Home » Dettaglio Immagine » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica dell'articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “monitoraggio, verifica e controllo a supportodella commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.
Art. 2
Modifica dell'articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1.L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'Agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attività di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell'Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;
2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;
3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;
6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è sostituito dal seguente:
“2.L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'Agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.
4. Il comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.
Art. 3
Modifica dell'articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori” sono sostituite con le seguenti: “revisore”.
Art. 4
Modifica dell'articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1.Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'Agenzia o studi professionali.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo la parola: “rappresentanza” viene aggiunta la parola: “legale”.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “alla fine della legislatura regionale” sono sostituite con le seguenti: “al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale”.
4. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali” sono sostituite con le seguenti: “Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS”.
5. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“5.Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.
Art. 5
Modifica dell'articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1.Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“2.L'articolazione interna dell'Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.”.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“3.L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.
6. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“5.In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Art. 6
Modifica dell'articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale”.
2. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “finanziati dall'Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “, dallo Stato, da altri enti pubblici”.
3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.”.
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “al programma annuale” sono aggiunte le seguenti: “che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'articolo 2, comma 1”.
Art. 7
Modifica dell'articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. L'espressione: “Collegio dei revisori” della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con la seguente: “Revisore”.
2. Il comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:
“1.Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori”, sono sostituite con: “revisore”.
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Ai membri del Collegio dei revisori” sono sostituite con le seguenti: “Al revisore”.
5. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I revisori esercitano collegialmente” sono sostituite con le seguenti: “Il revisore esercita”.
Art. 8
Modifica dell'articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “per gli atti delle aziende” sono sostituite dalle seguenti: “per le aziende”.
Art. 9
Modifica dell'articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:
“2.Al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.”.
Art. 10
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Modifica dell'articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e successive modificazioni
1. Nel comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, dopo le parole: “(IOV)” sono aggiunte le seguenti: “, sull'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 giugno 2012
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 2 - Modifica dell’articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 7 - Modifica dell’articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 8 - Modifica dell’articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 9 - Modifica dell’articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni Art. 10 - Norma transitoria Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e successive modificazioni Art. 12 - Entrata in vigore
Dati informativi concernenti la legge regionale 22 giugno 2012, n. 22
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2011, dove ha acquisito il n. 209 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Caner, Bond, Grazia e Lazzarini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;
- La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 febbraio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2012, n. 18.
2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo PADRIN:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge che viene proposto è orientato alla ridefinizione delle attività tecniche e dei compiti affidati all’Agenzia regionale socio sanitaria.
Con l’atto n. 7 del 18 marzo 2011, il Consiglio della Regione del Veneto ha approvato la “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”: con tale atto normativo - che rappresenta il principale strumento economico-normativo di gestione delle risorse economiche - l’Assemblea, oltre ad offrire indicazioni circa l’impiego dei finanziamenti, nell’ottica di sviluppare ogni sinergia possibile per un risparmio di spesa, ha provveduto anche a formalizzare la volontà di procedere al riordino degli enti strumentali regionali.
Specificatamente, ex articolo 10, rubricato “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della regione del Veneto” è stato previsto, testualmente, che “al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali”.
Peraltro, sia in ragione del significativo impatto che le spese riconducibili al settore della sanità hanno nel bilancio regionale - incidenza stimata nell’80 per cento del valore complessivo - sia in relazione al grado di maturazione cui è approdata l’attività di studio e l’istruttoria amministrativa, va sottolineata la necessità di perseguire, da subito, una riqualificazione delle attività tecnico-amministrativa svolta dall’Agenzia regionale socio sanitaria, ARSS, ente strumentale della regione istituito con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, parzialmente modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.
Coerentemente con gli obiettivi di efficienza che l’ente regionale persegue, si propone anche lo snellimento dell’apparato amministrativo dell’ARSS. Quest’ultimo plasmato su un più agile modello - quale prosieguo logico delle indicazioni assunte con la DGRV n. 890 del 4 aprile 2003 - dovrà operare quale ancor più stringente supporto ed in massima sintonia e coordinamento con le attività tecnico-amministrative e di programmazione socio-sanitaria gestite dalla Segreteria regionale per la sanità.
In sintesi, le novità maggiori riguardano:
- Art. 1 - Oggetto finalità, ordinamento.
Relativamente all’articolo 1, la proposta di riforma intende rafforzare la funzione di supporto tecnico dell’ARSS, sia verso la Segreteria regionale per la sanità, sia verso la Quinta Commissione consiliare e con ciò operare un recupero di efficienza della struttura agenziale ARSS ad evitare duplicazioni di competenze o di interlocutori istituzionali verso la Giunta ed il Consiglio regionale. Al contempo, si conferma e ribadisce che il prodotto delle attività dell’ARSS - compreso quelle di verifica e di monitoraggio, oltre che di accreditamento - in ossequio alla previsione statutaria regionale, viene dichiarato disponibile ai soggetti titolati per l’ottimale espletamento delle finalità istituzionali di rispettiva spettanza.
- Art. 2 - Compiti.
Vengono meglio delineati i settori di intervento dell’ARSS che, nelle linee principali, sono stati proposti suddivisi in un’area di supporto alle attività di programmazione ed una, invece, dedicata alla verifica ed il monitoraggio delle attività delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) e dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Afferiscono al primo settore l’analisi preventiva per le decisioni di investimento, quella dei flussi e prestazioni sanitarie e socio sanitari ed il supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interni, mentre rientrano tra le attività ricomprese nel settore della verifica l’attività di monitoraggio, quest’ultima declinata nelle sue molteplici sfaccettature quali, l’effettuazione di attività di controllo dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche (SDO) oltre che il monitoraggio degli eventi dannosi finalizzato anche al coordinamento delle azioni di risk management nelle singole aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie integrate e dell’Istituto oncologico veneto (IOV). Circa quest’ultima funzione - di nuovo inserimento - si deve evidenziare come la stessa si collochi nella nuova ottica regionale di procedere ad un effettivo governo del rischio clinico sia per un’eventuale riformulazione delle procedure sottese all’esercizio dell’arte medica che quale metodologia per affrontare e gestire, con modalità proattive, gli eventi dannosi anche sotto il profilo della liquidazione dei danni.
Nel medesimo articolo viene, inoltre, formalizzata anche la competenza di ARSS dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie, attività da effettuarsi attraverso la verifica della sussistenza della permanenza dei requisiti oltre che il controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Resta confermata, invece, l’attività di innovazione da perseguire attraverso la valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali.
- Art. 3 - Organi.
In una logica di snellimento e di contenimento dei costi si conferma la presenza della figura di direttore dell’Agenzia prevedendo, al contempo, la eliminazione della forma collegiale dei Revisori dei conti.
- Art. 4 - Direzione.
Viene formalizzata la previsione che il Presidente della Giunta, nomini il direttore dell’Agenzia scegliendo tra soggetti dotati di particolare qualifica in analogia a quanto in uso per le modalità di scelta dei direttori generali delle Aziende sanitarie.
La proposta di modifica legislativa, nell’articolo in parola, precisa, inoltre, il termine di decorrenza per la determinazione della risoluzione del contratto del direttore dell’Agenzia, aspetto tecnico potenzialmente foriero di equivoci interpretativi che si è inteso evitare indicando il dies a quo per il computo dal provvedimento di nomina della nuova Giunta.
Inoltre, quale ulteriore contributo alla chiarezza, la proposta di modifica della legge prevede un tetto massimo per la retribuzione commisurato all’emolumento spettante al direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie oltre all’indicazione dell’obbligo al collocamento in aspettativa per il caso in cui il ruolo di direttore venga ricoperto da un dipendente regionale.
- Art. 5 - Organizzazione e personale.
In questo articolo si propone di concentrare la disciplina del personale dell’ARSS e l’organizzazione dello stesso, confermando la responsabilità della gestione complessiva in capo al direttore. È stato espunto, a tal fine, il termine di novanta giorni a valere quale limite massimo, precedentemente fissato per il direttore, per procedere all’organizzazione della strutture interne. Inoltre, la competenza alla determinazione dell’articolazione interna e della dotazione organica viene affidata al Segretario regionale per la Sanità d’intesa con la Quinta Commissione consiliare.
In rigida e condivisa osservanza della ratio di cui alla legge finanziaria regionale per il 2011 - legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 - dove, ex articolo 10, viene prevista la riduzione delle spese di funzionamento degli enti strumentali della Regione del Veneto - nella proposta di modifica della legge istitutiva dell’ARSS - legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 - viene previsto l’affidamento dei settori di attività dell’ARSS ad un dirigente non apicale con il quale intercorrerà un contratto - di diritto pubblico o privato - con carattere di esclusività, con una retribuzione così come spettante ad analoga figura, come detto, non apicale, in servizio presso le aziende sanitarie e con una scadenza contrattuale che viene fissata entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore.
Si specifica, inoltre, che la proposta di modifica legislativa prevede anche che l’Agenzia, attraverso il riferimento all’istituto del distacco - così come utilizzato in ambito della regione Veneto nel settore della sanità - possa avvalersi di professionalità esterne alla stessa attinte tra i dipendenti del sistema sanitario regionale raggiungendo, in tal modo, il duplice obiettivo sia di reimmettere le risorse economiche del sistema sanitario allo stesso che di consentire ai professionisti di formarsi attraverso esperienze diverse creando valore aggiunto per l’ARSS.
Resta invariata, pur se con carattere residuale, la possibilità da parte dell’ARSS di avvalersi anche di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, soggetti da individuare in conformità con le norme vigenti per il settore sanitario.
- Art. 6 - Risorse finanziarie.
Trovano spazio in questo articolo, relativo alle fonti di sostentamento per l’Agenzia, la precisazione che l’Agenzia, per l’esercizio delle proprie attività, dispone di una assegnazione annuale determinata dalla Giunta regionale nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale, nonché di sponsorizzazioni e di entrate derivanti dalla corresponsione degli oneri di accreditamento.
Ulteriore esplicitazione che viene proposta nel progetto di riforma legislativa - in coerenza con il disegno di creare una struttura tecnica a supporto della Segreteria regionale per la sanità - è l’indicazione circa la commisurazione da attuarsi tra le risorse attribuite all’ARSS ed il programma annuale che la Giunta dispone per gli obiettivi assegnati alla Segreteria in parola.
- Art. 7 - Revisore dei conti.
Altra espressione di coerenza con le premesse sottese al progetto di riforma di cui al presente provvedimento, già anticipata all’articolo due, è la proposta che in luogo del tradizionale Collegio dei revisori dei conti composto da tre professionisti, venga fatto ricorso ad un unico revisore scelto tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si reputa, infatti, eccessivo il numero - ed il costo per la collegata indennità - di tre revisori dei conti optando, invece, per la nomina di un monocomponente.
- Art. 8 - Controlli.
Si è ritenuto, altresì, di operare un adeguamento dell’articolato oggetto di esame relativamente ai controlli in ragione della mutata situazione normativa che ha abolito controlli di tipo preventivo anche presso le aziende sanitarie residuando, per l’effetto, quello che si realizza attraverso l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte della Giunta regionale.
- Art. 9 - Norma Finanziaria.
Per quanto riguarda la norma finanziaria, si propone una formulazione migliorativa con un allineamento alla più recente normativa.
- Art. 10 - Modifica alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio Ispettive e di Vigilanza per il Sistema socio-sanitario Veneto.
Si è valutato, infine, di estendere anche sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), la continua attività ispettiva e di vigilanza esercitata dalla Regione del Veneto, al fine di garantirne la massima trasparenza gestionale.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 62 del 3 febbraio 2012 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.
Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Diego BOTTACIN, nel testo che segue:
la proposta di legge, diversamente da quanto dichiara nelle intenzioni, non semplifica né riduce nessun apparato. Mantiene in vita una struttura che non è terza rispetto alla Giunta regionale e, pertanto, non può adeguatamente svolgere i compiti di controllo che dovrebbe svolgere.
Non è utile alla funzione ispettiva per la stessa ragione. Si tratta non di uno snellimento della vecchia ARS, come ha detto il relatore, ma uno svilimento tanto dell’ARS che del servizio ispettivo che terrà in vita una struttura inutile e sicuramente costosa.
Più che di snellimento si tratta di svilimento dell’una e dell’altra cosa. Nel senso che con l’intenzione, probabilmente anche positiva, di razionalizzare quello che è il servizio ispettivo e quella che è l’Agenzia regionale per la sanità, si è fatta una cosa che non è né questo e né quello. Non è un’Agenzia per la sanità nel senso che non può essere uno strumento di studio e di elaborazione della migliore qualità possibile di elaborazione anche tecnica e scientifica a vantaggio della Giunta, né può essere uno strumento di controllo perché nessuno strumento di controllo, nessuno strumento ispettivo è governato da chi deve essere controllato.
Per cui con questo meccanismo di sovrapposizione non solo è uno snellimento che non vediamo quali vantaggi comporti, ma alimentando confusione tra controllore e controllato svilisce anche completamente la funzione di servizio ispettivo che vorrebbe comprendere nella sua riorganizzazione.
Noi riteniamo che l’Agenzia socio sanitaria o è una cosa seria, e pertanto dotata dell’autonoma e dell’autorevolezza tecnica sufficiente, oppure se è uno strumento completamente a disposizione, scelto, asservito totalmente alla Giunta regionale e al Servizio socio sanitario della Giunta, di fatto è uno strumento che non può svolgere il compito importante per cui è stato pensato.
Per cui in questa situazione, tra l’altro questa mattina insieme ai colleghi Pettenò e Causin abbiamo presentato un disegno di legge che prevede da cancellazione anche dell’Agenzia, in questa situazione francamente è preferibile la totale cancellazione di un ente che ben lungi dal contribuire a migliorare il servizio, contribuisce invece semplicemente a creare confusione, e costi ovviamente.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Oggetto, finalità, ordinamento.
La presente legge disciplina l’istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
L’Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di monitoraggio, verifica e controllo a supportodella commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale..
Dell’Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall’articolo 23 dello Statuto.
L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Nota all’articolo 2
Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 – Compiti.
1. L’Agenzia esercita l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell’Agenzia, d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l’Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni e dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell’osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;
6) controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.
2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull’andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell’Agenzia sull’andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.
2 bis. (abrogato)
2 ter. (abrogato)
3. In allegato alla relazione annuale di cui all’articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , la Giunta regionale presenta una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.
Nota all’articolo 3
Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 – Organi.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il revisore.”.
Nota all’articolo 4
Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 – Direzione.
Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell’Agenzia o studi professionali.
Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza legale dell’Agenzia.
Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale.
Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.
Nota all’articolo 5
Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Organizzazione e personale.
Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell’Agenzia.
L’articolazione interna dell’Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 1 e sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
3. L’assetto organizzativo dell’Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell’incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l’incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. (abrogato)
5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l’Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell’ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l’espletamento di specifiche progettualità. L’Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Nota all’articolo 6
Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Risorse finanziarie.
L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale.
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, da altri enti pubblici;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.
2. L’Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ulss ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell’articolo 2, comma 1.”
Nota all’articolo 7
Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 7 - Revisore.
Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il revisore dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.
Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
Il revisore esercita le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.
Nota all’articolo 8
Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 – Controlli.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per le aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il bilancio preventivo;
b) il rendiconto generale annuale.”.
Nota all’articolo 9
Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Norma finanziaria.
omissis
Al finanziamento dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell’ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.”.
Nota all’articolo 11
Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 21/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Finalità e obiettivi.
La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV), sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.”.
4. Struttura di riferimento
Segreteria regionale per la sanità
Torna indietro