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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 20 novembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1740 del 07 novembre 2017

Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura privata Villa Maria S.r.l." con sede operativa a Padova in via delle Melette n. 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Col presente atto si intende integrare l’accreditamento alla struttura sanitaria di ricovero “Casa di cura privata Villa Maria S.r.l” con sede operativa a Padova in via delle Melette n. 20, già accreditata con provvedimenti giuntali n. 468 del 7.4.2015 e n. 2152 del 23.12.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Come previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 con DGR n. 2122 del 19.11.2013 sono state approvate le schede di dotazione ospedaliera che individuano le funzioni ed il numero di posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e, per queste ultime, individuano anche le funzioni/specialità ambulatoriali. La citata deliberazione assegna alla casa di cura privata “Villa Maria S.r.l.” n. 88 posti letto ai quali vanno aggiunti n. 13 posti letto extraregione.

Per quanto riguarda, in particolare, i 13 posti letto dedicati ai pazienti extraregione, la Giunta Regionale con la DGR n. 468 del 7.4.2015 ha proceduto all’accreditamento istituzionale degli stessi secondo la seguente ripartizione: n. 11 cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale, n. 2 cod. 60 lungodegenza.

Con successivo atto (DGR n. 2152 del 23.12.2016) - con il quale è stato anche confermato l’accreditamento per l’attività di ricovero svolta nei citati 88 posti letto - si è proceduto ad una prima revisione dell’accreditamento dei 13 posti letto in parola, secondo la diversa ripartizione che di seguito si riporta: n. 8 cod. 09 chirurgia generale, n. 4 cod. 56 recupero e riabilitazione funzionale, n. 1 cod. 60 lungodegenza.

La Casa di Cura in oggetto, con nota acquisita con protocollo n. 67211 del 17.2.2017, ha presentato domanda di integrazione dell’accreditamento istituzionale, richiedendo un’ulteriore diversa ripartizione degli 8 posti letto dedicati ai pazienti extraregione già accreditati per la funzione di chirurgia generale (cod. 9), nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1876 del 14.10.2014.

L’ulteriore diversa ripartizione risulta essere la seguente:

n. 3 posti letto cod. 36 ortopedia e traumatologia;
n. 1 posto letto cod. 34 di oculistica;
n. 2 posti letto cod. 09 di chirurgia generale;
n. 2 posto letto cod. 98 di day surgery multidisciplinare.

Pertanto, con il presente atto, si propone di integrare l’accreditamento istituzionale relativo agli 8 posti letto per paziente extraregione già accreditati con cod. 09 di chirurgia generale, nella ripartizione per disciplina proposta dalla Casa di Cura e sopra indicata.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

  • la struttura è titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la quale è stata richiesta la conferma dell’accreditamento istituzionale;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall’Azienda ULSS n. 6 Euganea, prot. reg. n. 60658 del 14.2.2017 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio pari a 100%;
  • nella seduta del 19.9.2017, la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole, con la prescrizione di rispettare i tetti previsti dalla normativa in vigore e la programmazione regionale, come da Allegato A della struttura in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;

VISTA la DGR n. 2122 del 19.11.2013 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla lr n. 39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Pssr 2012/2016. Deliberazione n. 68/Cr del 18.6.2013”;

VISTA la DGR n. 1876 del 14.10.2014 “Attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l'attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della DGR n. 2122 del 19.11.2013 e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazienti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di Azienda ULSS. DGR n. 50/Cr del 27.5.2014”;

VISTA la DGR n. 468 del 7.4.2015 “Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero “Casa di cura privata Villa Maria S.r.l.” con sede operativa a Padova, via delle Melette 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;

VISTA la DGR n. 2152  del 23.12.2016 “Conferma dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero ''Casa di cura privata Villa Maria S.r.l.” con sede operativa a Padova, via delle Melette 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;

VISTA la DGR n. 2139 del 23.12.2016 “Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 75 CR del 9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre 2016. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;

VISTI  i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda UlSS 6 Euganea prot. reg. 60658 del 14.2.2017;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 19.9.2017, prot. reg. 396069 del 22.9.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di integrare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l’accreditamento istituzionale per l’attività di ricovero di pazienti extraregione, alla struttura di ricovero “Casa di cura privata Villa Maria S.r.l. come  di seguito indicato:
  • n. 3 posti letto cod. 36 ortopedia e traumatologia;
  • n. 1 posto letto cod. 34 di oculistica;
  • n. 2 posti letto cod. 09 di chirurgia generale;
  • n. 2 posto letto cod. 98 di day surgery multidisciplinare.
  1. di dare atto che, per effetto di quanto disposto al punto 1. la nuova scheda del soggetto accreditato risulta essere quella riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che si intende sostitutiva di quella approvata con DGR n. 2152 del 23.12.2016;
  2. di confermare altresì quanto disposto nella rimanente parte della DGR n. 2152 del 23.12.2016;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  8. di dare atto che l’Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente e prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  10. di subordinare l’efficacia dell’accreditamento istituzionale alla conclusione positiva del procedimento di cui alla DGR n. 2201/12 per le strutture che hanno subìto mutamenti organizzativi e giuridici successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento;
  11. di confermare quanto disposto dalle DGR n. 610 del 29.4.2014 e DGR n. 1739 del 1.12.2015 in merito alla definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013;
  12. di consentire l’utilizzo del ricettario SSN nell’ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l’Azienda ULSS;
  13. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  14. di incaricare, l’U.O. Accreditamento strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto;
  15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  17. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1740_AllegatoA_356640.pdf

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