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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 17 ottobre 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale per persone tossicodipendenti: Servizio Residenziale di tipo B: "Piccola Comunità" sita in via P. Molmenti 8 - Conegliano (TV) Ente Gestore: Associazione Piccola Comunità Onlus -Impresa Sociale - Conegliano (TV). C.F. e P. Iva 01174270262 (L.R. n. 22/2002).
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento del 10/7/2017, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 282179 del 10/7/2017, e relazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 406062 del 29/9/2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/8/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/8/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/8/2004 e DGR n. 84 del 16/1/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/7/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/7/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alle rispettive Unità di offerta indicate in oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA per persone tossicodipendenti
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla Piccola Comunità Onlus di Conegliano per il Servizio Residenziale di tipo B "Piccola Comunità" per persone tossicodipendenti, per n. 25 posti, e per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs n. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012; Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002; Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016; Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004; Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007; Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007; Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013; Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013; Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014; Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016; Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016; Vista la DGR n. 1266 del 22/7/2014; Visto il DDR n. 216 del 7/7/2014;
delibera
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