Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 03 dicembre 2019


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 05 novembre 2019

Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto.

Note per la trasparenza

Al fine di agevolare i Consigli di Bacino nell’individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, con il presente provvedimento si approvano specifiche direttive tecniche per la individuazione e delimitazione di tali aree per i punti di prelievo di acque sotterranee, suddivise per aree territoriali omogenee, all’interno delle quali vengono indicate delle metodologie idonee. Vengono inoltre definite le procedure istruttorie con cui approvare le proposte di individuazione delle aree di rispetto delle opere di presa, formulate dai Consigli di Bacino per i territori di competenza.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Water Framework Directive) del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all’art. 7, comma 3, prevede che gli Stati membri possano definire “aree di salvaguardia” per corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile.

La Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva figlia) del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, nel riprendere l’art. 7, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE, prevede la determinazione, da parte degli Stati membri, di zone di salvaguardia delle dimensioni che l’autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acqua potabile.

Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche integrative recepisce la Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive) e disciplina sia la tutela quali-quantitativa dell’acqua dall’inquinamento che l’organizzazione del servizio idrico integrato. L’art. 94, in particolare, disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate ai terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Nella seduta del 12 dicembre 2002 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito un Accordo denominato “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152”, in quanto tale necessità era presente già nella normativa italiana precedentemente all’emanazione della Direttiva quadro europea.

La prima norma che ha determinato la obbligatorietà di creare delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è infatti il D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 “Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Successivamente il tema è stato ripreso nel D.Lgs. n. 152/1999, in seguito abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 94 del decreto in vigore, devono essere individuate le Aree di Salvaguardia, suddivise in: Zone di tutela assoluta e Zone di rispetto ristrette e allargate. Tali aree sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine della “tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, che riveste carattere di pubblico interesse”.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 la Regione del Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie e nazionali in materia, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici sotterranei e superficiali e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. In particolare l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA-PTA) “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” stabilisce che la Giunta regionale emani specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia, sulla base del sopra citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 2 dell’art. 15 delle NTA del PTA stabilisce che le AATO (Autorità d’Ambito Territoriali Omogenee, ora Consigli di Bacino) provvedano ad elaborare una proposta di individuazione delle Zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza e la trasmettano alla Giunta regionale, che dovrà approvarla.

Ora, le azioni di competenza regionale per la tutela delle acque assumono particolare rilevanza per le acque sotterranee, atteso che nel territorio veneto le opere acquedottistiche che attingono da falde sotterranee superano di gran lunga per numero e portata quelle che prelevano da acque superficiali. Per questa ragione la necessità di salvaguardare le zone di attingimento potabile da acque sotterranee è prioritaria.

La Giunta regionale ha  ritenuto quindi opportuno attivare un progetto atto a provvedere alla definizione di specifiche direttive tecniche per la individuazione e delimitazione di aree territoriali omogenee, sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, all’interno delle quali individuare delle metodologie idonee, al fine di agevolare i Consigli di Bacino nell’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa di propria pertinenza, nonché alla definizione delle procedure istruttorie con cui approvare le proposte di individuazione delle aree di rispetto delle opere di presa, formulate dai Consigli di Bacino.

Con Deliberazione n.2789 del 23/11/2010 la Giunta Regionale ha incaricato la Società regionale Veneto Acque S.p.A. di predisporre un primo documento relativo alla definizione delle linee tecniche di cui all’art. 15 del PTA. Alla Direzione Geologia e Georisorse, allora competente per la materia in argomento, oggi attribuita alla Direzione Ambiente (DGR n. 869 del 19 giugno 2019), veniva assegnata l’attività di coordinamento e controllo nell'attuazione dell'incarico nelle sue varie fasi previste.

Al termine dell’incarico è stata prodotta, come da accordi contrattuali, una Relazione tecnica corredata dei relativi elaborati grafici. La piena proprietà di tali documenti è della Regione, la quale aveva il potere, a suo insindacabile giudizio, di introdurre tutte le varianti, soppressioni ed aggiunte ritenute necessarie, od opportune.

Il quadro normativo e pianificatorio in materia ambientale, derivante dalle varie Direttive Comunitarie di settore, è infatti basato sul raggiungimento di specifici e precisi obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico. Ciò ha comportato la necessità di integrare il documento, con successivi studi e approfondimenti, soprattutto in ragione della continua evoluzione delle norme in materia di tutela delle acque, ed a ciò hanno provveduto gli uffici regionali competenti, coadiuvati da un tavolo tecnico di esperti in materia che aveva seguito la stesura del documento ed ha continuato a fornire assistenza a titolo gratuito, anche con riguardo ai successivi aggiornamenti.

Sono state pertanto predisposte le specifiche Direttive per la individuazione e delimitazione delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano in aree territoriali omogenee, in linea con la normativa vigente.

Tali direttive tecniche indirizzano i Consigli di Bacino nell’individuazione delle aree di salvaguardia, suddivise in Zone di Tutela Assoluta (ZTA) e Zone di rispetto (a loro volta suddivise in Zona di Rispetto Ristretta - ZRR – e Zona di Rispetto Allargata - ZRA) delle opere di presa (pozzi e sorgenti) degli acquedotti pubblici di propria competenza.

Per facilitare l’individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa, il territorio veneto è stato suddiviso in Aree Territoriali Omogenee di Riferimento (ATOR), ove vengono proposti/consigliati gli adeguati criteri e metodi; tali aree possiedono caratteristiche simili dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico e sono rappresentative di una tipologia di assetto del territorio.

Le ATOR sono dunque definite come porzioni di territorio omogenee, dove possono essere applicati i diversi criteri di individuazione delle aree di salvaguardia, che sono state determinate sia in relazione al tipo di acquifero nel quale si trova il punto di prelievo sia in base al tipo di opera di captazione.

La zonazione del territorio veneto in ATOR  ha diversi obiettivi, il principale è quello di fornire uno strumento utile ai Consigli di Bacino per l’omogeneizzazione delle procedure di individuazione dei criteri più idonei da usare, in funzione dell’assetto idrogeologico e della tipologia di opera di captazione, ma anche quello di guidare i tecnici incaricati nell’applicazione delle varie metodologie proposte, oltre a facilitare il compito degli uffici istruttori nell’esame delle aree di salvaguardia proposte, anche riducendo i tempi di attesa per l’approvazione delle delimitazioni.

La documentazione prodotta da sottoporre ad approvazione, che costituisce parte integrale del presente provvedimento, è così organizzata :

  1. Direttive Tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali omogenee, per prelievi di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto (Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1), contenenti anche lo schema delle procedure istruttorie con cui approvare le proposte formulate dai Consigli di bacino. (Allegato A).
  2. Allegato I alle Direttive Tecniche - Inquadramento generale: la normativa, il territorio, l’utilizzo delle acque potabili nel Veneto. (Allegato A1).
  3. Allegato II alle Direttive Tecniche – Criterio idrogeologico: metodi per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. (Allegato A2).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012, art. 2. comma 2.

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006,

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009,

VISTO l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152”, sancito nella seduta del 12 dicembre 2002.

delibera

  1. di approvare le "Direttive Tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali omogenee, per prelievi di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto (Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1)", Allegato A al presente provvedimento, ed i relativi allegati, denominati rispettivamente "Allegato I alle Direttive Tecniche - Inquadramento generale: la normativa, il territorio, l’utilizzo delle acque potabili nel Veneto"  (Allegato A1),  e "Allegato II alle Direttive Tecniche – Criterio idrogeologico: metodi per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti" (Allegato A2);
  2. di incaricare la Direzione Ambiente all’esecuzione del presente provvedimento;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di apportare ai documenti di cui al punto 1 eventuali modifiche e precisazioni di carattere non sostanziale;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di trasmettere il presente provvedimento ai Consigli di Bacino;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1621_19_AllegatoA0_407480.pdf
Dgr_1621_19_AllegatoA1_407480.pdf
Dgr_1621_19_AllegatoA2_407480.pdf

Torna indietro