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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 12 luglio 2024
Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 43 del 20 maggio 2024.
Con il provvedimento in esame, in recepimento della DGR/CR n. 43 del 20 maggio 2024, a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, si procede all’approvazione dello schema di avviso straordinario in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter ed 8-quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
La menzionata normativa regola la presenza nel Sistema Sanitario Regionale di erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale. In particolare la procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie è normata dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002.
L'obiettivo è quello di garantire la promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo di sempre più elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.
Periodicamente, di norma con cadenza triennale ai sensi dell’art. 19, comma 1 quinquies, la Regione del Veneto procede al rilascio dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione di attività sanitarie e sociosanitarie mediante pubblico avviso.
Nel corso del 2022 è intervenuto il legislatore nazionale che con l’approvazione della Legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, ha disposto una parziale modifica degli artt. 8-quater e 8-quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 in relazione alle fattispecie di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti e in relazione alle regole generali per la stipula di eventuali accordi contrattuali.
Va rimarcato altresì che la L. n. 118/2022 ha demandato la definizione delle modalità attuative delle suddette fattispecie al Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 con cui, a seguito di successive proroghe, è stata individuata la data del 31 dicembre 2024 quale termine ultimo per l’adeguamento dell’ordinamento vigente.
La Giunta regionale, nelle more del citato processo di adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale alle disposizioni normative, ha disposto, con la DGR n.1680 del 29 dicembre 2023, la proroga tecnica dell’accreditamento vigente.
In questo complesso contesto normativo, in considerazione di quanto disposto dall’art. 19 comma 1 sexies della L.R. n. 22/2002 secondo cui la Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatorie, può disporre l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento anche prima della scadenza del triennio, la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale, con prot. reg. 615237 del 15 novembre 2023, ha interpellato la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Servizi Sociali della medesima Area chiedendo di voler rappresentare eventuali esigenze indifferibili di integrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, attuative di atti programmatori regionali, da operarsi eventualmente attraverso l'avvio di una procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell’accreditamento istituzionale a nuovi soggetti o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
La Direzione Servizi Sociali ha rappresentato esigenze attuative di atti programmatori regionali, ai sensi della DGR 1312 2022, per le aree persone anziane, persone con disabilità, persone con dipendenze e minori con nota prot. 650849 del 6 dicembre 2023, integralmente sostituita con successiva nota prot. reg. 176543 del 9 aprile 2024, a seguito dell’aggiornamento annuale della programmazione territoriale locale di febbraio 2024.
La Giunta regionale ha approvato la DGR/CR n. 43 del 20 maggio 2024 relativamente allo schema di avviso straordinario per il rilascio e l'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, su cui la Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 119 del 30 maggio 2024, ha espresso parere n. 378 favorevole a maggioranza ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 sexies, della L.R. n. 22/2002, propone l’approvazione dello schema di avviso straordinario di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, e il conseguente avvio della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
Si precisa che l’ambito di applicazione di tale avviso è strettamente limitato ai settori specificati e che altresì non riguarda i procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per i quali valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023.
L'accreditamento istituzionale verrà rilasciato secondo la procedura prevista dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 in presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima Legge regionale, con particolare riguardo al possesso dell’autorizzazione all’esercizio in corso di validità.
Eventuali istanze di rilascio o di estensione dell’accreditamento istituzionale presentate al di fuori dei termini e del fabbisogno previsto dall’avviso straordinario di cui all’Allegato A, saranno dichiarate improcedibili.
Il possesso del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, coerente con l’istanza di accreditamento presentata, costituisce un requisito presupposto, necessario e indispensabile, per l’avvio del procedimento di accreditamento istituzionale.
Si dà atto che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.mi. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
VISTA la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
VISTO il Decreto Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 1312 del 25 ottobre 2022 “Approvazione Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025”;
VISTA la DGR n. 992 del 11 agosto 2023 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023”;
VISTA la DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 “Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 32 del 2 marzo 2022;
VISTI i Decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, n. 178 del 27 dicembre 2022 e n. 33 del 6 aprile 2023;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l’art. 19, comma 1 sexies, della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 43 del 20 maggio 2024;
VISTO il parere n. 378 della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 30 maggio 2024.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di avviso straordinario di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, e il conseguente avvio della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie;
3. di stabilire che le domande di rilascio o estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale presentate al di fuori dei termini e delle modalità previste dall’avviso straordinario di cui all’Allegato A, saranno dichiarate improcedibili;
4. di precisare che l’ambito di applicazione del presente avviso straordinario è strettamente limitato ai settori specificati e che, altresì, non riguarda i procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per i quali valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023;
5. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'attuazione ed esecuzione del presente atto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso straordinario;
6. di dare atto che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio o estensione dell’accreditamento istituzionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(L'Avviso di cui al punto 5 della presente deliberazione è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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