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Bur n. 149 del 30 ottobre 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 123 del 27 ottobre 2026

Disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione delle figure di "Datore di lavoro" per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

A seguito della nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026, n. 562 del 16 giugno 2026 e n. 868 del 19 agosto 2026, si individuano le figure di “Datore di lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Presidente

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. cd. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che definisce le varie figure incaricate dell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, quelle di “Datore di lavoro”, “Dirigente”, “Preposto”, “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione”, “Addetto al Servizio di prevenzione e protezione”, “Medico Competente”, “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” e “Lavoratori”;

DATO ATTO che il citato art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. alla lettera b) definisce quale “Datore di lavoro” nelle Pubbliche Amministrazioni “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”;

PRESO ATTO altresì che il medesimo art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede che, nelle Pubbliche Amministrazioni, il “Datore di lavoro”

  • è individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli Uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;
  • in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, coincide con l'organo di vertice dell’Amministrazione;

VISTI gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che individuano gli obblighi del “Datore di lavoro”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera b) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii. che attribuisce alla Giunta regionale l’organizzazione e il funzionamento delle proprie strutture, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 25 ottobre 2024 con il quale, da ultimo, è stato aggiornato l’elenco dei “Datori di lavoro” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per le sedi ed il personale della Giunta regionale, sulla base dell’articolazione delle strutture della Giunta regionale allora vigente;

VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 che ha provveduto ad approvare la denominazione, la macro-articolazione interna e la declaratoria delle competenze delle nuove Aree e delle nuove Direzioni regionali di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 562 del 16 giugno 2026 che ha provveduto a completare l’articolazione organizzativa delle strutture regionali, con l’istituzione delle Unità Organizzative e di alcune Strutture temporanee all’interno del quadro organizzativo già precedentemente delineato con la DGR n. 312 del 30 aprile 2026, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 868 del 19 agosto 2026 che ha provveduto ad integrare e modificare parzialmente l’assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale approvato con la DGR n. 562/2026;

RITENUTO, pertanto, sulla base della nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026, n. 562 del 16 giugno 2026 e n. 868 del 19 agosto 2026 e tenuto conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli Uffici nei quali vengono svolte le attività, nonché dell’effettiva autonomia decisionale e di spesa dei singoli Direttori, di procedere all’individuazione delle figure di “Datore di lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

DATORE DI LAVORO

SEDI E PERSONALE

Direttore della struttura competente in materia di personale, attualmente denominata “Direzione Organizzazione e personale”

Personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio del Comune di Venezia, ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, attualmente denominata “Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia”;

Personale in servizio presso le sedi di Roma e Bruxelles.

Direttore della struttura competente in materia di coordinamento degli uffici territoriali del Genio Civile attualmente denominata “Direzione Difesa del suolo e della costa, SOS lavori e servizi tecnici”

Personale in servizio (indipendentemente dalla struttura regionale di afferenza) presso le sedi periferiche della Giunta regionale situate al di fuori del territorio del Comune di Venezia, comprese le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia e le altre sedi regionali ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di competenza della medesima struttura.

Direttore della struttura competente in materia di servizio fitosanitario regionale attualmente denominata “Unità Organizzativa Fitosanitario”

Personale del servizio fitosanitario regionale, in servizio presso la sede di Buttapietra (VR) e presso le altre sedi del territorio regionale.

DATO ATTO che per il personale distaccato presso altre Amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono in capo alle Amministrazioni ospitanti;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

  1. di prendere atto che con DGR n. 312 del 30 aprile 2026, con DGR n. 562 del 16 giugno 2026 e con DGR n. 868 del 19 agosto 2026 è stata disposta la nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale nell’ambito degli adempimenti connessi all’avvio della XII Legislatura;

  1. di prendere atto della conseguente necessità di procedere all’aggiornamento delle figure di “Datore di lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

  1. di procedere, sulla base della nuova articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 312 del 30 aprile 2026, n. 562 del 16 giugno 2026 e n. 868 del 19 agosto 2026 e tenuto conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli Uffici nei quali vengono svolte le attività, nonché dell’effettiva autonomia decisionale e di spesa dei singoli Direttori, all’individuazione delle figure di “Datore di lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

DATORE DI LAVORO

SEDI E PERSONALE

Direttore della struttura competente in materia di personale, attualmente denominata “Direzione Organizzazione e personale”

Personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio del Comune di Venezia, ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, attualmente denominata “Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia”;

Personale in servizio presso le sedi di Roma e Bruxelles.

Direttore della struttura competente in materia di coordinamento degli uffici territoriali del Genio Civile attualmente denominata “Direzione Difesa del suolo e della costa, SOS lavori e servizi tecnici”

Personale in servizio (indipendentemente dalla struttura regionale di afferenza) presso le sedi periferiche della Giunta regionale situate al di fuori del territorio del Comune di Venezia, comprese le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia e le altre sedi regionali ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di competenza della medesima struttura.

Direttore della struttura competente in materia di servizio fitosanitario regionale attualmente denominata “Unità Organizzativa Fitosanitario”

Personale del servizio fitosanitario regionale, in servizio presso la sede di Buttapietra (VR) e presso le altre sedi del territorio regionale.

  1. di incaricare i Datori di lavoro di cui al punto 4 dei compiti e degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, degli obblighi di cui all’art. 17 “Obblighi del Datore di lavoro non delegabili” e all’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;

  1. di disporre che, in caso di vacanza degli incarichi di Direttore individuati quali Datori di lavoro al punto 4, fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, le funzioni di Datore di lavoro sono assunte senza soluzione di continuità dai Dirigenti responsabili delle rispettive sovraordinate Strutture;

  1. di dare atto che per il personale distaccato presso altre Amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono in capo alle Amministrazioni ospitanti;

  1. di notificare il presente atto ai Datori di lavoro individuati al punto 4;

  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  1. di incaricare la Direzione Organizzazione e personale dell’esecuzione del presente atto;

  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani



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