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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 10 novembre 2009


Materia: Informazione ed editoria regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3002 del 20 ottobre 2009

Piano relativo alle Aree di Localizzazione degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" con oltre 5.000 abitanti. Approvazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente , dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue:

La Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 2 affida all'Autorità, che si avvale anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni - ora Ministero dello Sviluppo Economico - l'elaborazione dei Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in vista della predisposizione del Piano Nazionale di assegnazione delle Frequenze, chiede alle Regioni, ai sensi della Legge 20 marzo 2001 n. 66 e successive modifiche, di esprimere il proprio preventivo parere in merito alle scelte del Piano Nazionale stesso, tenendo conto degli aspetti di competenza regionale e delle esigenze di natura ambientale, paesaggistica, storico culturale, igienico - sanitaria. In particolare le Regioni possono, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale dettare i criteri generali per la localizzazione degli impianti nonché i criteri inerenti la identificazione delle cosiddette aree sensibili e la relativa perimetrazione, all'interno delle quali le amministrazioni comunali possono individuare collocazioni alternative degli impianti e stabilire prescrizioni per l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile.

L'art. 2 bis, comma 5 del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modifiche, prevede che "Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono state individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione".

Ai sensi dell'art 42, comma 5 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta e aggiorna i Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale in conformità ai principi del Testo Unico e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Ai sensi del medesimo art. 42, comma. 6 del decreto citato, l'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità del servizio a tutela dell'utenza.

Nel giugno del 2006 la Regional Radiocommunication Conference organizzata dall'ITU - International Telecomunication Union - ha chiuso a Ginevra i propri lavori con un accordo denominato Ginevra 2006 (GE06) che definisce nuove regole per governare l'impiego dello spettro per la diffusione televisiva e radio. Tali regole entreranno a regime nel 2012, data prevista dall'Unione Europea per il completo passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.

Con delibera n. 163/06/CONS "Atto di indirizzo - approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate a servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale" l'Autorità ha indicato, tra l'altro, che "un'ulteriore azione da porre in essere è la revisione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel 2002, tenendo conto dei nuovi principi previsti dalla Legge 112/2004 e dal Testo Unico della radiotelevisione nonché della mutata situazione di mercato con un possibile allargamento rispetto ai dodici multiplex nazionali attualmente previsti. Qualunque ipotesi di aggiornamento del piano dovrà comunque essere sottoposta al vaglio della fattibilità concreta che include la verifica del rispetto delle norme generali ed in particolare del rispetto sia in termini formali che sostanziali del vincolo di una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale. Un altro aspetto che dovrà essere considerato riguarda il vincolo derivante dal rispetto dei trattati e delle norme internazionali in materia di coordinamento delle frequenze, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa spettrale ed una uniforme copertura del territorio".

Per quanto sopra è stata quindi riconosciuta la necessità di adeguare l'esistente piano nazionale di ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di attribuzione di bande di frequenza in sede internazionale.

La Legge 3 maggio 2004, n. 112, ha avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della legge, mentre la Legge 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che "Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012".

L'art. 8 - novies, comma 5, del Decreto Legge 8 aprile 2008 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sia predisposto un calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 24.04.2009, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Tale decreto ha stabilito che la Regione Veneto sarà interessata dallo switch - off, cioè dal completo passaggio al sistema digitale terrestre, nel secondo semestre 2010.

La Conferenza di Ginevra 2006 nel quadro di garanzia di un equilibrio internazionale nell'utilizzo delle risorse radioelettriche ha evidenziato la situazione geografica, sfavorevole dal punto di vista elettromagnetico della Regione Adriatica, dove la contiguità radioelettrica con altri Stati limita fortemente il numero di risorse radioelettriche disponibili nella maggior parte della Regione del Veneto e delle regioni contermini. Ciò pone una difficoltà per la pianificazione delle risorse frequenziali nel territorio regionale veneto.

Al fine di garantire il mantenimento del servizio al cittadino e di salvaguardare un congruo numero di risorse radioelettriche utilizzabili (soprattutto nell'area Est della Regione, ma non solo) si rende quindi necessario anche l'utilizzo di particolari trasmettitori di bassa potenza che posti eventualmente in luoghi diversi che non ricadono nelle aree individuate, rendano compatibile l'utilizzo della stessa frequenza usata nei paesi transfrontalieri.

Vista la complessità della materia che impone di valutare attentamente le ricadute delle decisioni della Conferenza di Ginevra in quanto portano a rivedere la pianificazione delle assegnazioni delle frequenze in tecnica digitale, la Regione Veneto con deliberazioni della Giunta regionale n. 744/2007 e n. 1092/2007 ha provveduto alla costituzione di un Gruppo interdisciplinare di Studio e di Lavoro per l'analisi delle incidenze dell'Accordo internazionale di Ginevra del 2006 nel territorio del Veneto. Al Gruppo di Studio veniva chiesto di fornire alla Regione elementi che permettessero di conoscere adeguatamente i vari aspetti del problema, al fine di permettere un più organico intervento in materia, nell'interesse del servizio di comunicazione cui tutti i cittadini hanno diritto e al tempo stesso nel rispetto della salute dei cittadini e della salvaguardia del patrimonio storico artistico e culturale ambientale e paesaggistico del Veneto.

Il Gruppo di Studio ha presentato una relazione finale formulando delle ipotesi di intervento anche complesse nei siti ricadenti all'interno del territorio del Parco Colli Euganei, considerata la necessità di affrontare e risolvere preliminarmente i problemi di natura paesaggistica, ambientale ed igienico - sanitaria presenti nei Colli Euganei dovuti all'alta concentrazione di impianti radiotelevisivi.

Il termine per lo switch off del Veneto, originariamente indicato per il 2012, è stato anticipato dal citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008 alla seconda decade del 2010. Ciò ha indotto la Giunta Regionale con deliberazione n. 2790 del 7 ottobre 2008 a ricostituire ed integrare il Gruppo interdisciplinare di Studio previsto dalle precedenti deliberazioni n. 744 e 1092 del 2007. Si è estesa così a tutto il territorio regionale in previsione anche dell'imminente revisione del Nuovo Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze, l'approfondimento originariamente limitato all'area dei Colli Euganei, tenendo conto della particolare situazione che si riscontra in particolare nel territorio della Provincia di Belluno dove, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, i destinatari esclusivi dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni alla installazione e all'esercizio di impianti e di ripetitori privati destinati alla ricezione e trasmissione dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale sono stati individuati nei Comuni, Comunità Montane, altri Enti locali al fine di evitare "zone d'ombra", vista la particolarità orografica del territorio.

Il Gruppo di Studio ha elaborato, in conformità alle direttive della Giunta regionale, l'allegato documento (All. A) che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono analiticamente riportate le "Aree di localizzazione degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le Aree ricorrenti di utenza con oltre 5000 abitanti" di tutto il Veneto.

Tale documento, sul quale è stato acquisito il parere da parte delle Strutture regionali interessate e dal Co.Re.Com., mentre la competente Direzione regionale Urbanistica si esprimerà di volta in volta in osservanza allo strumento urbanistico vigente, sarà inviato a cura della Direzione Comunicazione ed Informazione all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni in sostituzione del documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 del 20 dicembre 2002, come integrato con deliberazione n. 2316 del 1 agosto 2003, al fine di fornire all'Autorità stessa l'indicazione dei siti di radiodiffusione televisiva individuati dalla Regione per la ripianificazione e stesura del redigendo Nuovo Piano Nazionale dei Siti.

E' da sottolineare comunque la possibilità per gli operatori di utilizzare, se necessario, anche altri siti rispetto a quelli attualmente individuati e assentiti dalla Regione del Veneto, a condizione che vengano rispettate tutte le norme vigenti, che vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione della Autorità per le Garanzie nella Comunicazione e norme sui sistemi di telecomunicazioni e televisivo";

VISTA la L. R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Legge. 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della Rai, nonché delega al Governo per l'emanazione del TU della radiotelevisione";

VISTO il Decreto Legislativo 177/05 "TU per la radiodiffusione";

VISTI i documenti relativi all'Accordo di Ginevra del 16 giugno 2006;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 744/07, n. 1092/07 e n. 2790/08;

VISTA la Legge 6 giugno 2008, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008, così come modificato dal successivo Decreto Ministro in data 24 aprile 2009.]

delibera

1 - Di approvare, vista l'imminenza del passaggio dal sistema di trasmissione televisiva analogica alla tecnica digitale terrestre, il documento allegato al presente provvedimento a farne parte integrante (All. A) così come redatto dal Gruppo interdisciplinare di Studio e di lavoro relativo alle Aree di Localizzazione degli impianti di diffusione televisiva necessarie per servire le "Aree Ricorrenti di Utenza" con oltre 5.000 abitanti nel territorio della Regione Veneto, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni espressi dalle competenti Direzioni regionali, nonché dall'ARPAV e dal Co.Re.Com.;

2 - Di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni e per conoscenza al Co.Re.Com. del Veneto, il documento di cui al punto 1 - (All. A), affinché i contenuti dello stesso vengano recepiti ed inseriti nel redigendo Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la Radiodiffusione televisiva digitale;

3 - Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la predisposizione degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento.


(seguono allegati)

3002_AllegatoA_219356.pdf

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