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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 13 gennaio 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 13 gennaio 2026

Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria". Incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Aggiornamento degli elenchi dei soggetti idonei.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura per l'aggiornamento degli elenchi di idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, approvando contestualmente lo schema di avviso pubblico e il relativo modello di proposta di candidatura ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse alla selezione in oggetto.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria", all’art. 3 detta disposizioni per il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario, di Direttore Amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo che le nomine, di competenza dei Direttori Generali delle relative Aziende ed Enti del SSR, avvengano attingendo obbligatoriamente da elenchi regionali di soggetti idonei, da aggiornare con cadenza biennale, costituiti previo Avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una Commissione nominata dalla Regione.

La Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 recante "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi' come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", agli artt. 14 e 15 disciplina le figure del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, prevedendo che le nomine avvengano in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, e che tali figure direttive rispondano al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Quanto ai requisiti, il comma 7 del menzionato art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 dispone che il Direttore Sanitario sia un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, mentre il Direttore Amministrativo dev'essere in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche e deve aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Si precisa inoltre che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 recante "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", al comma 3 dell'art. 1, nel disciplinare i requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale, dispone che "l'attività quinquennale di direzione tecnico sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.".

La Legge regionale n. 56/1994 all'art. 16 detta altresì la disciplina relativa al Direttore dei Servizi socio-sanitari prevedendo che lo stesso sia nominato dal Direttore Generale, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e con provvedimento motivato, sentito il Sindaco, qualora l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS coincida con quello del Comune o la rappresentanza della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti delle Circoscrizioni territoriali di riferimento. Quanto ai requisiti, è previsto che lo stesso sia un laureato, preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio-sanitarie e sociali e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane. Anche tale figura direttiva risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati, e alla stessa si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il Direttore Sanitario e per il Direttore Amministrativo.

Quanto alla formazione manageriale, il comma 9 dell'art. 3bis del D.Lgs n. 502/1992 prevede che la Regione possa stabilire che il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il Direttore Sanitario dall'art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del richiamato D.P.R. n. 484/1997, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

La DGR n. 774 del 16 giugno 2020 che recepisce l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019 riguardante la disciplina dei corsi di formazione propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSN, ha svolto altresì una ricognizione sull’attività formativa relativa ai suddetti corsi di formazione manageriale.

Tale Deliberazione, sulla base delle disposizioni normative richiamate, prevede, per l'inserimento negli elenchi regionali degli idonei che gli aspiranti Direttori Sanitari debbano essere in possesso o dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. n. 171/2016) oppure dell'attestato di formazione manageriale rilasciato ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 484/1997, e che gli aspiranti Direttori Amministrativi e Direttori dei Servizi socio-sanitari debbano essere in possesso o dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. n. 171/2016) o dell'attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 484/1997, oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Nel corso dell’anno 2024, in ragione dell’innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso agli elenchi regionali ai sensi del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, e in considerazione dell’onere di aggiornamento biennale degli elenchi, con DGR n. 20 del 16 gennaio 2024 la Giunta regionale ha avviato una procedura di selezione per la formazione di nuovi elenchi di nominativi di soggetti idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Con tale provvedimento è stato altresì disposto che i nuovi elenchi formati all’esito della selezione avessero validità fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato D.L. n. 75/2023 e in considerazione dell’innalzamento, da esso temporaneamente previsto, del limite di età.

Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 66 del 24 aprile 2024, all'esito dei lavori della Commissione di esperti all’uopo nominata, sono stati quindi approvati i nuovi elenchi di nominativi di soggetti idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Tali elenchi sono stati aggiornati, a seguito di riesame da parte della Commissione di alcune candidature, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 88 del 18 giugno 2024, e, da ultimo, a seguito di ulteriore riesame di una candidatura, con Decreto n. 160 del 15 novembre 2024 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è stato aggiornato il solo elenco di Direttori sanitari.

Allo stato attuale, si dà atto che il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", in attesa della Legge di conversione, all'art. 5, comma 5 ha modificato il termine di efficacia dell’art. 8bis del Decreto-Legge n. 75/2023, convertito dalla Legge n. 112/2023, stabilendo che l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'Elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 171/2016, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'art. 3 del medesimo Decreto Legislativo nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992, abbia come limite temporale non più il 31 dicembre 2025 ma il 31 dicembre 2026.

Atteso quanto sopra, anche in considerazione del recente avvio con DGR n. 1562 del 30 dicembre 2025 della procedura per il conferimento degli incarichi dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, al fine di consentire agli stessi di conferire gli incarichi di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari avendo a disposizione la più ampia scelta possibile, e in considerazione dell’intervenuta proroga del temporaneo innalzamento a sessantotto anni del limite di età per l'accesso agli elenchi regionali, si propone di avviare la procedura di selezione finalizzata all'aggiornamento degli elenchi di nominativi di soggetti idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Si conferma inoltre che, in coerenza con l'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale sarà costituita una Commissione per la valutazione degli idonei composta da esperti appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in conflitto di interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla Regione.

La Commissione procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui agli avvisi.

Gli elenchi dei nominativi, ripartiti per le tre tipologie di incarico e disposti in ordine alfabetico, saranno formalizzati con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e resi disponibili ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale i quali, ai fini dell'efficacia delle relative nomine, dovranno acquisire dagli interessati le dichiarazioni in merito alla permanenza di quanto dichiarato in sede di proposta di candidatura per l'inserimento negli elenchi regionali relativamente al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, alla insussistenza di cause ostative e di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, o ad eventuali variazioni sopravvenute.

Al fine di avviare il procedimento per l'aggiornamento degli elenchi in parola, si propone pertanto l’approvazione degli schemi degli avvisi pubblici e dei rispettivi modelli di proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario (Allegato A; Allegato B), a Direttore Amministrativo (Allegato C; Allegato D) e a Direttore dei Servizi socio-sanitari (Allegato E; Allegato F).

Tali avvisi, una volta formalizzati, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle proposte di candidatura, nonché nel sito istituzionale della Regione del Veneto alla Sezione "Bandi Avvisi e Concorsi".

In particolare, i candidati alla nomina di Direttore Sanitario, di Direttore Amministrativo e di Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, ai fini dell'accesso agli elenchi regionali, dovranno essere in possesso rispettivamente dei seguenti requisiti:

Direttore Sanitario:

  • età inferiore a 68 anni;
  • laurea in medicina e chirurgia;
  • esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell’incarico in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione;
  • possesso dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. n. 171/2016), oppure dell’attestato di formazione manageriale rilasciato ai sensi degli artt. 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 484/1997 come previsto anche dalla DGR n. 774/2020;

Direttore Amministrativo:

  • età inferiore a 68 anni;
  • laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
  • esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione;
  • possesso dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. n. 171/2016) o dell’attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli artt. 15 e 16 - quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 484/1997 oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato, come previsto anche dalla DGR n. 774/2020;

Direttore dei Servizi socio-sanitari:

  • età inferiore a 68 anni;
  • laurea preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non, socio-sanitarie e sociali;
  • esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane;
  • possesso o dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. n. 171/2016) o dell’attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli artt. 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e del DPR n. 484/1997 oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato, come previsto anche dalla DGR n. 774/2020.

Si dà atto che, in ragione dello spostamento al 31 dicembre 2026 del termine dell'efficacia del descritto innalzamento del limite anagrafico ad opera del menzionato art. 5 del Decreto-Legge n. 200/2025, e fatte salve eventuali modifiche ad opera della emananda Legge di conversione, gli elenchi degli idonei agli incarichi di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari approvati con i Decreti n. 66/2024, n. 88/2024 e n. 160/2024 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a seguito della procedura avviata con DGR n. 20/2024 mantengono la loro efficacia, e che pertanto coloro che sono già inseriti nei suddetti elenchi non devono proporre una nuova candidatura per la partecipazione alla presente procedura di aggiornamento.

Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che:

- per qualificata attività di direzione in Enti o Strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli Enti del SSN, la Direzione di Area, di Struttura Complessa, di Struttura Semplice a valenza dipartimentale e di Struttura Semplice, mentre per qualificata attività di direzione in Enti e Strutture sanitarie private deve intendersi l'attività svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

- l'art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 definisce gli enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione e che tra le strutture di media o grande dimensione sono individuati anche "i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali". Ne discende che possono accedere alla selezione anche i dirigenti delle Regioni che hanno svolto per almeno cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria.

Si precisa infine che il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Azienda o Ente del Servizio sanitario regionale ed il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi socio-sanitari sarà regolato da un contratto di diritto privato secondo lo schema di contratto di prestazione d'opera da approvarsi con Deliberazione della Giunta regionale che disciplina tra l'altro la durata dell'incarico, il trattamento economico, le cause di decadenza e di risoluzione del contratto.

A tal fine, si rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei Direttori Amministrativi, dei Direttori Sanitari e dei Direttori dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Si incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171;

Visto il Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112;

Visto il Decreto-Legge n. 200 del 31 dicembre 2025;

Vista la Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;

Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la DGR n. 571 del 9 maggio 2019;

Vista la DGR n. 1114 del 6 agosto 2020;

Vista la DGR n. 275 del 9 marzo 2021;

Vista la DGR n. 20 del 16 gennaio 2024;

Vista la DGR n.1562 del 30 dicembre 2025;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che con Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini nominativi”, in attesa della Legge di conversione, è stato prorogato al 31 dicembre 2026 l’innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l’accesso agli Elenchi regionali di idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Servizi socio-sanitari di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 171/2016;
  3. di avviare la procedura per l'aggiornamento biennale degli elenchi di nominativi di soggetti idonei all’incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, di cui alla DGR n. 20 del 16 gennaio 2024 e ai Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 66 del 24 aprile 2024, n. 88 del 18 giugno 2024 e n. 160 del 15 novembre 2024, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016;
  4. di disporre che gli elenchi approvati con i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale indicati al punto 3 mantengono la loro efficacia e pertanto i soggetti che risultano già inseriti nei suddetti elenchi non devono ripresentare la propria candidatura;
  5. di approvare gli schemi di avviso e i relativi modelli di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario di cui all’Allegato A e all’Allegato B, a Direttore Amministrativo di cui all’Allegato C e all’Allegato D e a Direttore dei Servizi socio-sanitari di cui all’Allegato E e all’Allegato F, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e di disporne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet della Regione del Veneto alla Sezione Bandi Avvisi e Concorsi, fissando il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione per la presentazione delle proposte di candidatura;
  6. di stabilire che con successivo Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale sarà costituita la Commissione per la valutazione degli idonei composta da esperti appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in conflitto di interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla Regione del Veneto;
  7. di stabilire che gli elenchi di nominativi aggiornati, distinti per le tre tipologie di incarico, saranno formalizzati in ordine alfabetico con successivo Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
  8. di stabilire che, visto quanto disposto dall'art. 8bis del Decreto-Legge n. 75/2023 come modificato dall'art. 5 del Decreto- Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 in ragione dell'innalzamento del limite di età temporaneamente stabilito per l'accesso agli elenchi regionali di idonei all'incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi socio-sanitari, e fatte salve eventuali modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025 o di eventuali successivi atti statali di proroga, gli elenchi avranno validità fino al 31 dicembre 2026;
  9. di disporre che gli elenchi saranno resi disponibili ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, i quali dovranno acquisire dagli interessati ai fini dell'efficacia delle relative nomine, le dichiarazioni in merito alla permanenza di quanto dichiarato in sede di proposta di candidatura per l'inserimento negli elenchi regionali relativamente al possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, alla insussistenza di cause ostative e di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, o ad eventuali variazioni sopravvenute;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che la Giunta regionale ha facoltà di prorogare, sospendere o revocare gli avvisi allegati alla presente deliberazione o parte di essi, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità;
  12. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente atto;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L’Avviso e modello di domanda del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale per la candidatura a direttore sanitario, sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(L’Avviso e modello di domanda del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale per la candidatura a direttore amministrativo, sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(L’Avviso e modello di domanda del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale per la candidatura a direttore dei servizi socio-sanitari, sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_2_26_AllegatoA_574279.pdf
Dgr_2_26_AllegatoB_574279.pdf
Dgr_2_26_AllegatoC_574279.pdf
Dgr_2_26_AllegatoD_574279.pdf
Dgr_2_26_AllegatoE_574279.pdf
Dgr_2_26_AllegatoF_574279.pdf

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