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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 17 gennaio 2023


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 30 dicembre 2022

Aggiornamento degli standard organizzativi della DGR n. 84 del 16/1/2007 relativi alle Comunità Alloggio per persone con disabilità in applicazione della DGR n. 912 del 26/07/2022.

Note per la trasparenza

Il provvedimento, al fine di allineare il sistema definito con DGR n. 912/2022 che introduce un superamento delle tre quote sanitarie in favore di un sistema a due quote, definisce i nuovi standard assistenziali per le Comunità Alloggio per persone con disabilità.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Le prestazioni residenziali previste dall’art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 vengono garantite, a livello regionale, da una rete di Unità di Offerta dedicate all'assistenza residenziale delle persone con disabilità, a diverso grado di protezione. Il quadro dell'offerta si caratterizza per la presenza di 142 sedi di servizi, dove possono insistere una o più Comunità Alloggio (CA), con una dotazione di 1.824 posti accreditati. Tali Unità di Offerta sono preposte all’erogazione di prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario accompagnate da un moderato livello di assistenza tutelare e alberghiera (incluse attività di socializzazione e animazione) rivolta, in particolare, alle persone con disabilità e non assistibili a domicilio.

La disciplina statale riferita a tali prestazioni residenziali, caratterizzate da una propensione all’integrazione con gli ambiti inclusivi locali di appartenenza, è contemplata dal D.lgs. 30/12/1992, n. 502 all'articolo 8 bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” il quale dispone, che “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie”.

A livello regionale l’attività è normata dalla LR 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, in attuazione delle disposizioni su richiamate, la quale assume come fine di pubblico interesse generale la promozione della “qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale”, disponendo le condizioni “affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona” (art. 1 della LR n. 22/2002). 

Le direttive attuative della LR n. 22/2002 relative a tali trattamenti di recupero e mantenimento funzionale si integrano nelle disposizioni contenute nella DGR n. 84/2007, Allegato A, che definiscono, sulla base di requisiti strutturali, funzionali, tecnologici ed organizzativi, le procedure autorizzative e di accreditamento del sistema delle strutture socio-sanitarie, operanti nel territorio regionale. Il provvedimento individua tra le strutture dedicate alle persone con disabilità, le Comunità Alloggio. Il quadro dell'offerta regionale dei servizi residenziali contempla e si completa con le RSA (DGR n. 1103/2019) rivolte all’accoglienza di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con limitazioni di autonomia e i Centri di Riferimento Regionali per Gravi Disabilità (CRGD) destinati a persone con gravi disabilità e disturbi del comportamento (DGR n. 40/2013 e DGR n. 244/2015).

In relazione alle Comunità Alloggio, a fronte dell’evoluzione registrata nel case mix dei beneficiari del servizio è stato avviato, attraverso la DGR n. 912/2022, un processo di riorganizzazione e riqualificazione di tali strutture, sia organizzativa che funzionale. Il provvedimento, definito anche attraverso il confronto con le associazioni di categoria venete rappresentative degli enti accreditati istituzionalmente, UNEBA, ANFFAS, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA’, ha esaminato lo scenario di evoluzione dei bisogni alla luce delle conseguenze subite dalla crisi pandemica degli ultimi anni evidenziando l’opportunità di un superamento della frammentarietà del sistema valorizzando un approccio di “filiera di servizi” in una prospettiva di riqualificazione del quadro di erogazione delle risposte e degli interventi di valutazione della condizione di disabilità delle persone. A tal fine, in applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento, con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 11/2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro (GdL) finalizzato ad adeguare, entro il 31 dicembre 2022, gli standard assistenziali delle Comunità Alloggio per persone con disabilità al nuovo sistema caratterizzato dalla riduzione a due dei tre livelli di assistenza presenti con conseguente adeguamento del III livello da 34,98 euro a 38 euro, del II livello da 49 euro a 60 euro e del I livello da 56 euro a 60 euro.

Il Gruppo di Lavoro ha ridefinito lo standard utilizzando il parametro  dei minuti assistenziali medi annui per utente in luogo di quello attualmente in vigore, riconducibile alla DGR n. 84/2007 che quantifica le unità lavorative necessarie all'assistenza di un determinato numero di ospiti da assistere. La determinazione dello standard minimo è stata stabilita in relazione al coinvolgimento del profilo professionale dell'OSS già previsto dalla DGR n. 84/2007 e dalla DGR n. 1673/2010 ed in particolare sono state distinte nell’attività giornaliera dell'operatore le funzioni dirette e quelle indirette al fine di valorizzarne la professionalità qualificando l’attività erogata direttamente alle persone con disabilità a fronte di quella indiretta che può essere svolta da una figura alternativa. Inoltre, relativamente gli adeguamenti previsti dalla DGR n. 912/2022 sono stati determinati i minuti di attività socio-sanitaria e la qualificazione delle funzioni orientate all’integrazione sociale sul territorio. 

Con riferimento all’assistenza socio-sanitaria che è stata garantita dalle Comunità Alloggio si richiamano le linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità di cui alla DGR n. 1414/2006 con le quali le aziende ULSS sono state autorizzate a riconoscere quote sanitarie differenziate a seconda del livello di gravità degli ospiti (decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18/2015).

Lo studio per addivenire alla rivisitazione dello standard in relazione alle quote sanitarie è stato articolato, come disposto dalla DGR n. 912/2022, con riferimento ai due nuovi livelli assistenziali, ossia il II livello e il I livello, al fine di valutare la correlazione dei profili di gravità ai relativi fabbisogni assistenziali. La definizione delle attività indirette viene sintetizzata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Un’ulteriore opportunità valutata dal GdL è stata quella di valorizzare il personale dedicato all’assistenza indiretta nell’ambito del percorso professionalizzante per accedere alla qualifica di OSS così come definito all’interno dell’Allegato B della DGR n. 811/2022 punti 4 e 6. Tale percorso assicura il riconoscimento allo studente fino ad un massimo di 100 ore di tirocinio delle 520 previste dal corso agevolando così la formazione e la crescita del personale all’interno delle strutture contribuendo, con riferimento alla dotazione organica, al rispetto degli standard minimi richiesti a livello regionale.

Con riferimento alla valutazione dei disturbi del comportamento si dispone di adottare la scheda “Scala breve di valutazione dei comportamenti in persone con disabilità intellettiva” dettagliata nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, predisposta e testata in ottemperanza ai dettami della DGR n. 1103/2019 ai fini dell’orientamento degli accoglimenti in RSA per persone con disabilità,  avviando una sperimentazione per l’adattamento della scheda alle caratteristiche delle persone con disabilità che vivono nelle Comunità Alloggio e delegando per gli adempimenti conseguenti la Direzione dei servizi sociali. La scheda SVaMDi, come noto, non rileva tali disturbi in modo aderente al carico assistenziale e quindi l’utilizzo dello strumento permetterebbe di valutare con più pertinenza il livello degli inserimenti in ragione degli indici segnaletici restituiti garantendo, al contempo, di attribuire correttamente la quota sanitaria in relazione al bisogno dell’assistito. Rilevare puntualmente il fenomeno dei disturbi del comportamento consentirebbe, inoltre, di verificare per i II livelli la congruità della presa in carico da parte della CA e la compatibilità del livello di gravità con soluzioni socio assistenziali alternative a minor grado di protezione.

Inoltre, il presente provvedimento va contestualizzato nell’ambito del più ampio quadro di intervento di rivisitazione della filiera dei servizi per le persone con disabilità, in armonia con i decreti attuativi della legge delega sulla disabilità, previsto dalla DGR n. 912/2022 attraverso l’azione del Tavolo interistituzionale per la disabilità.

Sulla scorta dei riscontri tecnici di cui ai punti precedenti e a conclusione dei lavori del Gruppo, con l'odierno provvedimento si intraprende un percorso strutturato di modifica del sistema e si propone di approvare l'aggiornamento dei requisiti funzionali previsti dalla DGR n. 84/2007 disposto dalla DGR n. 912/2022, così come meglio dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l’art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017;

Vista la LR n. 22/2002;

Vista la LR n. 9/2005;

Visti gli artt. 3 e 5 della LR n. 1/2000 e l’art. 55 della LR n. 7/1999;

Vista la LR n. 23/2012;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della LR n. 54/2012;

Vista la LR n. 48/2018;

Viste le DGR n. 1414/2006, n. 1859/2006, n. 84/2007, n. 4589/2007, n. 2827/2009, n. 1673/2010, n. 1059/2012, n. 2960/2012, n. 40/2013, n. 1804/2014, n. 244/2015, n. 1103/2019, n. 81/2022 e n. 912/2022;

Visto il Decreto del Segretario Generale alla Sanità n. 149 del 02/12/2013;

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/01/2015;

Visto il DDR n. 11/2022;

Acquisito il parere favorevole dell'organismo tecnico-consultivo di cui all'art. 10 della LR n. 22 del 16/8/2002, come da seduta del 20 dicembre 2022;

delibera

  1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di prendere atto degli esiti prodotti del Gruppo di Lavoro funzionale ad adeguare/riconoscere gli standard assistenziali delle Comunità Alloggio per persone con disabilità di cui alla DGR n. 912/2022, istituito con DDR n. 11/2022 e di rideterminare conseguentemente i requisiti funzionali e gli standard assistenziali delle CA rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 84/2007;
  3. di approvare l’Allegato A “Nuovo modello assistenziale delle Comunità Alloggio per persone con disabilità”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si definisce l’adeguamento degli standard organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007 disposto dalla DGR n. 912/2022;
  4. di approvare l’Allegato B “Scala breve di valutazione dei comportamenti in persone con disabilità intellettiva”, parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, predisposta e testata in ottemperanza ai dettami della DGR n. 1103/2019 ai fini dell’orientamento degli accoglimenti in RSA per persone con disabilità,  avviando una sperimentazione per l’adattamento della scheda alle caratteristiche anche delle persone con disabilità che vivono nelle Comunità Alloggio al fine di determinare la rilevanza dei disturbi del comportamento e qualificare le risposte alla presa in carico delegando per gli adempimenti conseguenti la Direzione dei servizi sociali;
  5. di prendere atto che i dati restituiti dal flusso FAD hanno confermato i livelli di standard minimo già garantiti dalle Comunità Alloggio in relazione al nuovo standard;
  6. di disporre che per quanto non modificato dal presente provvedimento restino in vigore i requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti dalla DGR n. 84/2007;
  7. di stabilire che i nuovi standard avranno decorrenza dall'entrata in vigore del presente atto stabilendo che per l'anno 2022 il riconoscimento delle quote, come definite dalla DGR n. 912/2022, sarà subordinato ad una autodichiarazione da parte di ciascun ente gestore all'azienda ULSS di riferimento circa la sussistenza dei nuovi standard;
  8. di dare atto che il presente provvedimento va contestualizzato nell’ambito del più ampio quadro di intervento di rivisitazione della filiera dei servizi per le persone con disabilità, in armonia con i decreti attuativi della legge delega sulla disabilità, previsto dalla DGR n. 912/2022 attraverso l’azione del Tavolo interistituzionale per la disabilità;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1719_22_AllegatoA_493617.pdf
Dgr_1719_22_AllegatoB_493617.pdf

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