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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 148 del 15 novembre 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 29 ottobre 2024

Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Applicabilità al Sistema Sanitario Regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabilisce l’applicabilità da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e alle successive indicazioni del Ministero della salute.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” (pubblicato nel Supplemento n. 15 della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017) sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie pubbliche e/o compartecipazione dell'assistito alla spesa, mediante erogazione delle stesse da parte di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate.

Nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel Nomenclatore di cui all’Allegato 4 del citato DPCM del 12 gennaio 2017. Il Nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva.

Tuttavia, l’art. 64, comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017 prevede che «Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.».

A seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2023 (Atto Rep. n. 94/CSR), in data 23 giugno 2023 è stato approvato il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” che ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Tale Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023 e per quanto concerne le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, l’art. 5, comma 1 ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024.

Successivamente, l’entrata in vigore è stata posticipata alla data del 1° aprile 2024, come disposto dal Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2023.

Da ultimo, con Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 marzo 2024, l’entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2025.

Nelle more dell’entrata in vigore del succitato Decreto, si propone l’applicazione da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Nomenclatore nazionale di cui al DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” a decorrere dal 1° gennaio 2025, permettendo così l’erogazione delle prestazioni ivi elencate da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L’applicazione del nuovo Nomenclatore, infatti, si rende oramai necessaria posto che la precedente definizione dei LEA, risalente al DPCM 29 novembre 2001, necessita di un aggiornamento non più rinviabile al fine di tutelare il diritto alla salute e garantire l’effettiva attuazione dei LEA.

Si propone altresì di prorogare le tariffe attualmente vigenti per il Servizio Sanitario Regionale della Regione del Veneto per tutte le prestazioni del nuovo Nomenclatore nazionale riconducibili o assimilabili alle prestazioni del Nomenclatore tariffario regionale ad oggi vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre mesi.

Per le prestazioni non riconducibili alle prestazioni del Nomenclatore tariffario regionale vigente, si propone di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare con proprio provvedimento le tariffe dei nuovi LEA. Tali tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino all’adozione del nuovo Nomenclatore tariffario regionale, comprensivo quindi sia delle prestazioni sanitarie che delle correlate tariffe.

Infine, si incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di adottare con proprio provvedimento il nuovo Nomenclatore tariffario regionale entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto recante “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”. Tale differimento consentirà anche il necessario adeguamento dei sistemi informativi aziendali e delle modalità organizzative, al fine di arrecare il minor disagio possibile all’utenza, garantendo ai cittadini la continuità assistenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM 12.1.2017 recante “Definizione e aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che individuano le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare gratuitamente o dietro pagamento del ticket da parte dell'assistito)”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2023;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 6 aprile 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 26 maggio 2020 ss.mm.ii.;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 0021349 del 21 dicembre 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 29 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire l’applicabilità da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Nomenclatore nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” a decorrere dal 1° gennaio 2025;
     
  3. di prorogare le tariffe attualmente vigenti per il Servizio Sanitario Regionale della Regione del Veneto per tutte per le prestazioni del Nomenclatore nazionale riconducibili o assimilabili alle prestazioni del Nomenclatore regionale ad oggi vigente a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre mesi;
     
  4. di stabilire che il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale determini con proprio provvedimento, le tariffe dei nuovi LEA relativamente alle prestazioni non riconducibili o non assimilabili alle prestazioni di cui al Nomenclatore regionale applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino all’adozione del nuovo Nomenclatore tariffario regionale;
     
  5. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di adottare con proprio provvedimento il nuovo Nomenclatore tariffario regionale entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto recante “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”;
     
  6. di incaricare Azienda Zero di fornire adeguato supporto tecnico - informatico al fine di garantire l’aggiornamento di tutti i sistemi informatici (prescrizione, prenotazione ed erogazione);
     
  7. di disporre che l’Area Sanità e Sociale e le Direzioni ad essa afferenti, nonché Azienda Zero e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale pongano in essere le azioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente deliberazione;
     
  8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento;
     
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Con deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 1 aprile 2025, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del Bollettino n. 41 del 1 aprile 2025, sono stati prorogati i termini di applicazione del presente provvedimento e corretti errori materiali, ndr)

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