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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 19 agosto 2013

Stagione venatoria 2013/2014. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" - provincia di Venezia.

Note per la trasparenza:

Viene decretato il divieto venatorio sull’area denominata “Canale Taglietto” interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista-Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 614 del 03.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2013/2014;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 212530 del 20 maggio 2013) volta a conseguire per la stagione venatoria 2013-2014 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, sottratta alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda Agricola, e l’altra destinata ad Oasi di Protezione dell’Azienda Faunistico-Venatoria Ca’ Da Riva o Perini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 0068019 del 29/07/2013 con la quale si dà atto che:

  • il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell’Azienda Faunistica-Venatoria “Valle Ca’Da Riva” e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
  • il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con manufatti in cemento collocati a entrambe le estremità dello stesso;
  • sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla L.R. 1/2007;

e si esprime una valutazione di opportunità in ordine all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi nelle more della definizione di eventuali modifiche ai confini della Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”.

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Cà Da Riva” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica–venatoria;

SU CONFORME PROPOSTA dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014, il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” (provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista-Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”;

  2. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Venezia e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
  3. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

  4. di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;

  5. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



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