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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 del 21 agosto 2018

Comune di Agugliaro (VI). Proposta di vincolo relativo all'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, l'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale in Comune di Agugliaro (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con nota n. 56956  del 3 ottobre 2006 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo paesaggistico, formulata ai sensi della ex legge 29 giugno 1939, n 1497,  articolo 1 punto 4), ora articolo 138, comma 1 e comma 2, e dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza in data 17 ottobre 1996, sull'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale del territorio del Comune di Agugliaro in Provincia di Vicenza.

La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:

  • Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche in data 17 ottobre 1996, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
  • Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

L'area di dominio delle ville e della chiesetta costituisce una cornice panoramica di contesto e di completamento del sistema delle ville, che si configurano come prestigiosa presenza monumentale, nella loro qualità di risorsa storico/culturale non rinnovabile e risulta così delimitata:

“partendo dalla strada statale n. 247 in località Ponte Alto I si imbocca la direzione Est, verso lo scolo Veron, percorrendo quest'ultimo nel suo sviluppo lineare, oltrepassando via Motterelle, e proseguendo per circa 400 m; si cambia poi direzione imboccando la direzione Sud; si prosegue lungo la linea ideale che incrocia Via Finale; la si percorre in direzione Ovest per circa 80 m, e in prossimità della quota 12.6 si prosegue a Sud sino ad incrociare lo Scolo Frassenella. Proseguendo lungo quest’ultimo in direzione Est si arriva alla loc. Ponte Piton, sulla Statale e si prosegue a Nord lungo questa. sino al punto di partenza”.

I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono le aree sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato A.

Con nota n. 56956 del 3 ottobre 2006, la Provincia di Verona, ha comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale della commissione, relazione e dalla cartografia, è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Agugliaro, per tre mesi dal 12 novembre 1996 al 12 febbraio 1997 e che copia dell’avviso di deposito, del 11 novembre 2004, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. A seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.

In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che “il combinato disposto […] dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo […] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”.

La pronuncia ha altresì precisato che “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”.

Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando  l’intenzione dell’Amministrazione regionale di concludere l’iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell’ambito di competenza,  si è ritenuto opportuno accertare l’attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali l’aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori all’entrata in vigore del Codice del Paesaggio.

Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al Comune di Agugliaro ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e quindi permanga l’interesse pubblico alla conclusione del procedimento.

Entro i termini alla Provincia sono pervenute n. 2 osservazioni, a firma del sig. Antonio Anzolin e del sig. Costantino Anzolin, che si opponevano all’apposizione del vicolo per i seguenti motivi:

  • eccessiva estensione territoriale dell’area da sottoporre a tutela in considerazione dei beni architettonici e paesaggistici presenti, in particolare a sud - est;
  • incompatibilità tra gli effetti del tutele che si intendono applicare e le attività agricole presenti;
  • decurtazione di valore degli immobili sottoposti a tali tutele.

Esaminate le osservazioni è ritenuto che le motivazioni addotte presentino carattere di genericità, non indicando precisamente quale area sia da ritenere irrilevante ai fini della tutela degli edifici di pregio storico-architettonico e dei relativi contesti, nonché viziate da illogici presupposti, per i quali il vincolo paesaggistico possa generare ostacolo alle attività proprie delle zone agricole e deprezzamento degli immobili, considerato che gli effetti della dichiarazione notevole interesse pubblico si concludono nel procedimento autorizzatorio di cui all’art. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e non impongono particolari divieti.

Condizioni confermate dal Comune di Agugliaro con nota acquisita al protocollo regionale n. 172723 in data 10 maggio 2018.

Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 17 ottobre 1996, si ritengono meritevoli di tutela l’area sopradescritta, in quanto risulta opportuno estendere le tutele già operanti ai sensi della Legge 1089/1939, alle pertinenze ed al contesto territoriale di estremo interesse per l'integrità che presenta, fatta di partiture agricole, reticolo di canalette irrigue, filari e alberature. Quale interessante coesione fra gli elementi naturali e le opere eseguite dall' uomo, che conferiscono all' insieme un caratteristico aspetto e degna cornice panoramica al sistema delle ville.

Si ritiene pertanto, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che l’area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 136, punto d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell’amministrazione provinciale di Vicenza del 17 ottobre 1996 ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004,  n. 11 art. 45ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la sentenza n. 13 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;

RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che  “il combinato disposto […] dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo […] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”, precisando altresì che “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell’art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004per l’area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale presente  nel territorio del Comune di Agugliaro, che rientrano nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  • Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza in data 17.10.1996 con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
  • Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
  1. di non accogliere le osservazioni pervenute.
  1. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  1. di dare atto che il Comune di Agugliaro (VI), provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
  1. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni”.

1250_AllegatoA0_376927.pdf
1250_AllegatoA1_376927.pdf

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