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Bur n. 29 del 05 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 11 del 20 febbraio 2024

Decreto n. 63 del 17/11/2021 ad oggetto "CRESTANI CLAUDIO - Centrale idroelettrica "Pian dei Zocchi". Concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Brenta ad uso idroelettrico in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI). Comune di localizzazione: Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/16). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.". Ritiro in autotutela.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone il ritiro in autotutela del Decreto n. 63 del 17/11/2021 di assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto, presentato dalla Ditta Crestani Claudio, per la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del fiume Brenta in località "Pian dei Zocchi" in Comune di Valbrenta (VI).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30/04/2018 ad oggetto: “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017;

VISTA la L. n. 241/90 e ss mm. ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

PREMESSO che:

  • la ditta Crestani Claudio S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l’impianto idroelettrico in oggetto presso la Direzione Difesa del Suolo, con nota acquisita al prot. n. 102779 del 07/03/2013;
  • in data 08/05/2013 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, dichiarata sospesa e riconvocabile dal Presidente solo in seguito all’acquisizione, da parte del proponente, del nuovo decreto di concessione di derivazione d’acqua rilasciato dal Genio Civile di Vicenza, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 694/2013;
  • con decreto n. 290 del 19/05/2014 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha concesso alla ditta Crestani Claudio il diritto alla derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Brenta in Comune di San Nazario ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 694/2013;
  • in data 21/02/2017 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ex art. 14 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. dichiarata sospesa in attesa della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA da attivarsi da parte del proponente, ai sensi della D.G.R. n. 1628/2015;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta individuale Crestani Claudio ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 256704 del 29/06/2017;

CONSIDERATO che con decreto n. 33 del 28/03/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019 ha disposto di escludere l’intervento in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO in particolare quanto previsto dalla prescrizione n. 2 del decreto n. 33 del 28/03/2019 di seguito riportata: “Il Proponente prima della Conferenza dei Servizi dovrà effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero di definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo; successivamente andrà ad individuare la quantità (pari ad almeno 10 mc/sec, e comunque superiore al d.e.) e le modalità di rilascio della portata necessaria per l’utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume sotteso dalla derivazione, in accordo con la Federazione Italiana Canoa Kayak. Le modalità di rilascio e la sagomatura dell’alveo andranno concordate con il Genio Civile di Vicenza al quale, durante l’esercizio, dovranno essere trasmessi in continuo i dati di portata”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 20/05/2020, preso atto dei riscontri pervenuti e rilevato il mancato raggiungimento dell’accordo fra le parti, ha ritenuto all’unanimità dei presenti non essere ottemperato quanto previsto con la prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, ed ha espresso parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in esame; quanto detto in considerazione del fatto che la non ottemperanza alla prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019 non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente ed in particolare sul contesto socio - economico dell’area d’intervento, con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 15/07/2020, secondo cui in riscontro ai dati forniti dal proponente in risposta ai motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90, si era espresso come di seguito riportato: ”rilevata la necessità di dirimere la questione ed individuare univocamente la portata utile che permetta lo svolgersi delle attività sportive fluviali, ritiene opportuno l’affidamento di un incarico di consulenza ad un soggetto terzo indipendente […]”;

PRESO ATTO delle determinazioni del Comitato Regionale V.I.A. del 26/05/2021, il quale si era determinato individuando il percorso amministrativo da intraprendere come di seguito riportato: “Premesso che l’ottemperanza alla prescrizione del Decreto di n. 33 del 28/03/2019 risulta essere un onere posto a carico del proponente, va da sé che, qualora fosse dato seguito al conferimento di incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, anche l’onere relativo al relativo costo non potrebbe che essere attribuito in carico al proponente stesso, stante il mancato raggiungimento nel tempo dell’accordo prefigurato nella prescrizione n. 2 del decreto dirigenziale sopra richiamato. […] Il passo amministrativo successivo sarà pertanto quello di comunicare al proponente la conclusione del percorso che ha portato all’individuazione del soggetto terzo indipendente in grado di affrontare e prospettare la soluzione della questione ovvero l’individuazione della portata necessaria per l’utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume Brenta sotteso dalla derivazione. Qualora il proponente ritenesse di non aderire al percorso relativo all’incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, con i conseguenti oneri, nel termine di 30 giorni, si darà, ineludibilmente, atto che non risulta essere stato ottemperato quanto previsto con la prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, con la conseguenza, in tal caso, di dover confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in esame di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/05/2020”;

CONSIDERATO che la comunicazione al proponente delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/05/2021 è stata trasmessa con nota prot. n. 287158 del 24/06/2021;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/09/2021, ha valutato all’unanimità dei presenti che il riscontro formulato dal proponente con nota prot. n. 330781 del 23/07/2021 si è configurato come mancata adesione al percorso relativo all’incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, con accollo dei relativi oneri, ritenendo pertanto di confermare il parere espresso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/05/2020 e di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO che, alla luce di quanto sopra esposto, è stato emesso DDR n 63 del 17/11/2023 ad oggetto “CRESTANI CLAUDIO - Centrale idroelettrica “Pian dei Zocchi”. Concessione di piccola derivazione d’acqua dal fiume Brenta ad uso idroelettrico in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI). Comune di localizzazione: Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI)) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/16). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.”;

PRESO ATTO che il sig. Crestani Claudio ha presentato ricorso avanti al TSAP contro la Regione del Veneto con causa iscritta nel ruolo generale numero 187/2021, per l’annullamento della suddetta nota regionale del 24/06/202, dei pareri resi dal Comitati tecnico regionale in data 20/05/2020 e 20/07/202, del DDR n. 63 del 17/11/2023 nonché del parere del CTR del 29/09/2021;

CONSIDERATO che il suddetto contenzioso si è concluso con la pronuncia della Sentenza n. 100 del 05/06/2023, che ha accolto in parte qua le censure presentate dal ricorrente, rilevando nelle motivazioni in particolare quanto segue:

«È invece fondata la parte della censura relativa alla decisione di porre a carico del proponente gli oneri della prestazione professionale del terzo. Infatti, trattandosi di un consulente esterno dell’Amministrazione […] il relativo compenso non può che essere posto a carico dell’Amministrazione […]»

«La nomina del terzo, quindi essendo frutto di una scelta discrezionale rimessa all’Amministrazione nell’ambito dei poteri istruttori, non può che comportare che i relativi oneri siano a carico della stessa»

«Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato (nota del 24/06/2021 n.d.r.) in parte qua»

«L’accoglimento di tale censura comporta l’illegittimità anche del provvedimento del 17 novembre 2021 (DDR 63/2021 n.d.r.) nonché del presupposto parere del Comitato del 29 settembre 2021 […] che hanno accertato l’inadempimento della prescrizione […]”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 23/11/2023, è stato aggiornato in merito all’esito del contenzioso definito con sentenza del TSAP n. 100 del 05/06/2023 e alla necessità di

“- ritirare in autotutela il DDR n. 63 del 17/11/2021 che prevedeva l’assoggettamento a VIA dell’intervento;

 - riprendere l’iter di affidamento dell’incarico al soggetto terzo indipendente a seguito della manifestazione di interesse avanzata il 28/04/2021 dall’Università di Padova in riscontro alla consultazione di mercato effettuata con decreto n. 9 del 17/03/2021, che era stato interrotto per il mancato accollo dei relativi oneri da parte del proponente, che sono invece a carico dell’amministrazione regionale”

RITENUTO pertanto necessario disporre il ritiro in autotutela del DDR 63/2001 del 17/11/2021 con il quale è stato disposto l’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 nonché del presupposto parere del Comitato del 29 settembre 2021 e della nota prot. n. 287158 del 24/06/2021.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di disporre il ritiro in autotutela del Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 63 del 17/11/2021 relativo all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 nonché del presupposto parere del Comitato Tecnico Regionale del 29 settembre 2021 e della nota prot. n. 287158 del 24/06/2021;
     
  2. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta individuale CRESTANI CLAUDIO (C.F. omissis, P.IVA. 03783040243), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Monte Cengio, 38 - CAP 36061 – Pec: crestani.claudio@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valbrenta (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Assetto Idrogeologico, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Vicenza, alla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
     
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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