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Bur n. 98 del 23 luglio 2024


REGIONE DEL VENETO

Area Sanità e Sociale. Avviso straordinario per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL’AREA SANITA’ E SOCIALE

PREMESSO che la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 ter e 8 quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;

CONSIDERATO che l’articolo 19 della Legge Regionale n. 22/2002 ha disciplinato la procedura per il rilascio dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie prevedendo che il procedimento prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale;

DATO ATTO che l’articolo 19 comma 1 sexies della Legge Regionale n. 22/2002 prevede che “la Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatorie può disporre, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche prima della scadenza del triennio”;

PRESO ATTO delle sopravvenute ed indifferibili esigenze programmatorie di integrazione dell’offerta di prestazioni socio-sanitarie, attuative di atti programmatori regionali;

VISTA la DGR n. 789 del 12 luglio 2024 con cui - acquisito il previsto parere della competente Commissione consiliare – è stata disposta l’approvazione del presente schema di avviso di apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di accreditamento istituzionale riferite a soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie, stabilendo che le istanze siano presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e cioè entro il 22 agosto 2024.

RITENUTO di dover, quindi, provvedere alla pubblicazione dell’avviso straordinario per la proposizione delle domande di rilascio di accreditamento istituzionale riferite a soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie.

RENDE NOTO

1. che per i soggetti interessati, la presentazione delle domande di rilascio o estensione dell’accreditamento istituzionale, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e cioè entro il 22 agosto 2024;

2. che il procedimento di rilascio o estensione dell’accreditamento istituzionale riguarda esclusivamente le sopravvenute e indifferibili esigenze di integrazione dell’offerta di prestazioni sociosanitarie in attuazione della programmazione regionale nei seguenti ambiti:


Ambito socio-sanitario
 

- attività nell’ambito delle strutture per persone anziane non autosufficienti:

Tipologia

Aulss

UO Residenziali CSA SVP SAPA

Secondo Programmazione

UDO Religiosi

UO Semi Residenziali CD

 

 

- attività nell’ambito delle strutture per persone con disabilità:

Tipologia

Aulss

CA-DIS

Secondo Programmazione

RSA

CRGD

CD

 

- attività nell’ambito delle strutture per minori:
 

Tipologia

Aulss

CED Comunità educativa diurni

Secondo Programmazione

CER Comunità educativa riabilitativa per pre/adolescenti - adolescenti


 

- attività nell’ambito delle strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso*:

Tipologia

Aulss

Servizi di pronta accoglienza

Secondo Programmazione

Servizi semiresidenziali

Servizi residenziali:

- di tipo A (di base)
- di tipo B (intensivi)
- di tipo C (specialistici)
- di tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)
- di tipo C2 (tossicodipendenti minori)


*Per i Servizi Territoriali si richiama quanto previsto dalla DGR n. 651 del 1 giugno 2022, all'allegato A: Il Servizio Territoriale è un perfezionamento e un’estensione degli interventi già attivi nei servizi residenziali o semiresidenziali di un Ente Gestore accreditato. Pertanto essendo servizi che possono essere attivati solo da un Ente Gestore formalmente autorizzato ed accreditato (per almeno un servizio residenziale o semiresidenziale), le procedure d’avvio sono semplificate.

 

3. che per istanze di rilascio di accreditamento istituzionale si intendono le istanze presentate da nuovi soggetti non accreditati col SSR;

4. che per istanze di estensione dell’accreditamento si fa riferimento ad istanze presentate da soggetti già titolari di accreditamento istituzionale per ottenere l’accreditamento di nuove funzioni, di nuove unità di offerta e/o di nuove sedi operative, di ampliamento della capacità ricettiva;

5. non rilevano ai fini del presente avviso le istanze relative al rinnovo dell’accreditamento, al trasferimento di sede già accreditata, alle variazioni di titolarità, ai sensi della DGRV n. 2201/2012, e alla diminuzione della capacità ricettiva;

6. che l’invio della domanda deve avvenire esclusivamente via posta elettronica certificata (Pec - ID), secondo le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto. Non potranno essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.


La domanda dovrà essere indirizzata a:
 

Al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it


e, per conoscenza,

Al Direttore Generale dell’Azienda U.l.s.s. (ove insistono le sedi operative che erogano le funzioni oggetto di richiesta di accreditamento).

Al Direttore Generale dell’Azienda Zero

protocollo.azero@pecveneto.it
 

7. che la domanda dovrà essere sottoscritta in forma autografa o, in alternativa, firma digitale dal legale rappresentante, pena l’irricevibilità, e inviata, completa in ogni suo elemento e allegato;

8. che è fatta salva l’eventualità di procedere a specifiche integrazioni della domanda in caso di modifiche sostanziali che siano successivamente intervenute rispetto a quanto già dichiarato e trasmesso;

9. che la trasmissione della domanda sarà considerata completa se corredata di tutti gli allegati documenti richiesti in formato PDF (si ricorda che la capacità di ricezione della casella di posta elettronica certificata è di 50 MB per ciascuna e-mail) e redatti secondo i format scaricabili dalla pagina web della Regione Veneto ai link:


https://www.regione.veneto.it/web/sanita/accreditamento
 

come da seguente elenco:

01) domanda di rilascio o estensione dell’accreditamento istituzionale (Modello A);

02) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza di incompatibilità (Modello B);

03) autocertificazione comunicazione antimafia (Modello C);

04) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Modello D);

05) organigramma della struttura (forma libera);

06) elenco dotazione organica del personale operante e dei soci con l’indicazione esatta delle generalità e del codice fiscale (format proposto);

07) copia del documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità non autenticata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

08) relazione sintetica di presentazione della struttura (forma libera, ad esempio: carta dei servizi che espliciti: missione, popolazione/bacino d’utenza, tipologia delle prestazioni);

09) indicatori di attività e di risultato;

10) provvedimento di accreditamento istituzionale in corso di validità, qualora presente;

11) autorizzazione all’esercizio in corso di validità. Qualora il provvedimento di autorizzazione all’esercizio sia in fase di rilascio, allegare attestazione della richiesta di autorizzazione all’esercizio tassativamente corredata dal provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, rilasciato dal Comune ove insiste la sede operativa;

12) liste di verifica dei requisiti generali di accreditamento compilate nella colonna riservata all’autovalutazione, timbrate, datate e siglate in ciascuna pagina (qualora ad esempio la struttura eroghi prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dovrà presentare i requisiti in continuità col provvedimento di autorizzazione all'esercizio vigente: ambulatorio ovvero poliambulatorio);

13) liste di verifica dei requisiti specifici per l’accreditamento timbrate, datate e siglate in ciascuna pagina (se previste);

10. che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche richieste dalla PEC dell’amministrazione. Si ricorda a tal proposito che la capacità di ricezione della casella di posta elettronica certificata è di 50 MB per e-mail. Non sono ammessi formati compressi (es.: *.zip) per cui eventualmente la domanda andrà frazionata in più invii;

11. che la domanda - fatte salve le esenzioni di legge - andrà presentata in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo. A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25 giugno 2013, n. 147) di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, le misure dell'imposta fissa di bollo sono rideterminate in € 16,00 (riferimento art. 7-bis, comma 3 del Decreto Legge n. 43 del 2013);

12. che gli oneri di accreditamento dovranno essere versati nei tempi e secondo le modalità comunicate all’accreditando da parte di Azienda Zero, a seguito della valutazione della procedibilità dell’istanza presentata;

13. che l’esistenza di situazioni di incompatibilità preclude il rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge n. 662/1996 secondo il quale: “Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”;

14. che il procedimento prenderà avvio il giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso. La durata del procedimento è fissata in 180 giorni ai sensi della DGR n. 231/2020;

15. che il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Programmazione e Controllo SSR;

16. che l’amministrazione procedente effettuerà ai controlli a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come disposto con DGR n. 1266 del 3 settembre 2019;

17. che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai sensi dell’informativa generale privacy consultabile al seguente link Informativa Privacy https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.

18. che eventuali informazioni possono essere richieste all’Area Sanità e Sociale Tel. 041 2791588 – 1614.

Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale
Massimo Annicchiarico

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 12 luglio 2024 è pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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