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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 102 del 09 dicembre 2025
MARCONI S.r.l. Richiesta rinnovo autorizzazione Cava Gorgusello di Sopra. Comune di localizzazione: Fumane (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento presentato da Marconi S.r.l. per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare lastrolare denominata "Gorgusello di Sopra", sita in comune di Fumane (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
VISTI i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997.
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025.
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da MARCONI S.r.l. (con sede legale in Verona, via L.ge Re Teodoro n. 14 – 37129 Verona (VR), C.F. e P. IVA 03860140239), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo n. 358857 del 22/07/2025, n. 364027 del 24.07.2025 e successive note di perfezionamento prot. n. 368127 e 368176 del 28.07.2025.
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.
CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, rilasciata con D.G.R. n. 4136 del 01.08.1995 e con D.G.R. n. 4103 del 17.11.1998, della cava denominata “Gorgusello di Sopra”.
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8, lettera i) “cave e torbiere”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006.
VISTA la nota protocollo regionale n. 372706 del 30.07.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, la verifica di procedibilità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018.
VISTA la nota protocollo regionale n. 372696 del 30.07.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
VISTA la nota protocollo regionale n. 394004 del 12.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa hanno comunicato che l’istanza relativa alla cava in oggetto risulta sostanzialmente procedibile e che risulta opportuno richiedere della documentazione integrativa.
VISTO inoltre, che ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 9.
VISTO che in data 06.08.2025 i delegati di MARCONI S.r.l. hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola.
CONSIDERATO che in data 06.08.2025 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 390133 del 08.08.2025.
DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 10.09.2025, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.
DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 10.09.2025 sono state approvate seduta stante.
VISTO che con nota prot. n. 475380 del 19.09.2025 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO che con nota prot. n. 545106 del 09.10.2025 gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., in attuazione a quanto disciplinato dall’art. 19, c. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, hanno respinto la richiesta di proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richiesta dal Proponente con nota di prot. n. 542432 del 08.10.2025.
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 577448 del 17.10.2025 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.
CONSIDERATO che con nota di prot. n. 598386 del 30.10.2025 la U.O. Servizio geologico e attività estrattive ha comunicato che da un esame delle integrazioni pervenute, risulta che non sono stati presentati tutti i titoli di disponibilità dell’area di cava come autorizzata con D.G.R. n. 4136 del 01.08.1995. In particolare risultano mancanti i titoli di disponibilità relativi al foglio n. 8 mappale n. 605 e n. 606 (parte).
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 633024 del 19.11.2025 il proponente ha trasmesso per conoscenza agli uffici della U.O. VIA documentazione integrativa, già inviata alla U.O. Geologia in data 17.11.2025, da cui si evince che sui mappali sopra citati non è mai stata eseguita attività di scavo e né la stessa è stata mai autorizzata.
PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 145 del 24.11.2025, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d’Incidenza per l'istanza in oggetto. La durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 27.11.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:
VISTO la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.
VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.
RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.
VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.
VISTO che la ditta Marconi Flavio con DGR n. 4136 del 01.08.1995 e D.G.R. n. 4193 del 17.11.1998 era stata autorizzata ad aprire e coltivare la cava di calcare lastrolare denominata “GORGUSELLO DI SOPRA”, sita in comune di Fumane (VR), con validità fino al 31.12.2004.
CONSIDERATO che con DDR n. 363 del 24.08.2020 era stata rilasciata alla ditta Marconi S.r.l. la proroga fino al 24.04.2025 dei termini per il completamento dei lavori di coltivazione e il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
CONSIDERATO che la coltivazione della cava ad oggi non risulta esaurita.
DATO ATTO che con l’istanza in esame il proponente intende chiedere il rinnovo del progetto autorizzato con D.G.R. n. 4136/1995 e D.G.R. n. 4193/1998, mantenendo di fatto invariato il progetto autorizzato, in quanto a quantitativi, superfici di coltivazione e modalità di ricomposizione.
VISTO che il Proponente dichiara che, sulla base della produzione media presunta, per completare lo sfruttamento del giacimento e le operazioni di ricomposizione ambientale saranno necessari circa ulteriori 8 anni.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di VIA abbia una durata pari a 9 anni dalla data del rilascio.
PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.
VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:
PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 145 del 24.11.2025, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto. La durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
CONISIDERATO che il proponente, nell’aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale, ha recepito le richieste di integrazioni circa le misure di mitigazione da adottare per la minimizzazione del possibile impatto ambientale generato dalle polveri ed ha dichiarato altresì che “Sarà espressamente vietato il transito degli automezzi lungo la strada comunale che attraversa il centro abitato di Gorgusello; il passaggio dei mezzi sarà obbligatoriamente garantito tramite la strada dei Prari come unica via di accesso e uscita, già usufruita dalle altre cave del polo estrattivo”.
CONSIDERATO che in risposta alle richieste di integrazioni del Comitato Regionale VIA, il proponente ha trasmesso la “Documentazione Previsionale di Impatto Acustico”, redatta ad agosto 2025 dal TCA Dott. Fabrizio Adami e che la valutazione presentata, alle condizioni operative dichiarate, è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dalle future attività di coltivazione e ricomposizione della cava nell’ambiente circostante.
CONSIDERATO che sia comunque necessario che il proponente, ad impianto a regime, effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio.
PRESO ATTO che il proponente ha confermato che l’attività di cava non contempla l’utilizzo di esplosivi.
VALUTATO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:
CONSIDERATO che in caso di segnalazioni fondate di disturbo da polveri da parte di recettori sensibili (abitazioni), la Provincia di Verona – Ufficio Polizia Mineraria può riservarsi di imporre al proponente delle misurazioni presso i recettori interessati.
DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d’Incidenza, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:
N.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Corso d’opera
Oggetto della condizione
Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto, al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Fumane.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Fumane, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 6 mesi dal decreto autorizzativo, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore
ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 27.11.2025, sono state approvate seduta stante;
decreta
Cesare Lanna
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