Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 147 del 06 dicembre 2022


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1437 del 18 novembre 2022

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2021. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione del Veneto al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i., c.d. “Testo Unico Madia” (di seguito per brevità anche T.U.S.P.), ha codificato numerose disposizioni già intervenute nell’ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulle società partecipate da Amministrazioni pubbliche.

In particolare l’articolo 24, comma 1, del suddetto decreto rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, prevedeva che, entro il 30.09.2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso (ossia al 23.09.2016).

In adempimento a tale disposto, la Giunta regionale con deliberazione n. 324/2017 ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute al 23.09.2016.

L’articolo 20, comma 4, T.U.S.P. rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo all’esercizio di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione in cui evidenzino lo stato di attuazione dello stesso ed i relativi risultati conseguiti.

Il citato articolo 20 al comma 1 stabilisce altresì l’obbligo, gravante in capo alle Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni societarie, detenute sia direttamente che indirettamente, di provvedere ad effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento motivato, un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui esse detengono partecipazioni dirette e/o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, tali “piani di razionalizzazione ordinaria” debbono essere redatti, corredati di un’apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, laddove le Pubbliche Amministrazioni socie rilevino la presenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, in società:

  1. che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. rubricato “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”;
  2. che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  7. per le quali sia necessario procedere alla loro aggregazione, a condizione che queste abbiano ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

Onde dare attuazione a tale disposto normativo si è provveduto alla redazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2021 (art. 20, D.Lgs. n. 175/2016)”, che include anche la relazione sull’attuazione del piano precedente succitata.

Con l’obiettivo di rappresentare i risultati conseguiti in coerenza con gli interventi programmati per gli esercizi futuri, in una logica temporale più fluida e meno ripetitiva, a partire dal 2020 si è ritenuto opportuno esporre in un unico documento tutte le informazioni richieste, Allegato A.

Tale documento rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente piano di revisione ordinaria, giusta DGR 1594/2021, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti e rendicontati nella relazione ivi allegata; il presente piano delinea, quindi, gli obiettivi di razionalizzazione proposti per ciascuna società direttamente o indirettamente partecipata dalla Regione al 31.12.2021 e contiene altresì informazioni aggiornate sull’evoluzione dei processi di razionalizzazione in corso nel 2022, successivi all’adozione del precedente piano.

Va rilevato che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:

  • all’impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziali;
  • alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;
  • alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale ma dall’organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d’impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest’ultimo.

Si propone alla Giunta regionale di procedere all’approvazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2021 (art. 20, D.Lgs. n. 175/2016)”, Allegato A.

Appare importante considerare come l’articolo 26, comma 2, T.U.S.P. disponga la non applicabilità dell’articolo 4 alle entità individuate nell’allegato A del decreto suddetto, fra le quali sono elencate il “Gruppo Veneto Sviluppo” e il “Gruppo F.V.S. S.G.R.” (F.V.S. S.G.R. S.p.a. è detenuta interamente da Veneto Sviluppo S.p.a.).

In riferimento alle società partecipate da Veneto Sviluppo S.p.a., si richiama quanto già contenuto nelle deliberazioni giuntali n. 324/2017, n. 1813/2018, n. 1816/2019, n. 1687/2020 e n. 1594/2021, laddove si evidenziava come “l’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo T.U.S.P. non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”. Questo in quanto “l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni)”.

L’intervento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. è assoggettato a regole stringenti che rinvengono la propria fonte nella L.R. 47/1975 e L.R. 31/2003, nonché sul piano istituzionale a monte, l’art. 61 dello Statuto regionale e, ovviamente a valle, nello statuto di Veneto Sviluppo medesima.

Esso rappresenta lo “strumento” e non già l’“obiettivo” attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività di sostegno al tessuto delle imprese venete: tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria “attività caratteristica” non sono riconducibili al piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell’ambito dell’esercizio di un’attività prevista dallo stesso T.U.S.P. e connessi all’inclusione del “Gruppo Veneto Sviluppo” nell’allegato A del citato Testo Unico.

Nonostante l’esclusione degli investimenti partecipativi temporanei di Veneto Sviluppo S.p.a. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, appare opportuno, in questa sede, per ragioni di completezza e di esaustività, fornire, nell’Allegato B, una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d’investimento.

Si propone di prendere atto di quanto illustrato nell’Allegato B relativamente agli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legati al singolo progetto d’investimento.

Inoltre, il piano di revisione straordinaria ex DGR 324/2017 prevedeva, in attuazione dell’art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014, un aggiornamento dei risparmi di spesa stimati per l’esercizio 2016 per ciascuna società direttamente partecipata; peraltro, in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016, l’Amministrazione regionale, a partire dall’esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, fornisce alle società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale.

Nell’Allegato A si riportano gli esiti del monitoraggio di tali obiettivi di contenimento dei costi assegnati nel 2021 e si rinnovano gli indirizzi di riduzione delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate nell’esercizio 2022, già confermati anche nel provvedimento di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali, la Nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024 (DACR n. 143 del 30.11.2021) e assegnati alle società a partecipazione maggioritaria.

Si propone di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, decreto legislativo n. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura preposta individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 T.U.S.P. ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 175/2016.

Il punto d – bis, comma 1 dell’articolo 22 rubricato “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”, decreto legislativo n. 33/2013, prevede la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparentenei siti delle Pubbliche Amministrazioni dei provvedimenti in materia di razionalizzazione ordinaria. Al riguardo appare opportuno proporre la pubblicazione del presente provvedimento una volta adottato.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto” e s.m.i.;

VISTA la DGR 22.03.2017, n. 324 “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016”;

VISTA la DGR 04.12.2018, n. 1813 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31.12.2017. Art. 20, D.Lgs. 175/2016”;

VISTA la DGR 06.12.2019, n. 1816 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2018. Art. 20, D.Lgs. 175/2016”;

VISTA la DGR 09.12.2020, n. 1687 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2019. Art. 20, D.Lgs. 175/2016”;

VISTA la DGR 19.11.2021, n. 1594 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2020. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”;

VISTA la DACR 30.11.2021, n. 143 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2021 (art. 20, D.Lgs. n. 175/2016)”, che include anche la relazione tecnica sull’attuazione del piano precedente, giusta DGR 1594/2021, Allegato A, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di prendere atto di quanto illustrato nell’Allegato B, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente agli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legati al singolo progetto d’investimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, decreto legislativo n. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura preposta individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 T.U.S.P. ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, T.U.S.P.;
  5. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1437_22_AllegatoA_489869.pdf
Dgr_1437_22_AllegatoB_489869.pdf

Torna indietro