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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Viabilità e trasporti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 04 febbraio 2025

Attivazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi, a bando, per l'anno 2025. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 149/CR del 16.12.2024. Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2025.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si avviano le procedure per la concessione di contributi mediante bando, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 39/1991.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, all’art. 9 prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.

La stessa norma prevede inoltre che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi, che saranno riconosciuti mediante l’attivazione di una procedura di bando.

Nel merito di quanto previsto dal richiamato art. 3, si ritiene di individuare, coerentemente con i precedenti bandi, i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

  • interventi a favore della sicurezza stradale, tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
  • interventi finalizzati alla sicurezza stradale, da attuarsi con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico;
  • interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti, e alla sistemazione e manutenzione della segnaletica stradale;
  • opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello, mediante la realizzazione di opere sostitutive o di collegamento viario;
  • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento opere infrastrutturali di tipo “puntuale” (quali ad esempio rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc. …), che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Risultano inoltre non ammissibili a finanziamento anche opere di tipo “lineare” (ad esempio piste ciclabili, marciapiedi, ecc. …), che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri abitati, definiti come anzidetto.

Sulla base di tale indirizzo, una volta approvato il bando di partecipazione da parte della Giunta regionale, i Comuni interessati potranno presentare una sola proposta d’intervento, entro il termine di 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando stesso nel Bollettino ufficiale della Regione (ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 39/1991).

La Giunta regionale con deliberazione n. 149/CR del 16.12.2024 ha approvato la proposta dei criteri per l’assegnazione dei contributi per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, per l'anno 2025, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. 9, comma 2 della L.R. n. 39/1991.

La Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 ha espresso sulla proposta parere favorevole a maggioranza, invitando la Giunta regionale a prendere in considerazione alcune indicazioni che di seguito verranno riportate. Indicazioni che sono state totalmente accolte e che fanno parte integrante del testo di seguito riportato.

Si propone quindi, di adottare i criteri di valutazione delle proposte d’intervento che verranno presentate, così come riportati nell’Allegato A Criteri di valutazione per l’assegnazione dei contributi - Bando Anno 2025. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” (rinominato in funzione della contestuale approvazione del Bando di accesso alle risorse stanziate) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito riportati.

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità vengono definiti i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:

  • sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) determinata in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento;
  • livello di progettazione (massimo punti 6/100) con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato. Al riguardo si sottolinea che non saranno ammessi elaborati con un Quadro Economico di spesa dell’opera riportanti importi non coerenti con il vigente prezziario regionale;
  • tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), valutata in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
  • rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100). Saranno ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992. Come in precedenza precisato si ribadisce che restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora localizzati al di fuori dei centri abitati, anche quelli che interessano la viabilità provinciale, nonché gli interventi di tipo lineare, che interessino tratti viari di competenza statale;
  • importo delle opere (massimo punti 15/100). Questo criterio individua come prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori. Al riguardo si sottolinea che possono essere candidate opere anche con costi che eccedono € 1.000.000,00 con un limite massimo di € 1.200.000,00. In questi casi, ai fini dell’attribuzione del contributo, la percentuale di ristoro a carico della Regione sarà definita in funzione di un importo massimo di € 1.000.000,00. Non sono ammissibili a bando interventi che prevedono un importo delle opere superiore ad € 1.200.000,00.
  • coerenza con la programmazione dell’Ente proponente o sovraordinato (massimo punti 6/100). Sarà assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore (Piano degli Interventi, Programma triennale dei lavori pubblici di competenza dell’Ente, …);
  • maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti (20/100). In altri termini, saranno premiate con punteggi più elevati le Amministrazioni comunali che garantiranno una maggiore compartecipazione di spesa. La copertura a carico dell’Ente beneficiario potrà essere garantita anche con il ricorso ad altre forme contributive a condizione che non siano di derivazione regionale.

Ulteriori punti saranno assegnati con le seguenti modalità alternative:

  • alle richieste di finanziamento presentate da Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla L.R. n. 25/1992 s. m. e i. (punti 3/100). Tale punteggio è assegnato quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12 della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
  • alle richieste di finanziamento presentate dalle Unioni di Comuni, disciplinate dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 4 della L.R. n. 18/2012 (punti 2/100). Ogni unione di Comuni potrà presentare una sola domanda di contributo. In tal caso, i singoli Comuni facenti parte dell’Unione non potranno presentare istanza autonoma.

Con riferimento alle richieste di finanziamento presentate da due o più Amministrazioni in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 la Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 ha previsto l’attribuzione di punti 2/100. In ogni Convenzione dovrà essere individuato un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.

A parità di punteggio conseguito sarà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge n. 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.

Allo scopo di incentivare la realizzazione di opere pubbliche in realtà comunali caratterizzate da una minor dimensione, si ritiene di individuare una quota di compartecipazione regionale determinata nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti come stabilito dalla Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 700.000,00 per i primi ed € 500.000,00 per i secondi.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 9, comma 2bis della L.R. n. 39/1991, si propone di utilizzare la graduatoria per un biennio, a decorrere dall’anno del suo primo scorrimento.

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare, in questa sede, alcuni degli aspetti di carattere operativo emersi nel corso delle interlocuzioni avute con il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) in ambito di gestione delle risorse trasferite alle Regioni per la copertura dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche.

In particolare, una delle indicazioni riguarda l’obbligo di riconoscere il finanziamento regionale solo a opere “nuove” e non ad interventi che risultano essere già in corso di realizzazione, ovverossia, ad opere il cui Codice Identificativo di Gara riferito ai Lavori principali non risulti essere già stato acquisito dall’Amministrazione comunale.

Secondo tale indirizzo a beneficiare dei contributi del Bando potranno essere solo interventi il cui CIG verrà acquisito solo in data successiva al provvedimento che impegna i fondi per il finanziamento degli interventi.

Sono altresì ammissibili a finanziamento, sempre secondo le indicazioni fornite dal MEF, interventi costituiti da più lotti funzionali, a condizione che al lotto, oggetto di finanziamento, non risulti associato alcun CIG di tipo rilevante.

Inoltre, i soggetti pubblici beneficiari di contributi regionali mediante ricorso a risorse della L. n. 145/2018, a cui sia stato revocato nella pregressa annualità il finanziamento ai sensi del comma 136-bis dell’art. 1 della medesima Legge n. 145/2018, o abbiano rinunciato al contributo, non potranno presentare domanda di contributo per le due annualità successive a quella di esigibilità del finanziamento a suo tempo concesso, ancorché presentate per interventi aventi diverso CUP.

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere riposta dalle Amministrazioni comunali nell’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo dell’opera che, qualora non corrispondente a quello inserito nella banca dati (BDAP), comporterà l’automatica esclusione dell’opera da forme di finanziamento regionale.

Preme inoltre sottolineare l’importanza del rispetto, da parte delle Amministrazioni beneficiarie di un contributo, delle tempistiche di attuazione dell’intervento e, in particolare, dei termini di affidamento dei lavori che, ai sensi del comma 136, art. 1 della L. n. 145/2018, da cui le risorse ministeriali derivano, devono avvenire (a tal fine fa fede l’acquisizione del CIG rilevante) entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (ovverossia dalla data del decreto di impegno dei contributi); il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del contributo.

In caso di mancato affidamento o di gara deserta e quindi, nell’ipotesi di dover acquisire un nuovo CIG, ai fini del rispetto della tempistica fa fede l’originario CIG Lavori a suo tempo acquisito.

Conseguentemente, con il presente provvedimento si ritiene di dare avvio formale al Bando per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2025, ai sensi della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo altresì l’approvazione della relativa modulistica da presentare.

Nello specifico, per quanto attiene le modalità di ammissione al finanziamento si evidenzia che le domande potranno essere presentate dalle Amministrazioni comunali utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all’Allegato C, con le relative appendici Allegato C1 e Allegato C2, poste a corredo del presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali.

La suddetta modulistica dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e trasmessa in formato .pdf, pena esclusione dal bando.

Inoltre, la domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere accompagnata da una documentazione minima da presentarsi sempre in formato .pdf, pena esclusione dal bando, costituita da una relazione dell’intervento con i relativi dati sulla sinistrosità e i provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9 della L. R. n. 39/91), nonché da una tavola sinottica dell’intervento proposto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell’opera proposta).

Successivamente, preso atto degli esiti dell’istruttoria condotta dalla competente Direzione Infrastrutture e Trasporti, il Direttore della medesima Direzione con proprio Decreto approverà la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, nonché l’elenco degli interventi esclusi con la relativa motivazione.

A seguito dell’adozione di tale Decreto, con Deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili, dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della L.R. n. 39/1991.

Si evidenzia inoltre che, per gli interventi ammessi a contributo, sarà sottoscritto uno specifico Accordo di programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema è riportato nell’Allegato D al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Si dispone inoltre di approvare lo schema tipo del Cartello di cantiere, nonché, le modalità di richiesta all’utilizzo dello Stemma regionale con logotipo orizzontale, di cui all’Allegato E del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Da ultimo si propone di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto e di tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.

Facendo proprie le indicazioni contenute nel parere n. 463 reso in data 17.01.2025 dalla Seconda Commissione consiliare, si ritiene opportuno trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza anche alla Commissione consiliare stessa.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi di procedere con l’approvazione e successiva pubblicazione del Bando, nel rispetto delle modalità e dei criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 9, comma 2 della L.R. n. 39 del 30.12.1991 ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 145 del 30.12.2018, art. 1, commi 134 e seg.;

VISTA la DGR n. 149/CR del 16.12.2024;

VISTO il parere n. 463 reso in data 17.01.2025 dalla Seconda Commissione Consiliare;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. f) della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri di assegnazione dei contributi per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, per l'anno 2025, ai sensi della Legge regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", come individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendo proprie le indicazioni contenute nel parere n. 463 reso in data 17.01.2025 dalla competente Commissione consiliare;
  3. di approvare il Bando per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2025, come riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la documentazione da presentarsi in formato .pdf, pena esclusione dal bando, composta dallo schema di domanda (Allegato C) con le relative appendici (Allegato C1 e Allegato C2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  4. di stabilire, altresì, che la documentazione di cui al precedente punto 3 dovrà essere accompagnata da ulteriori elaborati, da presentarsi sempre in formato .pdf, pena esclusione dal bando, costituiti da una relazione dell’intervento con i relativi dati sulla sinistrosità, dai provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9 della L. R. n. 39/91), e dalla tavola sinottica dell’intervento proposto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell’opera proposta);
  5. di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della L.R. n. 35/2001, per l’assegnazione dei contributi ex art. 9 della L.R. n. 39/91, (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di approvare lo schema tipo del Cartello di cantiere, nonché, le modalità di richiesta all’utilizzo dello Stemma regionale con logotipo orizzontale (Allegato E), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  7. di stabilire che, al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa, è obbligatorio, per le Amministrazioni che saranno ammesse a beneficiare del contributo, presentare un cronoprogramma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 5;
  8. di fissare il termine ultimo per la presentazione della domanda in 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente deliberazione. La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell’Amministrazione concorrente, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, né per il mancato funzionamento al collegamento U.R.L. da cui potrebbe derivare l’inammissibilità della domanda di finanziamento;
  9. di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine;
  10. di stabilire che i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettere b) della L. R. n. 39/1991;
  11. di stabilire, così come previsto dall’art. 9, comma 2 bis della L. R. n. 39/1991, la possibilità di utilizzo della graduatoria per un biennio, a decorrere dall’anno del suo primo scorrimento;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
  13. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, dell’esecuzione del presente atto e di tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
  14. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza alla Seconda Commissione consiliare;
  15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

Dgr_110_25_AllegatoA_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoB_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoC0_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoC1_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoC2_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoD_548998.pdf
Dgr_110_25_AllegatoE_548998.pdf

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