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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404 del 09 settembre 2016

Definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie per le assunzioni di disabili presso datori di lavoro pubblici e privati.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano i criteri, approvati con la DGR n. 1982 del 20 giugno 2000, diretti alla formazione di graduatorie per le assunzioni dei disabili presso datori di lavoro pubblici e privati.
 

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue:

La Legge 13 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è stata significativamente modificata dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Una delle novità più rilevanti riguarda le modalità con cui devono avvenire le assunzioni obbligatorie del personale disabile. L'art. 7 comma 1 della Legge n. 68/99, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, stabiliva, infatti, che il datore di lavoro obbligato ad assumere personale disabile potesse provvedervi per una parte con chiamata nominativa e per la restante con chiamata numerica. L'attuale disciplina, invece, stabilisce che le assunzioni obbligatorie avvengano solamente "mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11" della medesima Legge. Con la chiamata nominativa, il datore di lavoro sceglie personalmente il disabile da assumere tra i disoccupati disabili iscritti nell'elenco della Legge 68/99, mentre con la chiamata numerica il datore di lavoro assume il personale che gli viene selezionato dal Centro per l'Impiego sulla base di una graduatoria formata tra gli iscritti nel citato elenco.

In Veneto, tuttavia, nonostante la previsione di legge, le assunzioni annuali mediante chiamata numerica ammontavano solo a qualche unità e normalmente presso datori di lavoro pubblici. I datori di lavoro privati, infatti, generalmente stipulavano con i Servizi per il lavoro pubblici delle convenzioni denominate "di programma" ex art. 11 della Legge n. 68/99 che, tra le varie possibilità, consentivano di derogare al previgente art. 7, comma 1, e convertire tutte le assunzioni obbligatorie da effettuare in chiamate nominative.

Si ritiene tuttavia, che, sebbene sia stata generalizzata come modalità di assunzione la chiamata nominativa, si registrerà prossimamente un incremento delle chiamate numeriche, con utilizzo quindi di graduatoria tra gli iscritti nella speciale lista dei disabili. Il D.Lgs. n. 151/2015, infatti, ha introdotto un nuovo comma, l'1 bis, all'art. 7 della Legge n. 68/99, disciplinando le modalità procedurali che i servizi per il lavoro e i datori di lavoro devono seguire nel caso questi ultimi siano inadempienti agli obblighi della Legge n. 68/99 e cioè non abbiano provveduto nei 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo ad assumere personale disabile o a stipulare una convenzione ex art. 11 della Legge n. 68/99.

Il nuovo comma stabilisce che, in caso di inottemperanza agli obblighi, i datori di lavoro decadano dalla facoltà di provvedere all'assunzione con chiamata nominativa e vi debbano procedere unicamente con chiamata numerica secondo l'ordine di graduatoria.

Si rende pertanto opportuno rivedere i criteri con cui si formano le graduatorie tra i disabili in modo da semplificare le procedure, ridurre gli oneri per la raccolta delle informazioni e il trattamento dei dati, nonché abbreviare i tempi di predisposizione della graduatoria. I criteri finora utilizzati sono infatti stati fissati con la DGR n. 1982 del 30 giugno 2000, quando ancora la strumentazione informatica non consentiva operazioni oggi facilmente ottenibili.

Si prevede di utilizzare per la formazione delle nuove graduatorie unicamente i seguenti criteri: percentuale di invalidità, anzianità di disoccupazione e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nell'Allegato A alla presente deliberazione è illustrata la modalità con cui si ponderano i suddetti criteri.

Si stabilisce che il modello ISEE da utilizzare sia quello ordinario o standard e inoltre che il disabile possa autocertificare il possesso di un ISEE, in corso di validità, con il relativo punteggio, anche con modalità telematiche.

In considerazione del fatto che le moderne strumentazioni consentono la predisposizione della graduatoria in tempi brevissimi, si ritiene che essa possa essere predisposta anche ogni volta in cui ne è richiesto l'utilizzo. Il disabile, pertanto, anche appena iscritto, potrà entrare in graduatoria senza dover attendere l'aggiornamento semestrale della stessa come invece prevede la DGR n. 1982/2000.

Le graduatorie tra i disabili iscritti alla Legge n. 68/99 saranno impiegate, oltre che per le assunzioni con chiamata numerica per i datori di lavoro inadempienti agli obblighi della citata legge, anche per lo svolgimento dell'attività di preselezione di personale disabile da segnalare ai datori di lavoro (art. 7, comma 1) e per gli avviamenti a pubblica selezione presso datori di lavoro pubblici. Il D.Lgs. n. 151/2015, avendo abrogato l'art. 9, comma 5, della Legge n. 68/99, ha infatti ricondotto la disciplina per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni riservate a disabili alle previsioni dell'art. 16 dalla Legge n. 56/87. In applicazione di tale norma, con la DGR n. 1837 del 18 giugno 2004, si era stabilito che, per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione di personale con qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, si procedesse mediante formazione di graduatorie basate unicamente sul punteggio ISEE.

Ritenendo, però, che per gli avviamenti riservati ai soli disabili il suddetto criterio sia insufficiente e si debbano considerare anche gli elementi della percentuale di invalidità e anzianità di disoccupazione, si propone di utilizzare anche per queste assunzioni le modalità di formazione della graduatoria in approvazione nella presente deliberazione.

Fino a quando le recenti riforme costituzionali e il Jobs Act non avranno prodotto un assetto istituzionale definitivo degli uffici pubblici del lavoro, si prevede che l'ambito territoriale di validità della graduatoria sia il territorio della Provincia o della Città metropolitana e che pertanto le graduatorie siano approvate con atto del dirigente del Settore Lavoro della Provincia o della Città metropolitana.

In considerazione del fatto che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per la formazione della graduatoria dei disabili prodotte con la presente deliberazione si realizzeranno solamente se verrà predisposta un'idonea applicazione informatica di gestione delle stesse, si stabilisce che i nuovi criteri di formazione delle graduatorie entrino in vigore dal momento in cui tale applicazione sarà messa a disposizione degli uffici del collocamento mirato.

Sui criteri per la formazione della graduatoria dei disabili è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che, nella seduta del 21 giugno 2016, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 13 marzo 1999 n. 68, in particolare l'art. 8, comma 4;

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151;

VISTA la DGR n. 1982 del 30 giugno 2000;

VISTA la DGR n. 1837 del 18 giugno 2004;

PRESO ATTO del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali del 21 giugno 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.    di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;

2.    di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione "Criteri per la formazione della graduatoria per il collocamento dei disabili presso i datori di lavoro pubblici e privati";

3.    di stabilire che i suddetti criteri si applichino anche agli avviamenti a selezione nella pubblica amministrazione riservati alle persone iscritte nell'elenco della Legge n. 56/87;

4.    di prevedere che i criteri di formazione delle graduatorie entrino in vigore il giorno in cui sarà disponibile nel Sistema informativo lavoro l'applicazione informatica per la predisposizione delle stesse;

5.    di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

6.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

1404_AllegatoA_329731.pdf

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