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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 08 luglio 2025
Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, con il quale sono state recepite le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Con il presente provvedimento si intende ratificare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. 1° settembre 1972, n. 12 e dell’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, con il quale sono state recepite le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 giugno 2025.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La tutela della salute dei lavoratori rappresenta un principio fondamentale sancito dalla Costituzione italiana ai sensi degli artt. 2, 32, 35 e 41, alla luce dei quali la Repubblica deve assicurare la protezione del lavoro in tutte le sue forme, garantendo condizioni che salvaguardino la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Queste disposizioni costituzionali impongono allo Stato, alle Regioni e ai datori di lavoro, ognuno per quanto di competenza, l’obbligo di adottare misure preventive, protettive e organizzative per evitare rischi professionali, promuovendo ambienti di lavoro salubri e sicuri, a tutela della dignità e dell’integrità fisica e psichica del lavoratore.
Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, tale principio ha trovato piena applicazione, attribuendo ad ogni lavoratore il diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro e in cui i rischi per la salute e la sicurezza siano adeguatamente valutati, controllati e monitorati. A tal fine, infatti, l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di gestire tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei locali destinati all’attività lavorativa attraverso un consolidato processo che comprende la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione, il monitoraggio e il controllo della efficacia, tenendo conto in particolare delle persone maggiormente suscettibili.
Tra i rischi per la salute dei lavoratori vi sono le alte temperature e la radiazione solare che, soprattutto negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale, sono state oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di governo a livello nazionale e regionale, costituendo sempre di più un fattore di rischio che i datori di lavoro sono tenuti a valutare e controllare. Infatti, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono la propria mansione all’aperto, la prolungata esposizione al sole, alle alte temperature e all’umidità può comportare gravi conseguenze per la salute, potendo determinare un esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore, aumentare il rischio di infortuni dovuti ad affaticamento, nonché determinare l’esposizione a sostanze chimiche nocive per i lavoratori correlate alle alte temperature.
Le alte temperature e la radiazione solare si classificano come rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, disciplinati nel Titolo VIII del D.Lgs. n. 81/2008. In tale ambito, l’art. 181 prevede che il datore di lavoro provveda, con cadenza almeno quadriennale e mediante personale qualificato, alla valutazione di tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Al fine di garantire un supporto ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un comportamento uniforme sul territorio, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 ha approvato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, successivamente trasmesse con nota n. 3981/C7SAN a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, contenenti delle indicazioni per una corretta valutazione dei rischi e le raccomandazioni da seguire per la prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare.
In particolare, vengono illustrati gli strumenti di ausilio alla valutazione del rischio, quali l’indice HI (Heat Index), il portale Worklimate e le metodiche internazionalmente riconosciute (WBGT, PHS), vengono fornite le indicazioni per prevenire le conseguenze sulla salute dovute all’esposizione al calore e alla radiazione solare e vengono fornite specifiche schede di autovalutazione che possono essere di supporto al datore di lavoro nell’attività di valutazione dei rischi suddetti nei comparti considerati a maggior rischio, ovvero agricoltura, edilizia e logistica.
A causa dell’innalzamento repentino delle temperature che ha caratterizzato le ultime settimane e, dunque, dei pericoli ad esso correlati per la salute dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che svolgono la propria mansione all’aperto o al chiuso (quando i locali non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort), si è provveduto a recepire con urgenza le citate “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, al fine di garantire un supporto immediato a tutti i datori di lavoro e agli operatori coinvolti nella prevenzione fornendo indicazioni utili alla protezione dei lavoratori.
L’art. 6 della L.R. 1° settembre 1972, n. 12, così come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, permette infatti al Presidente della Giunta regionale di adottare “sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva”.
Pertanto, con il presente provvedimento si intende ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32 con il quale sono state recepite le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 giugno 2025.
Si rappresenta, inoltre, che a valle del citato Decreto è stata emanata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 1° luglio 2025, n. 34 con la quale sono state fornite disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Si dà atto, infine, che in data 2 luglio 2025 è stato avviato l'iter di sottoscrizione del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione di tutte le parti sociali, per promuovere le buone pratiche e scongiurare infortuni e malattie professionali connessi alle emergenze climatiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 6 della L.R. 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 30 giugno 2025 è pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 87 dell'1 luglio 2025, ndr)
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