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Bur n. 151 del 11 novembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 83 del 28 ottobre 2025

Bagnara Graziano e Figli S.r.l. & Frello Antonio Silvano S.r.l., con sede legale in Via Pilastro, 60 36046 Lusiana Conco (VI) C.F. 02670880240 P.IVA 02421850245. Ampliamento della cava "Bertiaga 5^" integrata con la cava "Bertiaga Est - Lotto 1" ubicate nel Comune di Lusiana Conco (VI). Comune di localizzazione: Lusiana Conco (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Codice progetto: 20/2025. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto del parere favorevole di esclusione dalla procedura di V.I.A. per gli interventi di ampliamento della cava "Bertiaga 5^" integrata con la cava "Bertiaga Est - Lotto 1" ubicate nel Comune di Lusiana Conco (VI), presentati dalle ditte Bagnara Graziano e Figli S.r.l. & Frello Antonio Silvano S.r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale in data 23/04/2025; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento, con nota in data 12/05/2025; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 09/07/2025, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/10/2025, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”,

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’art. 13 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Bagnara Graziano e Figli S.r.l. & Frello Antonio Silvano S.r.l., con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana Conco (VI) C.F. 02670880240 P.IVA 02421850245, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 206702, 206711, 206727, 206730, 206734, 206736 in data 23/04/2025;

VISTA la nota in data 07/05/2025 – protocollo 226851 gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici di verificare la conformità dell’istanza in oggetto con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRAC e della L.R. n. 13/2018;

VISTO il riscontro della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici alla succitata richiesta, in data 08/05/2025 – protocollo 229374;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota protocollo regionale 233958 in data 12/05/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

PRESO ATTO che la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Vicenza, esaminata la documentazione progettuale e dato che il progetto non riguarda né superfici boscate né valli demaniali, con nota in data 22/05/2025 – protocollo regionale 253601, comunicava l’assenza di proprie competenze sugli interventi in questione;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 09/07/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;

PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 80 del 01/10/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 20/2025);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 22/10/2025, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

esaminata tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

tenuto conto che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il Proponente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;

ritenuta congrua la proposta temporale di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Servizio geologico e attività estrattive, nonché da ARPAV;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che gli interventi non ricadono all’interno di habitat tutelati o in aree caratterizzate da una significativa sensibilità a perturbazioni ambientali;

preso atto del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 80 del 01/10/2025, espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza - Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I), dal quale si evince che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.;

preso atto che per quanto riguarda la componente vibrazioni, come riportato dal Proponente nella documentazione progettuale agli atti, le modalità di coltivazione della cava non prevedono l’utilizzo di esplosivi;

preso atto che l’assetto naturale si presenta modificato dall’attività estrattiva che è in atto da decenni;

preso atto che nell’area analizzata e oggetto dei lavori di coltivazione di cava non sono presenti grotte, geositi, sorgenti o trincee risalenti alla prima guerra mondiale;

ritenuto altresì che, qualora il Proponente preveda di realizzare opere per le quali si renda necessario l’utilizzo di sostanze cementizie, le miscele e/o additivi utilizzati non dovranno contenere PFAS né altre sostanze pregiudizievoli per l’ambiente;

considerato che il ripristino ambientale della cava prevede la restituzione ad uso agricolo, le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.M n. 46/2019 integrato con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento;

considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo la D.G.R. n. 1987/2014;
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano eventuali materiali pulverulenti;
  • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB;
  • l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera, dei i contesti circostanti e dei i punti potenzialmente generatori di polveri, in particolare nei periodi più secchi;
  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • limitare la velocità a 20 km/h nel transito dei mezzi sia all’interno dell’area di cava e in particolare lungo i percorsi sterrati;
  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e l’istruzione degli operatori per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • siano omologati i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;

considerato che il Proponente ha presentato la Valutazione Previsionale di Impatto acustico per la quale si possono svolgere le seguenti considerazioni:

  • dalle cartografie della modellazione acustica si deduce che viene considerata come unica fonte rumorosa la Cava Bertiaga 5. I risultati di tale modellazione pertanto devono essere confrontati con i soli valori limite di emissione;
  • per valutare il rispetto del valore limite assoluto di immissione e del valore limite differenziale di immissione presso i ricettori individuati, il Proponente dovrà tenere conto dell’apporto sonoro della vicina Cava Bertiaga davanti;

valutato che la relazione acustica non è completa e che sia quindi necessario prevedere un’apposita condizione ambientale che chieda al proponente di aggiornare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni di cui sopra e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto di ampliamento della cava “Bertiaga 5^” integrata con la cava “Bertiaga Est - Lotto 1” ubicate nel Comune di Lusiana Conco (VI) presentato da Bagnara Graziano e Figli S.r.l. & Frello Antonio Silvano S.r.l., in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa e della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONE AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – prima del rilascio dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà aggiornare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni riportate nelle considerazioni finali del presente parere (confronto dei risultati della modellazione acustica con i soli valori limite di emissione, apporto sonoro della vicina Cava Bertiaga davanti) e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con D.D.G. ARPAV n.3 del 29/01/2008.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/10/2025, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/10/2025, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione agli atti, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – prima del rilascio dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà aggiornare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico con le informazioni riportate nelle considerazioni finali del presente parere (confronto dei risultati della modellazione acustica con i soli valori limite di emissione, apporto sonoro della vicina Cava Bertiaga davanti) e comunque con quanto richiesto dalle linee guida approvate con D.D.G. ARPAV n.3 del 29/01/2008.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


3. di dare atto che il Proponente in fase presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Bagnara Graziano e Figli S.r.l. & Frello Antonio Silvano S.r.l., con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana Conco (VI) C.F. 02670880240 P.IVA 02421850245 (PEC: bagnaragraziano@pec.it e PEC: frellosrl@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Lusiana Conco (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorenza Modenese

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