attesa della nuova programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Presupposto di una corretta procedura non può che essere, quindi, una fedele fotografia dell'esistente, che tiene conto di tutte quelle modifiche poc'anzi menzionate, di cui si è dato conto.
Per quanto riguarda le questioni sollevate relativamente alle branche specialistiche dalle strutture ospedaliere, gli uffici hanno subito accertato alcune problematiche esistenti, invitando i Direttori Generali a segnalare le difformità riscontrate rispetto all'elenco e a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire le singole situazioni storiche, esprimendo la propria posizione in merito. In tale ottica, sono stati promossi una serie di incontri con le strutture interessate e le Aziende ULSS territorialmente competenti, per verificare quale fosse la reale situazione preesistente da cristallizzare nel provvedimento regionale. Si è pertanto preso atto di alcune effettive omissioni, nonostante le branche non inserite fossero espressamente indicate in precedenti provvedimenti formali o, comunque, le prestazioni relative venissero storicamente erogate e remunerate dalle Aziende ULSS di riferimento. Va detto, poi, che alcune di tali problematiche derivano da una mutata classificazione nel tempo delle branche specialistiche, conseguente alla scomposizione in più branche dell'originaria branca specialistica per cui l'erogatore era convenzionato.
Si tratta quindi di un mero adeguamento alla realtà di fatto che non comporta alcuna modifica nell'attività effettuata dalle strutture a favore delle Ulss.
Si fa presente, inoltre, che le modifiche apportate all'elenco non comportano alcun aumento di spesa sanitaria a carico del Bilancio Regionale.
Agli atti della Direzione per i Servizi Sanitari è depositata la documentazione su cui si basano tutti gli aggiornamenti e le modifiche rispetto al precedente elenco di cui alla DGR 4546/2007.
L'allegato A alla presente delibera contiene l'aggiornato elenco degli erogatori provvisoriamente accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale della Regione Veneto e sostituisce, quindi, l'elenco di cui all'allegato B della DGR 4546/2007.
Si ricorda che, una volta intervenuto l'accreditamento istituzionale, l'erogatore verrà inserito nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 6 della l.r. 22/2002 con le modalità ivi indicate.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007;
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16.8.2002;
VISTA la DGR n. 5007 dell'8.11.1996;
VISTA la DGR n. 3223 dell'8.11.2002 e successive modifiche;
RICHIAMATA la DGR n. 452 del 27 febbraio 2007;
VISTA la DGR n. 4546 del 28.12.2007;]
delibera
1. di approvare l'elenco dei soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati della Regione del Veneto per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, suddiviso per azienda ULSS di afferenza territoriale del singolo soggetto erogatore (Allegato A), econ la specificazione delle relative branche specialistiche;
2. di disporre che con l'approvazione del suindicato elenco (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, viene sostituito l'elenco di cui all'allegato B della DGR 4546/2007;
3. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.
(seguono allegati)
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