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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 474 del 27 settembre 2024
Servizio per l'attività di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all'uso del DAE, dei RR.LL.SS. e dei preposti (CIG B280BC6998).
Con il presente atto, si provvede, attraverso trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'affidamento del servizio per l'attività di formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all'uso del DAE, dei RR.LL.SS. e dei preposti e alla regolare registrazione in contabilità, ai sensi dell'art. 56, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura finanziaria dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante sorta a favore della Società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, RDO n. 4512350 pubblicata in data 19/07/2024; - condizioni particolari di affidamento; - verifiche sul possesso dei requisiti.
Il Direttore
VISTO il DPGR 96/2021 che individua il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale quale datore di lavoro per il personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio comunale del Comune di Venezia ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia e per il personale in servizio presso la sede dell’Ispettorato di Porto di Rovigo;
VISTO l’art. 18, co. 1, lett. l), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a mente del quale il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del medesimo decreto;
VISTO, in particolare, l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., laddove ai commi 7 e seguenti prevede che “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. […] 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico […] 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”;
VISTO l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 (Rep. Atti n. 221/CSR), nel quale sono specificati, la durata, le modalità e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Preposti;
VISTO l’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo cui la formazione del personale addetto al primo soccorso, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, è individuata dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il decreto interministeriale adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive in data 15 luglio 2003, n. 388 e in particolare l’art. 3, rubricato “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”;
VISTO l’art. 46, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo cui la formazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio, sono definiti con decreto adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;
VISTO il decreto interministeriale adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali in data 2 settembre 2021 e in particolare l’art. 5, rubricato “Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza”;
VISTO l’Allegato A alla DGR n. 2847 del 29 dicembre 2014 “Disposizioni attuative per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero” e in particolare il punto 2. “Formazione ed autorizzazione all’impiego del DAE” e il punto 3. “Accreditamento e certificazione”;
TENUTO CONTO che l’amministrazione ha necessità di provvedere, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e nei termini di cui alle condizioni contenute nell’Allegato A del presente decreto, tramite affidamento del relativo servizio, alla formazione dei propri dipendenti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, a quelli incaricati dell’attività di primo soccorso e a quelli incaricati dell’uso del DAE, nonché alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
TENUTO CONTO che, trattandosi di un servizio concernente la c.d. "formazione obbligatoria", tale attività non assume rilievo in chiave di sviluppo, quindi non è necessario che vi sia collegato un Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50, co. 1, lett. b), secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a procedere tramite “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
VISTO l’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, che definisce, all’art. 3, co. 1, lett. d), l’affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
VISTA la DGR 671/2024 “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”, il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che “il Rup individua l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento con libertà di forme, senza obbligo di dover consultare più Operatori Economici”;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato del servizio in oggetto risulta essere pari ad euro 93.084,00 (novantatremilaottantaquattro/00) oneri fiscali esclusi;
TENUTO CONTO che è da escludere che possa sussistere la circostanza di cui all’art. 48, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, poiché trattasi di servizio concernente attività formativa su ambiti caratterizzati da una forte incidenza di normativa settoriale nazionale e regionale, nonché, per il fatto che le attività formative richieste dovranno essere svolte in presenza, presso aule site nel territorio comunale di Venezia e che, per quanto riguarda in modo particolare i corsi di formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, gli stessi dovranno svolgersi presso una sede situata preferibilmente nel territorio comunale del Comune di Venezia e in ogni caso ben servita e facilmente raggiungibile con tempi di percorrenza limitati;
DATO ATTO che è, quindi, possibile valersi della procedura dell’affidamento diretto, come stabilita ai sensi del sopra citato art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e dal richiamato art. 3, co. 1, lett. d), dell’Allegato I.1 al medesimo decreto;
DATO ATTO che, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, non sono state rilevate convenzioni attive per il soddisfacimento delle proprie esigenze, l’Amministrazione procederà direttamente e autonomamente all’acquisto del servizio di formazione in oggetto, mediante l’uso degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, tra cui la piattaforma telematica MePA;
TENUTO CONTO che tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo, da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica o da una specifica categoria merceologica e che viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde così alla specifica fattispecie normativa di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto);
CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia nel MePA è attualmente attiva nel bando “Servizi” una categoria denominata “Servizi di formazione” all’interno della quale è presente un’iniziativa denominata “Servizi di formazione in materia di sicurezza” nella quale è ricompresa la prestazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione regionale;
TENUTO CONTO che è stata individuata, fra le società iscritte al bando “Servizi” categoria “Servizi di formazione” del MePA, la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, che propone, fra i servizi presenti nel proprio catalogo, un prodotto con le caratteristiche necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento e che lo stesso operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, compresi quelli che si riferiscono alla presenza di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
TENUTO CONTO che, in ossequio al principio di rotazione degli affidamenti, di cui all’art. 49, del D.Lgs. 36/2023, la predetta società non risulta essere contraente uscente nel precedente affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi di cui al presente atto;
DATO ATTO che con il predetto operatore economico è stata avviata in data 19/7/2024 la trattativa diretta su MePA tramite RDO n. 4512350 per l'affidamento del servizio di formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, al primo soccorso, degli incaricati all’uso del DAE e dei RR.LL.SS. per un periodo temporale di 36 mesi e per un valore massimo a base d'asta pari ad euro 77.570,00 (settantasettemilacinquecentosettanta/00) oneri fiscali esclusi;
DATO ATTO che entro la data fissata per la formulazione dell'offerta, 26/07/2024, la Società interpellata ha presentato la propria proposta per un importo pari ad euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00), oneri fiscali esclusi (Allegato B), la quale risulta rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale, sia sul piano tecnico, sia relativamente all’aspetto economico, essendo il prezzo complessivo offerto ritenuto congruo;
CONSIDERATO che, detto importo, oneri fiscali esclusi e con costi per la sicurezza pari a zero, oltre a considerarsi congruo, è in linea con i prezzi di mercato e che, pertanto, il servizio può essere affidato al predetto operatore economico;
VISTO l’art. 17, co. 5, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui “l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 24, co. 1, 48, co. 4, 52, co. 1 e 99, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, per la procedura in oggetto, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l'assenza di cause di esclusione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui al citato art. 24, oltre alla consultazione degli altri documenti allegati da quest’ultimo, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter, del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la DGR 671/2024, il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che “negli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 140.000,00, il possesso dei requisiti di ordine generale, delle pregresse esperienze analoghe, nonché dei requisiti di ordine speciale qualora richiesti, dovranno essere attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., ALLEGATO A DGR n. 671 del 18 giugno 2024 pag. 12 di 28 di cui all’art. 91, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e verificati attraverso il fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”;
DATO ATTO che l’operatore economico ha dichiarato, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l’assenza di cause di esclusione, attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., agli atti istruttori del procedimento di cui trattasi;
TENUTO CONTO che la stazione appaltante ha provveduto, nei modi previsti e come da documentazione agli atti istruttori, con le necessarie verifiche, dalle quali risulta l’assenza di motivi di esclusione e/o comunque ostativi all’affidamento del servizio;
RITENUTO, pertanto, che la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, sia in possesso dei requisiti richiesti e che la proposta dalla stessa formulata sia legittima e conforme all’interesse pubblico;
VISTO il co. 1, dell’art. 53, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), come quella oggetto del presente provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
DATO ATTO che la trattativa diretta sul MePA (CIG B280BC6998) ex art. 50 co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, si è perfezionata a favore della società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271;
DATO ATTO che, oltre che per ragioni di economicità amministrativa, ai sensi dell’art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, non si rinviene l’esigenza di chiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, stante l’affidabilità e l’esperienza già dimostrate dal fornitore in occasione di precedenti affidamenti avvenuti negli anni 2013 e 2014 e per il fatto che la prestazione sarà pagata in via posticipata solo a fronte della effettiva fornitura del servizio e di verifica, da parte della stazione appaltante, dell’esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali pattuite;
VISTO l’art. 18, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità secondo cui, a pena di nullità, deve essere stipulato il contratto con l’affidatario, stabilendo, in particolare, “in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 54 delle vigenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (versione 1.1 – dicembre 2023), la Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l’Operatore Economico attraverso il Sistema, manifestando la volontà di accettare l’offerta mediante la sottoscrizione con firma digitale del documento di accettazione generato dal Sistema stesso e procedendo con la sua trasmissione all’Operatore Economico sempre attraverso la medesima piattaforma negoziale;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, “i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;
DATO ATTO che in data odierna la Stazione Appaltante ha provveduto a stipulare il contratto, nei modi dettagliati al punto che precede, con la società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271 (Allegato C);
TENUTO CONTO, quindi, che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile secondo le specifiche contenute nell'Allegato D contabile del presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il contratto genererà spesa corrente, che si riferisce a obbligazione necessaria a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 118/2011);
RITENUTO, pertanto, di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva e di impegnare, a favore della società SINERGIKA s.r.l., con Sede legale in Via Pree 9 - Loc. Trivignano, 30174 Venezia (VE) e Partita IVA IT 02857020271, l’importo complessivo di euro 77.820,80 (settantasettemilaottocentoventi/80) con oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti, che costituisce debito commerciale, sul Bilancio regionale, imputando la somma sul capitolo di spesa n. 100484, denominato "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)", del Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato D contabile del presente atto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale), quindi per gli anni e secondo le ripartizioni di seguito indicati:
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul predetto capitolo di spesa negli esercizi sul quale deve essere imputata la somma da impegnare;
ATTESO che, secondo quanto previsto dall’art. 56, co. 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno che si andrà ad assumere con il presente provvedimento;
RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, del D.Lgs. 36/2023, il decretante Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta regionale, dott. Michele Pelloso, considerata, altresì, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 7 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del Codice di comportamento approvato con DGR 1939/2014, nonché della disciplina di cui alla DGR 232/2020;
VISTO l’art. 17, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, in base al quale “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 (Rep. Atti n. 221/CSR);
VISTO il Decreto interministeriale adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive in data 15 luglio 2003, n. 388 adottato dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica, delle attività produttive “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto interministeriale adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali in data 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
VISTA la L.R. statutaria 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTO l’art. 4 della L.R. 54/2012 e ss.mm.ii. “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTO il DPGR 96/2021 “Disposizioni relative all’organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di “Datore di Lavoro” per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 2847 del 29 dicembre 2014 “Disposizioni attuative per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extraospedaliero”;
VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la DGR 671/2024 “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”,
VISTO il DPR 62/2013 e ss.mm.ii. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato in via definitiva con DGR 1939/2014 “Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, art. 54, comma 5”;
VISTA la DGR 232/2020 “Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001”;
VISTO l’art. 1, co. 450, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, così come modificato dal comma 130, dell’art. 1, della L. 145/2018;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. 39/2001 e ss.mm.ii. “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 32/2023 “Bilancio di previsione 2024-2026” e successive variazioni;
VISTA la DGR 1615/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026” e successive variazioni;
VISTO il Decreto 25/2023 del Segretario Generale della Programmazione, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 e successive variazioni;
VISTA la DGR 36/2024 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2024-2026” e successive variazioni;
ATTESTATA la avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Michele Pelloso
Allegati (omissis)
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