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Materia: Acque
Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 384 del 09 luglio 2021
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Casetta Srl per concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite attivazione del pozzo esistente (su foglio 2 mappale 474) in Comune di Colognola ai Colli (VR), in loc. Casetta in via Cambrago, ad uso igienico-sanitario, riempimento piscina ed irrigazione aree verdi. Pratica D/13650.
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di attivazione pozzo esistente per la concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 20808 del 18/01/2021 Dichiarazioni Acque Veronesi e Consorzio di Bonifica; parere art. 95 R.d. 1775/1933; parere del Distretto delle Alpi Orientali. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18/01/2021 (prot. G.C. 20808) dalla Casetta Srl per la concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante attivazione del pozzo esistente nel comune di Colognola ai Colli (VR), in loc. Casetta, in via Cambrago, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 2 mappale 474, per il prelievo di medi mod. 0,001 (pari a l/s 0,1) e massimi mod. 0,006 (pari a l/s 0,6) e un volume massimo annuo di mc 3.304,00 ad uso igienico sanitario, riempimento piscina ed irrigazione aree verdi;
VISTO la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 7291 del 02/04/2021 con la quale comunica chela zona non è servita da acquedotto e che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano da loro gestite nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3039 del 30/03/2021 con la quale comunica che non esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno oggetto della domanda (comune di Colognola ai Colli fg. 2 mappale 474;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige) prot.n. 3515 del 07/06/2021, formulato ai sensi dell’art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni. Tale parere ha ridotto il volume massimo di prelievo concedibile in mc/a 2.648,00 pari ad una portata media di l/s 0,084 ed una massima di l/s 0,5;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala comunque uno stato chimico “non buono” del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: esaclorobenzene, tetracloroetilene, nitrati, triclorometano, arsenico e suoi componenti, tricloroetilene, composti organici alogenati e pesticidi;
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi idrici sotterranea in stato chimico “non buono”;
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
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Domenico Vinciguerra
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