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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 30 dicembre 2022
Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS e agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anni 2022-2023-2024. Deliberazione nr. 133/CR/2022.
Il provvedimento, acquisito il parere favorevole della quinta Commissione consiliare, individua le risorse di fonte regionale e statale disponibili per gli interventi LEA in materia di non autosufficienza, stabilendone la destinazione e l’attribuzione alle Aziende ULSS e ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali relativamente all’esercizio 2022.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con LR 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di Previsione 2022-2024" ha definito, nel quadro generale delle risorse attribuite al SSR, uno stanziamento complessivo di euro 772.593.450,00 per l’anno 2022 destinato all'area della non autosufficienza in ottemperanza alla LR 18/12/2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina" ed in particolare dell'articolo 30 della LR 2/4/2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" recante "Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni", suddiviso nei seguenti stanziamenti specifici:
In conseguenza delle sopraggiunte determinazioni sancite con apposite Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021), con la DGR n. 1829 del 23 dicembre 2021 recante “Autorizzazione provvisoria all’erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2022 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, co. 1, lett. b)”, veniva autorizzata, in via provvisoria, l’erogazione dei finanziamenti della GSA relativi al 2022 entro il limite massimo dell’importo assegnato con DGR n. 1237/2021, per il tramite di Azienda Zero, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse per l’esercizio 2022. Successivamente con l’approvazione della DGR n. 102 del 7 febbraio 2022, ad oggetto “Autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti della GSA dell’esercizio 2022 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 art. 2 co. 4” veniva determinato in via provvisoria il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio. Nel quadro della menzionata programmazione finanziaria, l’assegnazione complessiva delle risorse allocate alle Aziende ULSS includeva, per l'esercizio 2022, il finanziamento del FRNA stanziato sul capitolo di spesa U101176 e sul capitolo di spesa U103226 dalla LR n. 36/2021.
A valere sulle risorse sopra menzionate nel corso dell’anno 2022 con deliberazione n. 63/CR/2022 e deliberazione n. 73/CR/2022 e con DGR n. 912/2022 e DGR n. 996/2022 sono state implementate le programmazioni nell’area anziani non autosufficienti e nell’area della disabilità avviando un processo di riqualificazione funzionale ed organica del sistema della residenzialità a favore degli anziani non autosufficienti e della residenzialità e semi-residenzialità a favore delle persone con disabilità con orizzonte triennale 2022 - 2024.
Anche per gli esercizi 2023 e 2024 agli oneri derivanti dal presente provvedimento riferiti al FRNA e quantificati rispettivamente in euro 772.593.450,00 per l’esercizio 2023 ed in euro 772.593.450,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con quota parte delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza - anni 2023 e 2024 del capitolo U101176 “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - Fondo regionale per la non autosufficienza - trasferimenti correnti (L.R. 18/12/2009, n. 30 - art. 20, c. 1 p.to, lett. A; D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) e del capitolo U103226 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Risorse regionali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (LR 18/12/2009, n. 30 - art. 48, LR 16/2/2010, n.11)" del bilancio di previsione 2022 - 2024.
La programmazione regionale deve armonizzarsi con la programmazione nazionale delle risorse del FNNA sviluppata in attuazione di quanto disposto dalla L. 234 del 30 dicembre 2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (c.d. legge di bilancio 2022). La norma all’art. 1 dal comma 160 al comma 171, introduce innovazioni importanti nello scenario programmatico sociale e socio sanitario quali la graduale introduzione di Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) uniformi su tutto il territorio nazionale esplicitati specificatamente ai commi 162, 163 e 164. In particolare viene stabilito che al fine della programmazione, del coordinamento e della realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio nazionale, nonché per concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, gli stessi siano realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all'articolo 8, co. 3, lettera a), della Legge 8 novembre 2000, n. 328, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (art. 1, co. 160 L. n. 234/21), che richiama il rispetto dei modelli organizzativi regionali nella programmazione e realizzazione degli interventi.
Al successivo art. 1 co. 168, la norma sopracitata ha stabilito altresì la definizione del Fondo per le non autosufficienze in maniera progressiva per le diverse annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 per le finalità indicate ai commi 162 e 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima e dettagliati dal Piano Non Autosufficienza di cui all’art. 21, co. 6, lett. c) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché dall’art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 294 del 17 dicembre 2022, è stato adottato il "Piano nazionale per la non autosufficienza" (articolo 1) e il "riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNNA) per i triennio 2022-2024" (articolo 2). Per l'esercizio 2022 lo stanziamento del FNNA è stabilito in complessivi euro 568.900.000,00.
A seguito degli atti decisionali richiamati, l'assegnazione complessiva per l'anno 2022, 2023 e 2024 alla Regione del Veneto, a valere sulle risorse del FNNA, ammonta a complessivi euro 205.133.000,00 (rispettivamente euro 66.104.000,00, 67.573.000,00 e 71.456.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024) di cui euro 3.600.000,00 destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente (art. 4) e euro 5.600.000,00 destinati alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (art. 5), che verrà accertato a valere sui seguenti capitoli di entrata e spesa:
Il quadro economico di seguito riportato da evidenza delle risorse a disposizione della sostenibilità delle linee di attività contemplate dal Fondo della non autosufficienza in una prospettiva triennale:
In tale cornice normativa, a valere sulle risorse del FNNA 2022, 2023, 2024, permane, quindi, la possibilità di erogare servizi in forma diretta o indiretta, purché questi ultimi siano assegnati attraverso titoli di acquisto da utilizzare in prospettiva, mediante gli strumenti dell’accreditamento istituzionale e comunque nel caso di erogazione monetaria, quale scelta di servizio frutto di valutazione multidimensionale inserita nel PAI.
Il Piano di zona ai sensi della Legge n. 328/2000 e in ottemperanza alla DGR n. 1312/2022 che approva le linee guida regionali per la predisposizione del documento 2023 - 2025, rappresenta lo strumento programmatorio per l’attuazione progressiva dei LEPS, previsti dal Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 e sanciti dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
Considerato quanto esposto pertanto, con il presente provvedimento si propone pertanto l'allocazione per obiettivi specifici delle predette risorse come indicato nel seguente elenco puntato, effettuata tenuto conto delle seguenti priorità d'intervento coerenti con il PSSR 2019-2023 (LR 28/12/2018, n. 48), già indicate nella DGR n. 2213/2016, confermate dalle DGR n. 1996/2017, n. 1837/2018, n. 1759/2019, n. 1664/2020 e n. 1608/2021 e implementate dalle citate programmazioni nell’area anziani non autosufficienti e nell’area della disabilità definite attraverso le DGR n. 912/2022 e DGR n. 996/2022.
Totale impieghi programmati
I criteri di riparto delle suddette risorse alle Aziende sanitarie corrispondono a quelli assunti con la DGR n. 912/2022 e la DGR n. 996/2022, nonché per le residue linee di attività non modificate, alle DGR n. 2213/2016, DGR n. 1996/2017, DGR n. 1837/2018, DGR n. 1759/2019, DGR n. 1664/2020 e DGR n. 1608/2021, aggiornati con i riferimenti riportati nel precedente prospetto.
L'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, evidenzia le assegnazioni attribuite a ciascuna Azienda ULSS mentre l’Allegato D dettaglia il riparto agli Ambiti Territoriali Sociali delle somme dedicate al rafforzamento delle professionalità sociali.
Con riferimento alla linea di spesa indicata nel precedente elenco alla lettera A) rileva in particolare lo sviluppo nel triennio 2022/2024 della nuova programmazione di cui alla DGR n. 996/2022 ed in tale scenario mantiene efficacia la DGR n. 1304/2020, (quota sanitaria di accesso) quale strumento a disposizione delle Aziende ULSS per rispondere agli assistiti ed alle loro famiglie in termini di interventi residenziali socio sanitari e di sostegno alla presa in carico unitariamente intesa.
In relazione alle linee di spesa indicate con le lettere B) e C) l’attuale programmazione dell’area della disabilità di cui alla DGR n. 912/2022, anch’essa a valenza triennale rafforza le risposte garantite dai percorsi strutturati sul territorio regionale attraverso il superamento della frammentarietà tra setting assistenziali e abilitativi in favore di un approccio di “filiera dei servizi”.
Per quanto riguarda la linea di spesa indicata alla lettera C) relativa all’assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità, vengono perseguiti gli obiettivi strategici di ricerca di forme innovative e flessibili di risposta ai bisogni che siano alternativi ancorché integrati ai centri diurni e che valorizzino la persona e la sua crescita in contesti maggiormente inclusivi. In particolare l’applicazione delle prestazioni alternative di cui alle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020 nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale va coordinato con la disciplina delle assenze dal servizio quale opportunità per la persona con disabilità e per i suoi familiari, anche con riferimento alla sostenibilità e tenuta del sistema socio sanitario riferito all’occupabilità.
A proposito della linea di spesa indicata alla lettera D), si evidenzia che le risorse concorrono, anche sulla base di quanto disposto dal DPCM del 3 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 294 del 17 dicembre 2022, con quelle assegnate dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, istituito con Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza in modo complementare e non sovrapposto, autocertificabile nei rapporti con l'ente erogatore a cura dei beneficiari ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.
In ordine alla linea di spesa indicata alla lettera F) riguardo ai ricoveri temporanei di sollievo, in particolare, negli ambiti di intervento disciplinati dall'art. 32, co. 2 della LR n. 11/2014, vige il concetto di domiciliarità a favore delle persone con disabilità gravissima, nel quadro definito dal citati DPCM del 3 ottobre 2022- art. 2 co. 6, in cui si prevede che le regioni utilizzino le risorse, ai sensi dell'art. 1 co. 168 della Legge n. 234/2021, per garantire anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata all’articolo 3, del DM 26/09/2016 includendo appunto anche gli interventi a sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Rispetto alla programmazione degli interventi in materia di vita indipendente, di cui alla lettera H) del prospetto, nonché all’Allegato C, il riparto, nei vincoli delle risorse assegnate dal Ministero, viene modulato secondo quanto riportato nel DPCM del 3 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 294 del 17 dicembre 2022 che programma le progettualità finanziabili sulla base del principio secondo il quale ciascuna regione si impegna a sviluppare i progetti in coordinamento con i fondi provenienti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5. A livello di Azienda ULSS vengono sviluppate le progettualità ripartite secondo l’Allegato C.
Le risorse indicate nel precedente prospetto con la lettera J), pari a complessivi euro 6.280.000,00, a valere sul capitolo di spesa U101176, concorrono al rispetto delle prescrizioni di razionalizzazione e contenimento delle spese del SSN di cui all'Intesa Stato-regioni, rep. atti n. 113/CSR del 2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 9-octies del DL 19/6/2015, n. 78, convertito in legge dalla Legge 6/8/2015, n. 125.
Con riferimento all'Allegato B, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, si precisa che:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNNA) per il triennio 2022-2024 del 3 ottobre 2022 è stato pubblicato in GU n. 294 del 17 dicembre 2022.
In attesa dell'espletamento dell'iter di approvazione della programmazione regionale successivo all'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della avvenuta registrazione della Corte dei Conti del citato DPCM del 3 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del medesimo decreto il sistema regionale, nel corso dell’anno 2022, ha garantito la continuità delle azioni in essere nell’ambito dell'integrazione socio sanitaria e del ruolo delle Aziende ULSS nel modello organizzativo regionale, con le risorse del perimetro della sanità.
Si rileva invece che la assegnazione dell’FNNA destinata al personale per il rafforzamento delle professionalità sociali nei PUA per la realizzazione progressiva dei LEPS viene trasferita ad Azienda Zero che a sua volta provvederà al trasferimento ai comuni capofila, così come identificati nel registro degli Ambiti Territoriali Sociali, nell’ambito delle funzioni contemplate dall’Art. 2 comma 2 lettera f) bis della LR 19/2016.
Acquisito, ai sensi dell’art. 5 co.1 L.R. 30/2009, il parere favorevole a maggioranza della Quinta Commissione consiliare, rilasciato nella seduta n.71 del 22 dicembre 2022 (prot. n. 0019101 del 22/12/2022).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421";
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il DL 19 settembre 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016 “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016”;
Visto il DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
Visto il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
Vista la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Visto il DPCM 21 novembre 2019 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021";
Visto il DPCM 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020”;
Visto il DPCM del 3 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 294 del 17 dicembre 2022, di adozione del "Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022-2024";
Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 37 del 23 marzo 2020 di riparto alle regioni di ulteriori risorse del FNNA 2020;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale n. 102 del 29 marzo 2021 “Riparto dell’incremento delle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2021”;
Visto l'atto unitario di programmazione sociale “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 28 luglio 2021;
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Vista la LR 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina";
Vista la LR 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014”;
Vista la LR 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
Vista la LR 8 agosto 2017, n. 24 "Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute";
Vista la LR 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
Vista la LR 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di Previsione 2022-2024";
Richiamate le DGR n. 39 del 17/1/2006, n. 2499 del 29/12/2011, n. 1338 del 30/7/2013, n. 739 del 14/05/2015, n. 740 del 14/05/2015, n. 2213 del 23/12/2016, n. 2239 del 23/12/2016, n. 1061 del 13/7/2017, n. 1810 del 7/11/2017, n. 1996 del 6/12/2017, n. 154 del 16/02/2018, n. 1834 del 4/12/2018, n. 1837 del 4/12/2018, n. 1103 del 30/7/2019, n. 1759 del 29/11/2019, n. 445 del 7/04/2020, n. 595 del 12/05/2020, n. 670 del 26/5/2020, n. 1304 dell'8/9/2020, n. 1308 dell'8/9/2020, n. 1375 del 16/9/2020, n. 1664 del 01/12/2020, n. 693 del 31/05/2021, n. 1174 del 24/08/2021, 1224 del 07/09/2021, n. 1237 del 14/9/2021, n. 1608 del 19/11/2021, n. 1678 del 29/11/2021, n. 1829 del 23/12/2021, n. 1870 del 29/12/2021, n. 102 del 07/02/2022, n. 912 del 26/07/2022, n. 996 del 09/08/2022;
Richiamato il DDR n. 6 del 22/04/2022;
Vista la propria deliberazione nr. 133/CR/2022;
Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare PAGR nr. 231 rilasciato nella seduta del 22 dicembre 2022;
delibera
(seguono allegati)
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