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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 133 del 28 dicembre 2018


Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2018

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

 

il seguente regolamento regionale:
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità.

1.  Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l’eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.

 

Art. 2
Ambiti di applicazione.

1.  Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

a)   la pesca sportiva e dilettantistica;
b)   la pesca professionale;
c)   la pesca scientifica;
d)   l’acquacoltura;
e)   la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
f)    la pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

 

Art. 3
Definizioni.

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua o bacini d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerata attività di pesca;
b)   “pesca sportiva e dilettantistica”, l’attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
c)   “pesca professionale”, l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività di pesca professionale;
d)   “pesca scientifica”, l’attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
e)   “acquacoltura”, l’attività economica come descritta all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
f)    “pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive”, l’attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati individuati dalla Struttura regionale competente;
g)   “pesca finalizzata ai recuperi ittici”, l’attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d’acqua;
h)   “luogo di pesca”, il sito ove viene praticato l’esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell’esca o dell’attrezzo in azione di pesca;
i)    “specie autoctona o indigena”, una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
l)    “specie alloctona” (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;
m)  “specie parautoctona”, una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 d.C. e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;
n)   “specie invasiva”, una specie animale o vegetale alloctona che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;
o)   “ripopolamento”, “introduzione” e “reintroduzione”, le attività di rilascio nell’ambiente naturale di organismi acquatici in grado di dare luogo a popolazioni strutturate autoriproducentesi;
p)   “immissione ai fini di pesca sportiva”, l’attività di rilascio di organismi acquatici che non sono in grado di riprodursi nell’ambiente naturale, i cui effetti sono limitati alla permanenza nell’ambiente dei singoli soggetti rilasciati;
q)   “Struttura regionale competente”, la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

 

Art. 4
Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1.  Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:

a)   Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:

Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell’Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all’incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all’abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. Rientra nella Zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d’acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l’intero suo corso;

Provincia di Padova: comprende le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese;

Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall’incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all’incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all’incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all’incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l’esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d’acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba;

Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell’autostrada A4 “Venezia-Trieste” e ad est dalla strada provinciale 251.

b)   Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;

c)   Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate:

Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata “Allagamento”, Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d’acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;

Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d’acqua contermini.

2.  Agli effetti della pesca professionale, le acque interne sono definite in base ai seguenti criteri:

a)   acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l’uso di reti, come da elenco riportato nell’allegato B;
b)   acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;
c)   acque marittime interne di Zona C, quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare.

 

Art. 5
Carta ittica regionale.

1.  Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene:

a)   individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;
b)   caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;
c)   individuazione di tutti i tratti di corsi d’acqua di interesse ittiologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;
d)   caratterizzazione di tutti i corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con individuazione dell’elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo e indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;
e)   analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico e a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle carte ittiche precedenti;
f)    analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;
g)   individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;
h)   individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e Zona C (zona salmastra);
i)    individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;
j)    individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;
k)   individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;
l)    individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;
m)  individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d’acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;
n)   individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;
o)   individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d’acqua.

2.  Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittiologiche.

3.  Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

 

Art. 6
Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1.  La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

a)   zone no kill catch and release nelle quali l’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l’uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
b)   zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
c)   zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all’esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l’esercizio del carp-fishing.
d)   zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e spinning) anche a scopo turistico e promozionale.
e)   zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.

2.  Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e parautoctona.

 

Art. 7
Scale di risalita.

1.  I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2.  La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall’obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.

3.  Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 dovrà ottemperare all’assolvimento degli obblighi ittiogenici a far data dall’attivazione della derivazione stessa.

4.  Con provvedimento della Giunta regionale vengono determinati i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittiogenici.

5.  Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita devono essere presentate alla Struttura regionale competente allegando:

a)   elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;
b)   elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;
c)   una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:

1)   individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;
2)  caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell’ittiofauna del corso d’acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche;
3)   variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;
4)  criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;
5)  descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

 

TITOLO II
NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 8
Uso di esche e pasture.

1.  È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l’uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.

2.  È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3.  Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.

4.  Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l’uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all’uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

5.  È vietato l’uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.

6.  È vietato l’uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.

7.  Nell’esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

8.  È vietato l’utilizzo come esca dell’anguilla.

9.  È vietato l’utilizzo come esca di tutte le specie ittiche alloctone in Zona C.

10.  Durante l’esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

 

Art. 9
Uso del guadino e del raffio.

1.  L’uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.       

 

Art. 10
Misurazione della maglia delle reti.

1.  La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L’operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell’attrezzo bagnato e usato.

 

Art. 11
Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.

1.  Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall’ultimo esemplare catturato. Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.
Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di chilogrammi 2 di cannolicchi e chilogrammi 1 di ricci di mare. Nelle acque di Zona C della Provincia di Rovigo è consentita la raccolta di non più di chilogrammi 1 di molluschi bivalvi.

2.  Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente, in tutte le acque libere regionali, fino ad un massimo di cinque esemplari tra salmonidi timallidi e anguillidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). Il medesimo limite si applica per ogni singola concessione.

3.  Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

4.  Il direttore della Struttura regionale competente con proprio provvedimento stabilisce modalità particolari per la pesca del Coregone (Coregonus lavaretus) nel lago Morto (TV).

 

Art. 12
Tipi di pesca vietati.

1.  È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.

2.  È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d’acqua lagunari.

3.  È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.

4.  Salvo che per l’esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d’acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.

5.  È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell’esca o dell’attrezzo in atto di pesca.

6.  È vietato l’esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

7.  È vietato l’esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a una distanza inferiore a metri 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all’altro di pesca.

8.  Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.

9.  La Struttura regionale competente può prevedere specifiche autorizzazioni per l’utilizzo di gabbie di raccolta, galleggianti e ancorate, per il contenimento del pescato.

10.  È vietato l’uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.

11.  È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

 

Art. 13
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.

1  Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

a)   una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;
b)   moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
c)   camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”;
d)   coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
e)   per la pesca dell’anguilla è consentito l’uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l’uso di boccon o mazzachera. La pesca dell’anguilla è consentita fino alle ore 24,00. Durante la pesca dell’anguilla non è consentito detenere altri pesci.

2.  Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

a)   l’esercizio della pesca è vietato da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e in quelle autorizzate in modo specifico, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
b)   la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;
c)   è consentito l’esercizio della pesca da natante e da belly boat, con le modalità previste dall’articolo 28.

 

Art. 14
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

1.  Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a)   massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali. Nell’utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l’uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20;
b)   massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing);
c)   massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L’attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L’uso del bilancino è consentito esclusivamente nelle acque di cui all’allegato C. Ne è vietato l’uso nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell’esercizio della pesca con l’uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
d)   tirlindana con non più di tre esche;
e)   coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;
f)    moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce (BL), per la pesca al coregone, è consentito l’utilizzo di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”;
g)   boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.

 

Art. 15
Pesca professionale in Zona B.

1.  Gli attrezzi e le condizioni di utilizzo per la pesca di professione in Zona B sono i seguenti:

a)   gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
b)   tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d’acqua e comunque non oltre a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l’uso a strascico e come rete da circuizione;
c)   bertovello con ali o “cogollo”, “cogularia” o “traturo”. L’apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l’altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l’uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d’acqua;
d)   bertovello senza ali. Apertura massima della bocca metri 1,50, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l’uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorre una distanza minima di metri 50;
e)   bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare metri 4. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 50. L’uso è vietato dal 1° maggio al 31 maggio;
f)    vangaiola. Apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno. L’uso dell’attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
g)   nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;
h)   corda armata o parangale. L’attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d’acqua;
i)    “fureghin”. La maglia non deve essere inferiore a mm 60;
j)    rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve esser inferiore a mm 16 e l’altezza della rete non superiore a metri 1,50. L’uso dell’attrezzo è vietato nel mese di maggio;
k)   rete da pescetti a sacco, senza cogollo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12 e la rete non deve superare la metà del corso d’acqua; l’uso dell’attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;
l)    barracuda o rete da imbrocco. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e la rete non deve superare la metà del corso d’acqua;
m)  tremaglio da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l’altezza della rete non superiore a metri 1,50. L’uso dell’attrezzo è vietato nel mese di maggio.

2.  Gli attrezzi da posta per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3.  L’allegato D individua i tratti fluviali e i bacini lacustri dove è consentito l’esercizio della pesca professionale, definendo altresì numero, tipologia degli attrezzi consentiti e le relative modalità di utilizzo.

4.  La pesca professionale è consentita nelle acque che rientrano nelle concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica fatte salve le eventuali limitazioni previste da apposito provvedimento dalla Struttura regionale competente anche sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale.

 

Art. 16
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C.

1.  In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all’articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all’allegato E:

a)   non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali e per l’innesco del pesce vivo, ove autorizzato;
b)   “correntina” e “bolentino” con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
c)   bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 20;
d)   bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare metri 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a metri 20. L’uso del bilancino è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5;
e)   fiocina. La distanza tra il primo e l’ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l’uso dell’attrezzo con l’ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l’equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;
f)    sugheri o “suri” con un amo e in numero massimo di venticinque;
g)   volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. È vietato l’uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l’ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l’equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
h)   “paravanti da caminar”, con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
i)    rezzaglio o “sparviero” o “giacchio”. La maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 28;
j)    slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
k)   “chebe da gò o da gamberi” di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca;
l)    canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni barca;
m)  “re’ da imbrocco” o “barracuda”. La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev’essere inferiore a mm 44. L’attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie;
n)   tremaglio per “acquadelle”. La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta;
o)   cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

2.  Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore.

3.  Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

4.  È consentita la pesca con le mani.

5.  La Giunta regionale può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all’utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

 

Art. 17
Pesca professionale in Zona C.

1.   In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all’allegato F:

a)   gli attrezzi di cui all’articolo 16 con le modalità e le limitazioni anche geografiche ivi indicate;
b)   cerchio o “rassaio”, con rete a maglia non inferiore a mm 14;
c)   tirlindana;
d)   saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;
e)   rete da posta con cogolli o “tresse”. La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle “pareti” non deve essere inferiore a mm 14;
f)    rete da pescetti a sacco senza cogollo;
g)   trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;
h)   sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
i)    cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “traturo”, “monchin” o “mezzaluna”. La bocca dell’attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;
j)    bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24;
k)   volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
l)    coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
m)  coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l’uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
n)   battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
o)   tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l’aggiunta della catena;
p)   tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
q)   granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
r)    schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;
s)   parangale di fondo o di superficie;
t)    chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
u)   canna da bisati o passarini;
v)   fureghin. La maglia non dev’essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri;
w)  “re’ da imbrocco” o “barracuda”, anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev’essere inferiore a mm 35;
x)   tremaglio per “acquadelle”. La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta;
y)   reoni da seppie. L’attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza;
z)   nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50;
aa) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20;
bb) vangaiola (negossa). L’apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;
cc) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l’una dall’altra. L’uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

2.  Gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3.  La pesca professionale con gli attrezzi previsti al comma 1, lettere e), f), y) e z) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta.

4.  La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:

a)   il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
b)   le indicazioni delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni sulle modalità di pesca e le caratteristiche degli attrezzi;
c)   i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d’assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 3.

5.  Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 3, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo relativamente alle reti fisse di cui al comma 1, lettera e), dal primo di aprile fino al 30 giugno dello stesso anno per reoni e nasse da seppie di cui al comma 1, lettere y) e z).

6.  La posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:

a)   di giorno, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A;
b)   di notte, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di fanale giallo visibile a non meno di metri 1000 di distanza.

7.  La posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A.

8.  Gli attrezzi di cui al comma 1, lettere y) e z) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata negli stessi ambienti lagunari dove è praticata la pesca ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, spazzole metalliche o analoghi.

9.  Gli attrezzi di cui al comma 1, lettera e) devono essere dotati di appositi contrassegni riportanti il numero di licenza di pesca di tipo A posti su un palo all’estremità della rete.

10.  La distanza tra ogni gruppo o linea di reti da posta o tresse non deve essere inferiore a metri 200.

11.  Durante il periodo di pesca autorizzato le reti da posta o tresse devono essere ripulite periodicamente al fine di garantire il regolare flusso dell’acqua. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti e i pali di sostegno devono essere riportati a terra.

 

Art. 18
Pesca di molluschi bivalvi.

1.  Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all’articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all’alba.

2.  La pesca professionale di vongole (famiglia Veneridae), al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.

3.  La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:

a)   il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
b)   il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile;
c)   le indicazioni dei metodi e attrezzi utilizzabili, delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni;
d)   i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d’assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4.  L’autorizzazione deve stabilire il quantitativo di prodotto pescabile nonché l’indicazione dei metodi e attrezzi utilizzabili, tra i seguenti:

a)   raccolta a mano;
b)   rasca manuale trainata all’indietro;
c)   rastrello manuale da barca.

5.  È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all’alba.

6.  Per la raccolta del cannolicchio è consentito l’utilizzo del cloruro di sodio di derivazione marina (sale da cucina) in zona C, nel limite massimo di chilogrammi 1 per ogni giornata di pesca.

 

Art. 19
Pesca professionale del pesce novello.

1.  La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a novanta giorni. La Struttura regionale competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio della pesca, comunque non antecedente il primo marzo e la data di termine comunque non successiva al 31 maggio.

2.  Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un’apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

3.  I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.

4.  È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.

5.  I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

6.  L’autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

 

Art. 20
Pesca del seme di mollusco.

1.  Il periodo di pesca del seme di mollusco è stabilito dalla Struttura regionale competente con proprio provvedimento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche.

2.  Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un’apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

3.  I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del seme di mollusco, la quantità raccolta complessiva, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

4.  L’autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

 

Art. 21
Raccolta di anellidi e corbole.

1.  Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o “muriddu”, e fino a 100 esemplari di corbole (Upogebia pusilla).

2.  La raccolta degli anellidi (vermi) e delle corbole è consentita ai pescatori di professione, oltre che con le modalità di cui al comma 1, anche con l’ausilio del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.

3.  Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione e ai pescatori sportivi o dilettanti è consentito l’utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di cm 15.

 

Art. 22
Pesca subacquea.

1.  La pesca subacquea, salvo quanto previsto dal comma 5, è consentita solo in Zona C (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.

2.  La pesca subacquea è vietata da un’ora prima del tramonto a un’ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:

a)   a distanza inferiore a metri 500 da zone di balneazione;
b)   a distanza inferiore a metri 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.

3.  Durante l’immersione il pescatore subacqueo ha l’obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.

4.  Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l’immersione.

5.  L’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che costituiscono attrezzatura da pesca, è consentito esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne che siano anche titolari dell’autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia. L’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito ai suddetti soggetti esclusivamente per la raccolta a mano di esemplari di Riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di molluschi bivalvi, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 18. Per l’esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca “Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale” in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata.

 

Art. 23
Pesca scientifica.

1.  L’autorizzazione all’esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

2.  La domanda è presentata, conformemente al modello adottato dalla Giunta regionale, con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell’inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

3.  Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l’esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all’anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell’istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.

4.  Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d’acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.

5.  I titolari di autorizzazione all’esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente e all’eventuale concessionario il calendario delle attività programmate e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell’autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.

 

Art. 24
Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.

1.  In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2.  L’autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell’attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3.  La pesca ai fini ittiogenici è svolta:

a)   dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
b)   dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
c)   dai pescatori professionisti;
d)   da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

4.  Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, esercita la pesca a fini ittiogenici senza la necessità di autorizzazione.

5.  I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente il programma di tali attività con l’indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.

6.  Le catture a fini ittiogenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

a)   elettrostorditore;
b)   guadini e altri similari strumenti di cattura;
c)   reti da pesca;
d)   nasse e trappole;
e)   altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull’ambiente acquatico e sull’ittiofauna.

 

Art. 25
Permessi temporanei di pesca.

1.  Il permesso temporaneo di pesca di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale competente, anche tramite altri soggetti delegati, è ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.

2.  Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

 

Art. 26
Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.

1.  Ogni pescatore, nell’azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.

2.  Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d’aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.

3.  Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell’esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell’attività di pesca).

4.  La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.

 

Art. 27
Uso del bilancione.

1.  Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:

a)   il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;
b)   non deve superare la metà della larghezza del corso d’acqua al momento dell’emersione;
c)   la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.

2.  È consentito l’uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.

3.  Fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.

4.  L’uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione individuale da parte della Struttura regionale competente che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all’allegato G.

5.  L’autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)   essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;
b)   essere titolari della concessione all’occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell’area, ovvero essere delegati dal titolare.
c)   eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.

6.  I soggetti autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.

7.  La pesca con l’utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.

8.  L’uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.

 

Art. 28
Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all’attività di pesca.

1.  Per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.

2.  Per l’esercizio della pesca professionale possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.

3.  Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

4.  Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

 

Art. 29
Periodi di divieto e misure minime di prelievo.

1.  Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

a)   Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b)   Trota fario (Salmo trutta trutta) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
c)   Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
d)   Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
e)   Temolo (Thymallus thymallus) dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
f)    Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio;
g)   Tinca (Tinca tinca) dal 15 maggio al 30 giugno;
h)   Carpa (Cyprinus carpio) dal 15 maggio al 30 giugno;
i)    Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo;
j)    Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo;
k)   Alborella (Alburnus alburnus alborella) dal 15 maggio al 30 giugno;
l)    Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno;
m)  Scardola (Scardinius erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno;
n)   Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 maggio al 15 giugno;
o)   Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) dal 1° ottobre al 30 giugno.

2.  Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

a)   Barbo canino (Barbus caninus);
b)   Barbo comune (Barbus plebejus);
c)   Scazzone (Cottus gobio);
d)   Lasca (Chondrostoma genei);
e)   Savetta (Chondrostoma soetta);
f)    Pigo (Rutilus pigus);
g)   Cheppia (Alosa fallax);
h)   Gobione (Gobio gobio);
i)    Spinarello (Gasterosteus aculeatus);
j)    Ghiozzo padano (Padagobius martensii);
k)   Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);
l)    Cobite comune (Cobitis taenia);
m)  Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);
n)   Nono (Aphanius fasciatus);
o)   Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);
p)   Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);
q)   Storione cobice (Acipenser naccarii);
r)    Storione comune (Acipenser sturio);
s)   Storione ladano (Huso huso);
t)    Lampreda padana (Lampetra zanandreai);
u)   Lampreda marina (Petromyzon marinus).

3.  È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis), Dattero di mare (Litophaga litophaga).

4.  Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

a)   Corbola (Upogepia sp.) dal 1° giugno al 31 luglio;
b)   anellidi (Marphysa sanguinea, Hediste sin. Nereis sp., Perinereis sp.) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
c)   Riccio di mare (Paracentrotus lividus) dal 1° maggio al 30 giugno.

5.  Per le specie delle quali è vietato il prelievo, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6.  Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:

a)   Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario: 30 cm;
b)   Trota di lago (Salmo trutta lacustris): cm 35;
c)   Trota fario (Salmo trutta trutta): cm 22;
d)   Temolo (Thymallus thymallus): cm 30;
e)   Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): cm 25;
f)    Persico reale (Perca fluviatilis): cm 25;
g)   Persico reale (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
h)   Tinca (Tinca tinca): cm 30;
i)    Carpa (Cyprinus carpio): cm 35;
j)    Cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25;
k)   Luccio (Esox lucius): cm 40;
l)    Anguilla (Anguilla anguilla): cm 40;
m)  Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus): cm 10;
n)   Branzino (Dicentrarchus labrax): cm 25;
o)   Passera di mare (Platichtys flesus): cm 15;
p)   Vongole veraci (Venerupis spp., sin. Ruditapes spp., sin Tapes spp.): cm 2,5.

7.  Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all’articolo 37.

8.  Per le specie di origine marina, non comprese nell’elenco di cui al comma 6, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9.  Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. La lunghezza del gambero si misura dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda).

10.  I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell’esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

 

TITOLO III
SEMINE E RECUPERI ITTICI

Art. 30
Semine di specie ittiche.

1.  Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e dilettantistica e ai fini dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2.  Le semine ai fini di pesca sportiva e dilettantistica rispettano i criteri determinati con provvedimento di Giunta regionale e comunque sono conformi alle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.

3.  La Carta ittica regionale individua le aree ove vige il divieto di immissione ai fini di pesca sportiva e dilettantistica per la tutela delle popolazioni autoctone di interesse conservazionistico.

4.  Le semine ai fini dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, devono essere conformi, a far data dell’attivazione della stessa, a quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale e dall’articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d’acqua all’interno del medesimo bacino idrografico nell’areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell’intervento.

 

Art. 31
Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina.

1.  È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d’acqua a un altro, salvo specifica autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2.  Le operazioni di semina e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

3.  Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell’autorizzazione alla semina. Le operazioni di semina sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti.

 

Art. 32
Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.

1.  Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Giunta regionale prevede azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, soggette ad autorizzazione.

2.  L’autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente e prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell’esercizio dell’attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione nonché con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3.  Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:

a)   elettrostorditore;
b)   guadini, raffi e altri similari strumenti di cattura;
c)   reti da pesca;
d)   nasse e trappole per i gamberi;
e)   fucile subacqueo;
f)    altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto       impatto sull’ambiente acquatico e sull’ittiofauna.

4.  Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente e con la supervisione di un tecnico responsabile:

a)   dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
b)   dai pescatori professionisti;
c)   da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

 

Art. 33
Asciutte e manutenzione di corpi idrici.

1.  Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d’acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell’evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.

2.  Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.

3.  Gli interventi che interessano l’alveo dei corsi d’acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d’acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.

4.  La Struttura regionale competente provvede alle operazioni di recupero ittico, anche attraverso l’uso dell’elettrostorditore. Il recupero può essere effettuato dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all’uso di apparecchiature elettriche.

5.  Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l’indicazione relativa al tratto di corso d’acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d’acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.

6.  Ai sensi dell’articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l’intervento di messa in asciutta di un corso d’acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.

7.  La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d’intesa con i consorzi di bonifica o con l’ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell’ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

8.  Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d’acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d’acqua idonei dal punto di vista faunistico.

 

TITOLO IV
GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Art. 34
Gare e manifestazioni.

1.  Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2.  La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d’acqua in cui possono essere svolte gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica.

3.  Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.

4.  I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.

5.  Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori, corredate dal parere favorevole del concessionario, ovvero, in alternativa, dal concessionario del corso d’acqua interessato dalla manifestazione o dalla gara.

6.  Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d’acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l’autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:

a)   gare internazionali;
b)   gare di campionato nazionale;
c)   gare di campionato regionale;
d)   gare di campionato provinciale;
e)   altre gare;
f)    manifestazioni.

A parità d’ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

7.  L’istanza deve contenere:

a)   il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
b)   data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d’acqua interessato;
c)   numero presumibile di pescatori partecipanti;
d)   qualora consentito, l’indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
e)   eventuale tratto di corso d’acqua individuato come riserva. 

8.  Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d’acqua autorizzato, dovrà essere preventivamente immesso, a cura e spese dell’organizzatore, un quantitativo compreso tra chilogrammi 0,8 e chilogrammi 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell’istanza. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un’ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9.  La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l’obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

10.  Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell’ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d’acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un’ora dopo il termine della stessa. Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.

11.  I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12.  In deroga ai limiti di cui all’articolo 8, comma 4, è consentito l’uso di un quantitativo superiore di pastura in occasione di gare di pesca a carattere nazionale e internazionale, previa autorizzazione della Struttura regionale competente.

 

Art. 35
Campi di gara fissi.

1.  La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d’acqua da adibire a campi di gara fissi, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Tali tratti dovranno essere conformi e corrispondenti ai seguenti parametri ecologici, di sicurezza e praticabilità:

a)   caratteristiche di scarsa naturalità e non elevato stato qualitativo ecologico;
b)   non dovranno essere percorsi nella loro longitudine da linee elettriche aeree di qualunque tipo, che non siano ad almeno metri 30 di distanza dal corso d’acqua, calcolati in linea retta partendo dalla base dei piloni di sostegno;
c)   preferibilmente non dovranno essere attraversati da linee elettriche aeree; in caso di presenza delle stesse sarà necessario adottare misure di sicurezza quali mantenere una distanza di almeno metri 30 dalla linea elettrica o prevedere soluzioni per isolare i cavi;
d)   dovranno avere sponde non completamente cementificate, né troppo ripide o soggette a fenomeni erosivi e franosi, tali da non permettere la risalita del pescatore che accidentalmente dovesse cadere in acqua;
e)   dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso;
f)    dovranno essere facilmente accessibili ai concorrenti, anche se dotati di limitata capacità motoria;
g)   dovranno possedere nelle immediate vicinanze aree idonee alla sosta degli autoveicoli dei partecipanti, tali da non creare intralcio alla pubblica circolazione.

2.  I campi gara fissi possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.

3.  I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi dati in concessione devono presentare istanza al concessionario.

4.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del presente regolamento.

 

Art. 36
Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1.  Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all’interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.

2.  Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a)   dati identificativi del richiedente;
b)   copia dell’atto di proprietà dell’area interessata dall’impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d’affitto dell’area o consenso scritto all’uso dell’area da parte del proprietario del fondo;
c)   dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
d)   dichiarazione attestante:

1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell’eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall’ente competente;
2)   l’assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
3)   l’assenza di attività estrattive in atto all’interno del bacino anche se marginale allo stesso;
4)   l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

e)   copia della planimetria dell’impianto con relative indicazioni batimetriche;
f)    relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:

1)   l’elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
2)   il numero e la superficie dei bacini;
3)   piano di gestione delle attività di pesca;
4)   gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell’impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;
5)   le modalità di restituzione dell’acqua.

3.  La durata dell’autorizzazione è di cinque anni.

4.  Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell’autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura regionale competente.

5.  L’autorizzazione dovrà prevedere l’elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone dovrà essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo lo schema riportato in allegato H.

6.  Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

7.  Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all’esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell’impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l’obbligo di verificare l’avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un’attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

8.  I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:

a)   provvedere, a proprie spese, all’installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;
b)   chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;
c)   attenersi alle prescrizioni fissate nell’atto autorizzativo;
d)   permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9.  L’autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

a)   violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
b)   inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;
c)   in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10.  Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

 

Art. 37
Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.

1.  Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un’associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).

2.  Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell’ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

3.  In particolare il bando dovrà prevedere per il soggetto concessionario:

a)   la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all’intera area in concessione, mediante l’eventuale costituzione di forme associative consortili;
b)   significatività dell’associazione o dell’ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;
c)   l’obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;
d)   l’obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d’acqua, di cui all’articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.

4.  Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare da parte del responsabile della Struttura regionale competente e del concessionario, nel quale vengono esplicitate le modalità per ottemperare agli obblighi previsti, la durata della concessione e l’entità del canone previsto.

5.  Le concessioni possono essere sospese in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocate con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

6.  Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7.  Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell’ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche ha la facoltà di richiedere alla Struttura regionale competente l’adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Il provvedimento della Struttura regionale competente costituisce regolamentazione dell’esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.

 

TITOLO V
ACQUACOLTURA

Art. 38
Acquacoltura in aree di proprietà privata.

1.  L’attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2.  Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all’allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

3.  La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

a)   dati identificativi del richiedente;
b)   titolo attestante la legittima detenzione del fondo;
c)   dichiarazione attestante:

1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque;
2)   gli estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto, ove esistenti;
3)   la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura;

d)   idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all’area di attività;
e)   nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell’attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie”;
f)    relazione tecnica indicante:

1)   l’elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
2)   la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
3)   le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall’impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
4)   la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
5)   la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

g)   dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
h)   studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

4.  L’autorizzazione per l’esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

5.  Nelle acque poste in Zona C può essere autorizzato esclusivamente l’allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

6.  Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all’articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l’allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo lo schema riportato in allegato H.

7.  La durata delle autorizzazioni è di dieci anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.

8.  L’autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell’esercizio della predetta attività.

9.  In caso di morte del titolare o di cessione dell’attività, può essere autorizzato il subentro nell’autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell’atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 3.

10.  I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l’area non sia opportunamente recintata, all’installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

11.  I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l’accesso agli organi di vigilanza e controllo.

12.  Nella gestione degli impianti di acquacoltura possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

 

Art. 39
Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati.

1.  L’attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2.  La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura contiene i seguenti elementi:

a)   dati identificativi del richiedente;
b)   dichiarazione attestante:

1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque;
2)   la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura in questione;

c)   idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all’area di attività, inclusi i canali secondari di derivazione e di scolo;
d)   relazione tecnica indicante:

1)   l’elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
2)   l’elenco dei nominativi delle persone che coadiuveranno il richiedente nell’esercizio dell’attività di acquacoltura;
3)   la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;

e)   studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3.  L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

4.  All’interno degli impianti di acquacoltura in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati è consentito esclusivamente l’allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell’impianto.

5.  Le persone indicate nell’autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall’allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo. Sono invece esclusi dal recupero i corsi d’acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata o nei quali confluisce l’acqua utilizzata per l’allevamento ittico.

6.  L’autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

7.  L’autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima concessione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell’esercizio della predetta attività.

8.  I titolari di concessione a scopo di acquacoltura devono provvedere all’installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

9.  I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura in risaia devono permettere l’accesso agli organi di vigilanza e controllo.

 

Art. 40
Acquacoltura in aree demaniali.

1.  L’attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree del demanio pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2.  La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

a)   dati identificativi del richiedente;
b)   atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell’amministrazione pubblica competente per l’assegnazione dello spazio acqueo, ovvero altro atto equivalente dell’organo competente per l’assegnazione dello spazio acqueo;
c)   dichiarazione attestante:

1)   le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque;
2)   gli estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove esistenti;
3)   la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura;

d)   idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all’area di attività;
e)   nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell’attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 148/2008;
f)      relazione tecnica indicante:

1)   l’elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
2)   la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
3)   le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall’impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
4)   la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
5)   l’eventuale modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

g)   dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
h)   studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3.  L’autorizzazione per l’esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

4.  Nelle acque poste in Zona C è consentito esclusivamente l’allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell’impianto.

5.  La durata dell’autorizzazione è di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.

6.  L’autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell’esercizio della predetta attività.

7.  In caso di morte del titolare o di cessione dell’attività, può essere autorizzato, fino alla scadenza dell’autorizzazione, il subentro nella medesima, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell’atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2.

8.  I titolari di autorizzazione a scopo di acquacoltura provvedono all’installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

9.  I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l’accesso agli organi di vigilanza e controllo.

10.  La raccolta del prodotto è effettuata con gli attrezzi e le modalità indicati dalla Carta ittica regionale.

 

TITOLO VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41
Sanzioni amministrative.

1.  Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni di cui all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.

 

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia


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INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambiti di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque
Art. 5 - Carta ittica regionale
Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca
Art. 7 - Scale di risalita

TITOLO II – NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 8 - Uso di esche e pasture
Art. 9 - Uso del guadino e del raffio
Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti
Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante
Art. 12 - Tipi di pesca vietati
Art. 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A
Art. 14 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B
Art. 15 - Pesca professionale in Zona B
Art. 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C
Art. 17 - Pesca professionale in Zona C
Art. 18 - Pesca di molluschi bivalvi
Art. 19 - Pesca professionale del pesce novello
Art. 20 - Pesca del seme di mollusco
Art. 21 - Raccolta di anellidi e corbole
Art. 22 - Pesca subacquea
Art. 23 - Pesca scientifica
Art. 24 - Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici
Art. 25 - Permessi temporanei di pesca
Art. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica
Art. 27 - Uso del bilancione
Art. 28 - Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all’attività di pesca.
Art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo

TITOLO III – SEMINE E RECUPERI ITTICI

Art. 30 - Criteri per le semine di specie ittiche
Art. 31 - Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina
Art. 32 - Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica
Art. 33 - Asciutte e manutenzione di corpi idrici

TITOLO IV – GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Art. 34 - Gare e manifestazioni
Art. 35 - Campi di gara fissi
Art. 36 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private
Art. 37 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica

TITOLO V – ACQUACOLTURA

Art. 38 - Acquacoltura in aree di proprietà privata
Art. 39 - Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati
Art. 40 - Acquacoltura in aree demaniali

TITOLO VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41 - Sanzioni amministrative

(seguono allegati)

allegato_A-rr_6_385205.pdf
allegato_B-rr_6_385205.pdf
allegato_C-rr_6_385205.pdf
allegato_D-rr_6_385205.pdf
allegato_E-rr_6_385205.pdf
allegato_F-rr_6_385205.pdf
allegato_G-rr_6_385205.pdf
allegato_H-rr_6_385205.pdf

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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