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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 09 novembre 2018


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 30 ottobre 2018

Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere già esistenti e classificate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si evidenziano le caratteristiche di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere, già classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, al fine di prevedere per gli stessi locali la possibilità di limitate deroghe, nel rispetto delle fondamentali esigenze igienicosanitarie, ai parametri di altezza, di illuminazione ed aerazione, escludendo l’applicazione di tali deroghe alle strutture di nuova costruzione.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Nel panorama dell’offerta turistica oggi esistente sul territorio regionale è oramai imprescindibile che le strutture alberghiere si dotino di alcuni spazi per garantire a favore degli ospiti alcuni servizi, tra i quali wellness e fitness, e siano utilizzabili alcuni locali già esistenti per finalità come il ricovero/custodia di attrezzatura sportiva, nonché il deposito di materiali per la pulizia dell’albergo.

Come rilevato da alcuni operatori turistici, in svariati casi le strutture alberghiere, considerato il periodo non recente della loro costruzione, possiedono alcuni locali attualmente non utilizzabili in quanto non provvisti di determinati requisiti di illuminazione ed aerazione, previsti dall’attuale normativa edilizia ed igienico sanitaria, e non sono corrispondenti ai parametri di altezza indicati dalle vigenti disposizioni in materia che pongono specifici limiti, con l’obiettivo sia di assicurare un livello adeguato dello standard turistico, sia di tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti degli alberghi.

Su questa base, si pone la necessità di provvedere, riguardo alle strutture alberghiere esistenti in ambito regionale e soggette a classificazione secondo le disposizioni di cui all’art. 32 L.R. 14.06.2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, definendo i parametri minimi da rispettare per le altezze di alcuni locali da adibire a servizi accessori, così da consentire – nei casi in cui sia possibile – alcune deroghe ai parametri standard, senza pregiudicare le condizioni igienico sanitarie nell’utilizzo di tali locali da parte degli ospiti della struttura alberghiera.

A tal proposito, si sottolinea che il c. 3 art. 7 dell’Allegato A alla DGR n. 807 del 27.05.2014 “Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere”, nell’indicare in 2,70 m. l’altezza utile minima dei locali, prevede – in sintonia con il dettato di cui al c. 1 art. 1 del D.M. Sanità del 5.07.1975 – la possibilità di ridurre a 2,40 m. l’altezza “per  i vani accessori, quali corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli”.

Il richiamo all’art. 1 D.M. Sanità del 5.07.1975 citato comporta l’ulteriore possibilità di derogare (v. c. 3 art. 1 stesso D.M.) ai suddetti limiti di 2,70 m. e 2,40 m. per alcuni locali che – in quanto già esistenti – presentano soluzioni alternative e compensative (anche derivanti da accorgimenti ed opportunità consentite dall’innovazione tecnologica nei settori illuminotecnico e dell’areazione)  tali da garantire comunque idonee condizioni igienicosanitarie degli ambienti.

Si rileva che, per loro natura, tali locali non sono sottoposti alle integrali previsioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - poiché gli stessi locali non comportano la presenza continuativa di lavoratori addetti.

In tal modo, nell’assicurare il pieno rispetto di adeguate condizioni igienico sanitarie, si realizza l’obiettivo di sostenere l’offerta alberghiera del Veneto nell’ambito della complessiva concorrenza turistico-alberghiera, senza ricorrere a nuovo “consumo del suolo” ed offrendo anche un concreto contributo al contenimento dell’espansione urbanistica che sarebbe invece favorita da interventi edilizi e costruttivi di nuove strutture alberghiere nel territorio regionale.

Ciò posto, sulla base di un’interlocuzione tra rappresentanti di categoria delle Associazioni di albergatori ed Uffici regionali competenti in materia di Turismo, di Prevenzione sanitaria e Pianificazione territoriale, uno specifico Gruppo di esperti  Gruppo regionale "Parametri strutturali da destinare ad aree di servizio nel settore turistico-alberghiero" - insediato a livello regionale ha elaborato il documento allegato che evidenzia una proposta sui parametri e sulle possibili deroghe agli stessi per alcune tipologie di locali da adibire a servizi accessori all’interno di strutture alberghiere a tutt’oggi esistenti.

Tali deroghe sono quindi da escludere per le strutture alberghiere di nuova costruzione e anche per i nuovi volumi alberghieri di strutture ricettive alberghiere esistenti.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si propone alla Giunta regionale di:

  • approvare l’Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione – che, nel definire le caratteristiche di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere, in Veneto già classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, evidenzia di essi le condizioni minime per quanto attiene l’altezza, l’illuminazione e l’aerazione al fine di garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, la salute degli ospiti degli alberghi;
     
  • stabilire che i requisiti minimi dei locali accessori evidenziati nel suddetto Allegato A potranno essere applicati in strutture ricettive alberghiere già classificate ai sensi dell’art. 32 L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
     
  • comunicare il presente provvedimento ai soggetti istituzionali, alle Aziende ULSS ed i Comuni, in quanto competenti sul territorio ad impartire istruzioni tecniche, esprimere pareri ed esercitare il controllo sull’idoneità dei locali in questione, affinché adottino valutazioni e scelte conseguenti nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato A della presente Deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 4.11.2002, n. 33, in particolare l’art. 32;

VISTA la L.R. 14.06.2013 n. 11;

VISTO il D.M. Sanità, in particolare l’art. 1 comma 1 del 05.07.1975;

VISTA la DGR n. 807 del 27.05.2014, Allegato A, art. 7, c. 3;

CONSIDERATE le conclusioni emerse dagli incontri regionali dello specifico Gruppo di Lavoro “Parametri strutturali da destinare ad aree di servizio nel settore turistico-alberghiero” svoltisi presso la sede della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria nei giorni 8.03.2018, 15.06.2018 e 18.09.2018.

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di recepire ed approvare l’Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – quale documento che, elaborato dal  Gruppo Regionale di Lavoro “Parametri strutturali da destinare ad aree di servizio nel settore turistico-alberghiero”, evidenzia caratteristiche e requisiti strutturali di alòcuni locali accessori in strutture ricettive già esistenti;
     
  3. di stabilire che i requisiti di cui all’Allegato A sono applicabili alle strutture ricettive alberghiere in Veneto già classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR;
     
  4. di diffondere il presente provvedimento ai soggetti istituzionali, alle Aziende ULSS ed i Comuni, in quanto competenti sul territorio, affinché possano impartire istruzioni tecniche, esprimere pareri ed esercitare il controllo sull’idoneità dei locali in questione, adottando valutazioni e scelte conseguenti nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato A della presente Deliberazionedi stabilire che le Aziende ULSS ed i Comuni, in relazione ai propri adempimenti istituzionali in materia edilizia, dovranno conformare le scelte da adottare in riferimento ai locali accessori negli alberghi già esistenti, alla luce dei requisiti strutturali, illuminotecnici e di aerazione evidenziati nell’Allegato A;
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Regionale;
     
  6. di pubblicare il presente atto nel BUR Veneto.

(seguono allegati)

1578_AllegatoA_381165.pdf

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