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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 04 febbraio 2025
Attivazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi, a bando, per l'anno 2025. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 149/CR del 16.12.2024. Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2025.
Con la presente deliberazione si avviano le procedure per la concessione di contributi mediante bando, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 39/1991.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, all’art. 9 prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
La stessa norma prevede inoltre che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi, che saranno riconosciuti mediante l’attivazione di una procedura di bando.
Nel merito di quanto previsto dal richiamato art. 3, si ritiene di individuare, coerentemente con i precedenti bandi, i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento opere infrastrutturali di tipo “puntuale” (quali ad esempio rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc. …), che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Risultano inoltre non ammissibili a finanziamento anche opere di tipo “lineare” (ad esempio piste ciclabili, marciapiedi, ecc. …), che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri abitati, definiti come anzidetto.
Sulla base di tale indirizzo, una volta approvato il bando di partecipazione da parte della Giunta regionale, i Comuni interessati potranno presentare una sola proposta d’intervento, entro il termine di 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando stesso nel Bollettino ufficiale della Regione (ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 39/1991).
La Giunta regionale con deliberazione n. 149/CR del 16.12.2024 ha approvato la proposta dei criteri per l’assegnazione dei contributi per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, per l'anno 2025, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. 9, comma 2 della L.R. n. 39/1991.
La Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 ha espresso sulla proposta parere favorevole a maggioranza, invitando la Giunta regionale a prendere in considerazione alcune indicazioni che di seguito verranno riportate. Indicazioni che sono state totalmente accolte e che fanno parte integrante del testo di seguito riportato.
Si propone quindi, di adottare i criteri di valutazione delle proposte d’intervento che verranno presentate, così come riportati nell’Allegato A “Criteri di valutazione per l’assegnazione dei contributi - Bando Anno 2025. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” (rinominato in funzione della contestuale approvazione del Bando di accesso alle risorse stanziate) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito riportati.
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità vengono definiti i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:
Ulteriori punti saranno assegnati con le seguenti modalità alternative:
Con riferimento alle richieste di finanziamento presentate da due o più Amministrazioni in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 la Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 ha previsto l’attribuzione di punti 2/100. In ogni Convenzione dovrà essere individuato un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.
A parità di punteggio conseguito sarà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge n. 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.
Allo scopo di incentivare la realizzazione di opere pubbliche in realtà comunali caratterizzate da una minor dimensione, si ritiene di individuare una quota di compartecipazione regionale determinata nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti come stabilito dalla Seconda Commissione consiliare con parere n. 463 del 17.01.2025 e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 700.000,00 per i primi ed € 500.000,00 per i secondi.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 9, comma 2bis della L.R. n. 39/1991, si propone di utilizzare la graduatoria per un biennio, a decorrere dall’anno del suo primo scorrimento.
Si ritiene inoltre opportuno sottolineare, in questa sede, alcuni degli aspetti di carattere operativo emersi nel corso delle interlocuzioni avute con il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) in ambito di gestione delle risorse trasferite alle Regioni per la copertura dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche.
In particolare, una delle indicazioni riguarda l’obbligo di riconoscere il finanziamento regionale solo a opere “nuove” e non ad interventi che risultano essere già in corso di realizzazione, ovverossia, ad opere il cui Codice Identificativo di Gara riferito ai Lavori principali non risulti essere già stato acquisito dall’Amministrazione comunale.
Secondo tale indirizzo a beneficiare dei contributi del Bando potranno essere solo interventi il cui CIG verrà acquisito solo in data successiva al provvedimento che impegna i fondi per il finanziamento degli interventi.
Sono altresì ammissibili a finanziamento, sempre secondo le indicazioni fornite dal MEF, interventi costituiti da più lotti funzionali, a condizione che al lotto, oggetto di finanziamento, non risulti associato alcun CIG di tipo rilevante.
Inoltre, i soggetti pubblici beneficiari di contributi regionali mediante ricorso a risorse della L. n. 145/2018, a cui sia stato revocato nella pregressa annualità il finanziamento ai sensi del comma 136-bis dell’art. 1 della medesima Legge n. 145/2018, o abbiano rinunciato al contributo, non potranno presentare domanda di contributo per le due annualità successive a quella di esigibilità del finanziamento a suo tempo concesso, ancorché presentate per interventi aventi diverso CUP.
Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere riposta dalle Amministrazioni comunali nell’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo dell’opera che, qualora non corrispondente a quello inserito nella banca dati (BDAP), comporterà l’automatica esclusione dell’opera da forme di finanziamento regionale.
Preme inoltre sottolineare l’importanza del rispetto, da parte delle Amministrazioni beneficiarie di un contributo, delle tempistiche di attuazione dell’intervento e, in particolare, dei termini di affidamento dei lavori che, ai sensi del comma 136, art. 1 della L. n. 145/2018, da cui le risorse ministeriali derivano, devono avvenire (a tal fine fa fede l’acquisizione del CIG rilevante) entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (ovverossia dalla data del decreto di impegno dei contributi); il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del contributo.
In caso di mancato affidamento o di gara deserta e quindi, nell’ipotesi di dover acquisire un nuovo CIG, ai fini del rispetto della tempistica fa fede l’originario CIG Lavori a suo tempo acquisito.
Conseguentemente, con il presente provvedimento si ritiene di dare avvio formale al Bando per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2025, ai sensi della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo altresì l’approvazione della relativa modulistica da presentare.
Nello specifico, per quanto attiene le modalità di ammissione al finanziamento si evidenzia che le domande potranno essere presentate dalle Amministrazioni comunali utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all’Allegato C, con le relative appendici Allegato C1 e Allegato C2, poste a corredo del presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali.
La suddetta modulistica dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e trasmessa in formato .pdf, pena esclusione dal bando.
Inoltre, la domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere accompagnata da una documentazione minima da presentarsi sempre in formato .pdf, pena esclusione dal bando, costituita da una relazione dell’intervento con i relativi dati sulla sinistrosità e i provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9 della L. R. n. 39/91), nonché da una tavola sinottica dell’intervento proposto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell’opera proposta).
Successivamente, preso atto degli esiti dell’istruttoria condotta dalla competente Direzione Infrastrutture e Trasporti, il Direttore della medesima Direzione con proprio Decreto approverà la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, nonché l’elenco degli interventi esclusi con la relativa motivazione.
A seguito dell’adozione di tale Decreto, con Deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili, dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della L.R. n. 39/1991.
Si evidenzia inoltre che, per gli interventi ammessi a contributo, sarà sottoscritto uno specifico Accordo di programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema è riportato nell’Allegato D al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
Si dispone inoltre di approvare lo schema tipo del Cartello di cantiere, nonché, le modalità di richiesta all’utilizzo dello Stemma regionale con logotipo orizzontale, di cui all’Allegato E del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
Da ultimo si propone di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto e di tutti i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.
Facendo proprie le indicazioni contenute nel parere n. 463 reso in data 17.01.2025 dalla Seconda Commissione consiliare, si ritiene opportuno trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza anche alla Commissione consiliare stessa.
Tutto ciò premesso, si ritiene quindi di procedere con l’approvazione e successiva pubblicazione del Bando, nel rispetto delle modalità e dei criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9, comma 2 della L.R. n. 39 del 30.12.1991 ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 145 del 30.12.2018, art. 1, commi 134 e seg.;
VISTA la DGR n. 149/CR del 16.12.2024;
VISTO il parere n. 463 reso in data 17.01.2025 dalla Seconda Commissione Consiliare;
VISTO l’art. 2, co. 2, lett. f) della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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