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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 87 del 01 luglio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 30 giugno 2025

Recepimento delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepiscono le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 19 giugno 2025.

Il Presidente

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

DATO ATTO che l’esposizione ad alte temperature costituisce un importante fattore di rischio anche in ambiente lavorativo, che può comportare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che svolgono la propria mansione all’aperto. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole possono, infatti, determinare un esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore, possono aumentare il rischio di infortuni dovuti ad affaticamento, nonché determinare l’esposizione a sostanze chimiche nocive per i lavoratori correlate alle alte temperature;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 ha approvato il documento recante “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO altresì che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 3981/C7SAN, ha trasmesso le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome al fine di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che tali Linee di indirizzo prevedono, nell’ambito delle raccomandazioni finalizzate alla prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all’organizzazione del lavoro, tra le quali anche quella di limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori che operano all'aperto qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;

CONSIDERATO che le citate Linee di indirizzo forniscono indicazioni specifiche per il comparto agricolo, per il comparto edile nonché per il comparto della logistica;

RITENUTO che l’applicazione delle suddette Linee di indirizzo garantisca un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne;

CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione di esposizione occupazionale del rischio al caldo, proprio al fine di contenere tale rischio al quale sono esposti i lavoratori;

RITENUTO opportuno, pertanto, emanare indicazioni che supportino il datore di lavoro affinché possa adottare misure efficaci per prevenire i rischi legati all’attività lavorativa in condizioni di esposizione al microclima caldo, identificando in particolare i fattori che li favoriscono, gli effetti sulla salute, gli strumenti di ausilio e gli indici per la valutazione del rischio, nonché misure organizzative adeguate;

VALUTATO altresì opportuno incaricare l’Area Sanità e Sociale di attivarsi per la convocazione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 4182 del 30 dicembre 2008, anche ai fini della predisposizione di eventuali misure di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che operano in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature per ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute;

VISTO il Piano Strategico 2025-2027 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 05 marzo 2025;

CONSIDERATO altresì che la Regione del Veneto è da sempre attenta alle condizioni di sicurezza sul lavoro, in particolare nei settori del comparto agricolo ed edile anche mediante la divulgazione di opuscoli informativi per la prevenzione dei colpi di calore, tradotti in diverse lingue e divulgati nel territorio regionale;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere al recepimento delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, al fine di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione prima della prossima seduta di Giunta regionale, convocata per l’8 luglio 2025;

VALUTATO che il Presidente della Regione del Veneto si riserva comunque l’adozione di eventuali misure di carattere contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l’art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato art. 6 della L.R. n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di recepire il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 recante “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  1. di raccomandare, in primis, ai datori di lavoro di limitare o evitare lo svolgimento di attività lavorative da parte degli addetti nelle ore più calde della giornata, in particolare per i lavoratori che operano all’aperto, soprattutto qualora, nonostante l’adozione di misure di prevenzione specifiche, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori. Si suggerisce altresì di limitare i tempi di esposizione mediante rotazione del personale, tenendo in particolare considerazioni le valutazioni riconducibili alla sorveglianza sanitaria aziendale. L’individuazione delle fasce orarie più critiche deve essere effettuata valutando gli indici internazionalmente riconosciuti (ad esempio WBGT, PHS) e utilizzando anche gli strumenti disponibili sul Portale Agenti Fisici e sul Portale Worklimate;
  1. di incaricare l’Area Sanità e Sociale ad attivarsi per la convocazione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 4182 del 30 dicembre 2008, anche ai fini della predisposizione di eventuali misure di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che operano in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature per ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute;
  1. di riservarsi l’azione di eventuali misure di carattere contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
  1. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale o suo delegato dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 e dell’art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
  1. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti e a tutti Sindaci dei Comuni della Regione del Veneto, alle Aziende ULSS della Regione del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS.

Luca Zaia

(Decreto ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 8 luglio 2025 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 92 del 11 luglio 2025, ndr)

(seguono allegati)

32_DPGR_2025_All_A_559416.pdf

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