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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 148 del 09 novembre 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 del 19 ottobre 2021

Aggiornamento del Disciplinare della Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani e conferma del suo riconoscimento. Legge regionale n. 17 del 7 settembre 2000.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si approva l’aggiornamento del Disciplinare della Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani e si conferma il riconoscimento della stessa, ai sensi della Legge regionale n.17 del 7 settembre 2000 e del Regolamento regionale n. 2/2001.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 17 del 7 settembre 2000 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta", la Regione del Veneto, allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola o per le produzioni tipiche, ha promosso e disciplinato la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

In particolare, l'articolo 4 della sopracitata legge regionale prevede che il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade venga proposto alla Regione da un Comitato promotore al quale possono partecipare gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e dei prodotti tipici, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale, interessati alla realizzazione degli obiettivi della legge.

Il comma 4 dell’articolo 4 individua inoltre nella Giunta regionale l'organo preposto a riconoscere la strada del vino o dei prodotti tipici e ad approvare, entro 90 giorni, il Disciplinare presentato dal Comitato promotore, previa verifica della sua rispondenza al regolamento regionale di attuazione della legge.

Lo stesso articolo 4 al comma 5 prevede infine che il Disciplinare si intende approvato decorso il termine di cui sopra.  

Al fine di definire norme generali di attuazione della L.R. n. 17/2000, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001 ha successivamente approvato il Regolamento di attuazione n. 2/2001, stabilendo che l'ambito di applicazione della legge concerne:

a)  per quanto riguarda i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge n. 238/2016;

b)  per quanto riguarda i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012.

Tale regolamento regionale definisce tra l’altro:

  • i caratteri e i criteri di identificazione generali delle Strade del Vino e degli altri Prodotti Tipici;
  • gli standard minimi per la qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale;
  • le linee guida per l'elaborazione del disciplinare;
  • i criteri per il riconoscimento e la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della L.R. n. 17/2000.

In relazione alle modalità per l’ottenimento del riconoscimento, viene inoltre stabilito che il Comitato promotore invii apposita domanda alla Giunta regionale, contenente almeno le seguenti indicazioni:

  • nome della Strada del vino e/o dei prodotti tipici per la quale è richiesto il riconoscimento e relativa zona di produzione con riferimento alle denominazioni di cui alla Legge n. 238/2016 per i vini e al Reg. UE n. 1151/2012 per i prodotti DOP e IGP;
  • indicazione della sede legale;
  • elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;
  • indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
  • dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli standard di qualità minimi stabiliti dal regolamento, oppure l'impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a tali standard entro i termini fissati dal disciplinare della Strada e secondo le indicazioni fissate dal regolamento.

Con nota inviata alla Giunta regionale in data 17/02/2020, acquisita a prot. regionale n. 76785 del 18/02/2020 il Comitato promotore della Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani ha inviato la documentazione per la richiesta di riconoscimento, ai sensi della L.R. n. 17/2000.

In considerazione della sospensione dei termini dei procedimenti, di cui al D.L n. 18/2020 in conseguenza dell’emergenza Covid19, la Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani ha ottenuto il riconoscimento per silenzio assenso il 08/08/2020, ai sensi del comma 4 articolo 4 della L.R. n. 17/2000 e del suddetto DL.

Considerato che successivamente si è resa necessaria una revisione del disciplinare, in particolare per quanto riguarda alcuni requisiti minimi di qualità per le imprese associate, il Comitato, con nota del 08/09/2021 acquisita a prot. regionale n. 395574 del 08/09/2021, ha richiesto il riconoscimento e l’aggiornamento del suddetto disciplinare, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 17/2000, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente.

In relazione a quanto sopra, è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione prodotta e si è constatata la rispondenza del disciplinare della Strada dei Marroni e dei sapori dei Colli Trevigiani, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, ai criteri e alle condizioni previste dal regolamento regionale di attuazione della legge.

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti, i requisiti e le condizioni per poter procedere all'approvazione del Disciplinare e alla conferma del riconoscimento della Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani, così come previsto dalla legge regionale in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 27 luglio 1999, n. 268 “Disciplina delle strade del vino”;

VISTA la legge regionale 7 settembre 2000 n. 17, “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”;

VISTA la deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui alla legge n. 17/2000;

VISTA la domanda di riconoscimento e aggiornamento del disciplinare presentata dal Comitato promotore della Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani in data 08/09/2021 acquisita a prot. regionale n. 395574 del 08/09/2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il disciplinare della “Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani”, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di confermare il riconoscimento della “Strada dei Marroni IGP e dei Sapori dei Colli Trevigiani”, con sede legale in Comune di Miane (TV) 31050 - Piazza Squillace 2, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto";

4) di notificare il presente provvedimento al Comitato promotore della Strada di cui al punto 2), per i relativi adempimenti;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6) di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto;

7) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1431_21_AllegatoA_461078.pdf

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