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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1740 del 07 novembre 2017
Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura privata Villa Maria S.r.l." con sede operativa a Padova in via delle Melette n. 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii..
Col presente atto si intende integrare l’accreditamento alla struttura sanitaria di ricovero “Casa di cura privata Villa Maria S.r.l” con sede operativa a Padova in via delle Melette n. 20, già accreditata con provvedimenti giuntali n. 468 del 7.4.2015 e n. 2152 del 23.12.2016.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Come previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 con DGR n. 2122 del 19.11.2013 sono state approvate le schede di dotazione ospedaliera che individuano le funzioni ed il numero di posti letto delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e, per queste ultime, individuano anche le funzioni/specialità ambulatoriali. La citata deliberazione assegna alla casa di cura privata “Villa Maria S.r.l.” n. 88 posti letto ai quali vanno aggiunti n. 13 posti letto extraregione.
Per quanto riguarda, in particolare, i 13 posti letto dedicati ai pazienti extraregione, la Giunta Regionale con la DGR n. 468 del 7.4.2015 ha proceduto all’accreditamento istituzionale degli stessi secondo la seguente ripartizione: n. 11 cod. 56 Recupero e riabilitazione funzionale, n. 2 cod. 60 lungodegenza.
Con successivo atto (DGR n. 2152 del 23.12.2016) - con il quale è stato anche confermato l’accreditamento per l’attività di ricovero svolta nei citati 88 posti letto - si è proceduto ad una prima revisione dell’accreditamento dei 13 posti letto in parola, secondo la diversa ripartizione che di seguito si riporta: n. 8 cod. 09 chirurgia generale, n. 4 cod. 56 recupero e riabilitazione funzionale, n. 1 cod. 60 lungodegenza.
La Casa di Cura in oggetto, con nota acquisita con protocollo n. 67211 del 17.2.2017, ha presentato domanda di integrazione dell’accreditamento istituzionale, richiedendo un’ulteriore diversa ripartizione degli 8 posti letto dedicati ai pazienti extraregione già accreditati per la funzione di chirurgia generale (cod. 9), nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1876 del 14.10.2014.
L’ulteriore diversa ripartizione risulta essere la seguente:
n. 3 posti letto cod. 36 ortopedia e traumatologia; n. 1 posto letto cod. 34 di oculistica; n. 2 posti letto cod. 09 di chirurgia generale; n. 2 posto letto cod. 98 di day surgery multidisciplinare.
Pertanto, con il presente atto, si propone di integrare l’accreditamento istituzionale relativo agli 8 posti letto per paziente extraregione già accreditati con cod. 09 di chirurgia generale, nella ripartizione per disciplina proposta dalla Casa di Cura e sopra indicata.
Dalla documentazione agli atti risulta che:
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;
VISTA la DGR n. 2122 del 19.11.2013 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla lr n. 39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Pssr 2012/2016. Deliberazione n. 68/Cr del 18.6.2013”;
VISTA la DGR n. 1876 del 14.10.2014 “Attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l'attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della DGR n. 2122 del 19.11.2013 e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazienti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di Azienda ULSS. DGR n. 50/Cr del 27.5.2014”;
VISTA la DGR n. 468 del 7.4.2015 “Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero “Casa di cura privata Villa Maria S.r.l.” con sede operativa a Padova, via delle Melette 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2152 del 23.12.2016 “Conferma dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero ''Casa di cura privata Villa Maria S.r.l.” con sede operativa a Padova, via delle Melette 20. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2139 del 23.12.2016 “Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 75 CR del 9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre 2016. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22”;
VISTI i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;
VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda UlSS 6 Euganea prot. reg. 60658 del 14.2.2017;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 19.9.2017, prot. reg. 396069 del 22.9.2017;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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