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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018
Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Con il presente provvedimento viene approvato il Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 7 che la Giunta Regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”. Il Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura, che andrà a sostituirsi ai vigenti Regolamenti delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia, disciplina in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva. Detto Regolamento regionale, facendo sintesi degli esistenti Regolamenti provinciali, per quanto possibile ha cercato di mantenere il giusto equilibrio tra le necessità di uniformare la materia sull’intero territorio regionale e quello di salvaguardare le peculiarità e caratteristiche dei singoli territori e questo sia per la disciplina della pesca dilettantistico-sportiva sia per la pesca professionale e l’acquacoltura. Il testo del Regolamento e dei suoi allegati è stato redatto sia con il supporto dei tecnici delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia sia tenendo conto, a seguito di numerosi incontri, delle osservazioni emerse dalle rappresentanze della pesca professionale e dell’acquacoltura nonché dal mondo della pesca dilettantistico-sportiva attraverso la Consulta re-gionale per la pesca ricreativa. Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si propone quindi l’adozione del Regolamento per la pesca e l’acquacoltura con il quale sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (Allegato A) e testo redatto in articoli (Allegato B). Il testo ha avuto il parere favorevole della competente Direzione Affari Legislativi con nota prot. n. 397996 del 2 ottobre 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 19, comma 2 dello Statuto della Regione;
VISTO l’articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19;
VISTA l’articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30;
PRESO ATTO del parere formale della Direzione Affari Legislativi con nota prot. n. 397996 del 2 ottobre 2018;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)
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