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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE n. 7 del 03 aprile 2024
Approvazione delle Linee guida in materia di autorizzazione speciale per la raccolta di funghi epigei. Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23, art. 8.
Con il presente provvedimento si approvano le Linee guida in materia di autorizzazione speciale per la raccolta di funghi epigei. Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 – art. 8.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 reca la “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla norme quadro in materia dettate dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352;
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 1996, n. 23, come recentemente modificato dalla Legge Regionale 27 luglio 2023, n. 15 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e Commercializzazione dei tartufi, foreste”, ai sensi del quale “il direttore della struttura regionale competente in materia può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile”;
VISTA la D.G.R. n. 1291 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto “Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021, della D.G.R. n. 715 del 8/06/2021 e delle successive deliberazioni di analogo contenuto” con cui è stata attribuita all’ U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria la competenza al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui al citato art. 8 della L.R. n. 23/1996 precedentemente in capo all'Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico, con decorrenza dall’1 gennaio 2024;
VISTA la D.G.R. n. 739 del 2 maggio 2012, avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” contenente le disposizioni esecutive della citata L.R. n. 23 del 1996;
PRESO ATTO CHE con nota, prot. reg. n. 94 del 2 gennaio 2024, acquisita agli atti dell’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, la Federazione Micologica dei Gruppi Veneti (FGV), alla quale aderiscono la maggior parte dei gruppi micologici del Veneto, ha proposto di formalizzare e di estendere nell’intero territorio regionale alcune prassi e protocolli operativi concernenti le attività oggetto di autorizzazione speciale di cui all’art. 8 della L.R. n. 23/1996;
VERIFICATO che le prassi ed i protocolli operativi proposti dalla FGV riguardano l’adozione di determinate modalità di organizzazione e di realizzazione di attività divulgative e scientifiche in ambito micologico, l’adozione di un protocollo di censimento e di mappatura dei miceti tramite l’utilizzo dell’applicazione “BIOMap” e, infine, una nuova modalità di rendicontazione dell’attività autorizzata che può essere finalizzata a supportare la realizzazione dell’erbario micologico certificato della Regione del Veneto presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro (PD);
CONSIDERATO che i protocolli e le prassi operative proposte dalla FGV risultano rispondenti agli interessi didattico-scientifici cui è finalizzato il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui al citato art. 8 della L.R. n. 23/1996, nonché ai fini di prevenzione e di tutela della salute umana;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare i citati protocolli operativi quali Linee guida da adottare nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione speciale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23/1996 e contenute nel documento di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, art. 13, comma 2, lett. f), che determina, tra le attribuzioni dei Direttori di Direzione, l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012” e s.m.i.;
VISTO il D.D.R. n. 71 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Alessandra Luisa Amorena
(seguono allegati)
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