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Bur n. 162 del 15 dicembre 2023


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 207 del 11 dicembre 2023

Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto e del piano di lavoro per l'affidamento del servizio. Impegno di spesa e accertamento dell'entrata. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13 dicembre 2022, "Priorità per l'Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 6. Assistenza tecnica". CUP H71C23000710009.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede all'affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura in house providing, dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto FESR, per il ciclo di programmazione 2021-2027, all'approvazione dello schema di contratto e del piano di lavoro per l'affidamento del servizio, nonché all'impegno della relativa spesa per le annualità 2024-2026, unitamente al corrispondente accertamento dell'entrata.

Il Direttore

PREMESSO che il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, in data 30 giugno 2021, hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 72 del sopra citato Regolamento, la primaria responsabilità della gestione del programma, allo scopo di conseguire gli obiettivi del medesimo, è posta in capo all’Autorità di Gestione e che questa funzione è di competenza della struttura Direzione Programmazione unitaria, costituita per effetto delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 04/05/2021, n. 715 del 08/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del 30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del 10/02/2022, n. 210 dell'08/03/2022, n. 690 del 14/06/2022, n. 1387 del 11/11/2022 e n. 1389 del 11/11/2022, nella persona del suo Direttore nominato con DGR n. 1670 del 30/12/2022;

CONSIDERATO che il Reg. (UE) n. 2021/1060 nell’ambito del Titolo III (Programmazione), ha dedicato: il Capo I alle “Disposizioni generali sui fondi” ed in particolare l’art. 22 al “Contenuto dei programmi” e, specificamente, al paragrafo 3, lettera e), all’Assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4; e il Capo II alle disposizioni relative all’attività di Assistenza tecnica ed in particolare, con l’art. 36, alle attività di Assistenza tecnica degli Stati membri;

PREMESSO che, con Decisione di esecuzione C(2022)8415 final del 16/11/2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FESR, per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020, per il ciclo di programmazione 2021-2027;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1573 del 13/12/2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)8415 final, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale;

CONSIDERATO che il paragrafo 2.2 dell’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13/12/2022, è dedicato alla “Priorità Assistenza tecnica” ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la “Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6. Assistenza tecnica” in riferimento all’art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) sopra richiamato;

CONSIDERATO che il c.d. "in house providing", usato per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998, fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte. Viene, pertanto, a determinarsi un fenomeno di autoproduzione di beni e/o servizi da parte della stessa Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che l’art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, disponendo al comma 2, in relazione al tema specifico del in house providing, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

PRESO ATTO che l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro è già stato individuato, nell'ambito della programmazione comunitaria, quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "in house", al quale sono state affidate alcune attività di assistenza tecnica e di supporto alla gestione del citato Programma Operativo (DGR n. 687 del 18 marzo 2008, DGR n. 1964 del 28 ottobre 2013, DGR n. 1147 del 1° settembre 2015, DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018 e DGR n. 515 del 3 maggio 2022);

CONSIDERATO che Veneto Lavoro, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Nello specifico, il comma 2 bis del medesimo articolo prevede che la Giunta regionale possa attribuire a Veneto Lavoro ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica rispetto a quelle svolte ai sensi della stessa Legge regionale;

PRESO ATTO che con la richiamata deliberazione n. 1573 del 13/12/2022, la Giunta regionale del Veneto ha attribuito a Veneto Lavoro ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica nell’ambito del PR Veneto FESR 2021-2027 recependo, tra l’altro, i contenuti della Priorità “Assistenza tecnica” e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta “… all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell’Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è di elevare l’expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali e europee”;

PRESO ATTO che la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo). Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17. Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto in house è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009);

TENUTO CONTO del fatto che le attività che Veneto Lavoro dovrà garantire sono esposte dettagliatamente nel Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, paragrafo 2.2 dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13/12/2022, dedicato alla “Priorità Assistenza tecnica”, ed in particolare il paragrafo 2.2.1. che disciplina la “Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6, Assistenza tecnica”, comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la definizione e l’aggiornamento dei documenti e atti programmatori; il rafforzamento della capacità amministrativa e delle competenze tecnico amministrative dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del programma; l’organizzazione dei Comitati di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato e la segreteria tecnica finalizzata ad assicurarne il funzionamento; il supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le Autorità designate nel PR Veneto FESR; la realizzazione e implementazione di azioni di comunicazione e informazione; la definizione e la gestione del processo di spesa; il supporto al monitoraggio quali-quantitativo del PR anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale.

DATO ATTO che le suddette attività verranno disciplinate come da schema di contratto in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; il contratto avrà valenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;

DATO ATTO inoltre, che le attività di supporto alla gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 che sono da considerare necessarie e che vengono descritte con maggior dettaglio nel "Piano di lavoro" di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sono le seguenti:

Area di intervento n. 1 – Programmazione, gestione, valutazione e monitoraggio (comprese attività di supporto)

        Esperti nell’area programmazione, gestione, valutazione e monitoraggio

  1. supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;
  2. supporto all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti le Programmazioni 2021-2027
  3. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al finanziamento;
  4. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;
  5. utilizzo di metodologie e strumenti tecnici operativi e di monitoraggio, soprattutto di carattere informativo in relazione alla gestione della programmazione;
  6. supporto alla gestione dei processi di comunicazione;
  7. implementazione della programmazione 2021-2027 a livello tecnico e gestionale.

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione, controlli e pagamenti dei Programmi Comunitari

  1. supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FESR comunitaria nazionale e regionale 2021-2027
  2. verifica delle irregolarità;
  3. applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo.

Area di intervento n. 3 – Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

  1. assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
  2. supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
  3. sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.

CONSIDERATE le peculiarità delle azioni contemplate dal PR Veneto FESR 2021-2027, si ritiene di mantenere la possibilità di utilizzare le prestazioni anche di altre figure professionali contemplate nel “Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo”, approvato dall’Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, rispetto a quelle sopra elencate e/o attraverso l’acquisizione di servizi di supporto specialistico, di cui al Dlgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che tali attività possono essere affidate all'ente strumentale Veneto Lavoro in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia di assistenza tecnica ai programmi comunitari, autorizzando lo stesso a dotarsi delle professionalità necessarie e/o attraverso l’acquisizione di servizi di supporto specialistico, di cui al Dlgs n. 36/2023 a garantire i servizi di assistenza tecnica nell’abito del PR Veneto FESR 2021-2027, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro sopra indicato, nel numero massimo di 25 professionalità, con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune, computate in termini di Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time). Inoltre l'utilizzo delle procedure in house con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, fruibilità degli stessi in tempo reale, trasparenza della spesa), nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in itinere all'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse manifestarsi;

PRESO ATTO che, in relazione alla sussistenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi a quelli oggetto del richiamato contratto tra la Regione del Veneto e l’Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, si rileva che, allo stato attuale non risulta attiva, a livello nazionale, alcuna Convenzione/Contratto-quadro di Consip avente ad oggetto i servizi de quibus;

DATO ATTO che, al fine di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra richiamati (cd. benchmark), l’Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto contrattuale de quo che dovessero eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite;

CONSEGUENTEMENTE la Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto de quo, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all’Ente Strumentale Veneto Lavoro, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’affidatario non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DATO ATTO che per l'attuazione delle citate attività è quantificabile una spesa complessiva di euro 5.145.000,00 (cinquemilionicentoquarantacinquemila/00), IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto, calcolata anche sulla base della pregressa esperienza, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, di cui euro 1.715.000,00 (unmilionesettecentoquindicimila/00) per ciascuno degli anni e che la spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;

PRECISATO che le obbligazioni di spesa da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento verranno a scadenza negli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026 e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e di quanto disposto all’Allegato 4/2, punto 5.2, saranno registrate nelle scritture contabili con imputazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nei seguenti capitoli di spesa corrente:

105073 PR FESR 2021-2027- PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)

105074 PR FESR 2021-2027- PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)

105076 PR FESR 2021-2027- PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - DEC. UE 16/11/2022, N.8415)

DATO ATTO che le risorse iscritte sui capitoli di spesa sopra citati sono vincolate alle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101865 "ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - PARTE CORRENTE (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)" e n. 101866 "ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - PARTE CORRENTE (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)" - in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3.12 dell’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che il piano di lavoro previsto dal contratto verrà svolto con il seguente cronoprogramma di spesa:

annualità 2024

annualità 2025

annualità 2026

totale

1.715.000,00

1.715.000,00

1.715.000,00

5.145.000,00


RITENUTO CHE per quanto in narrativa, sussistano i requisiti per impegnare, sulla base di quanto previsto dall’art. 56, D.Lgs. 118/2011 e ai sensi del principio 5.2 dell’Allegato n. 4/2 del D.lgs 118/2011, la somma complessiva di euro 5.145.000,00 (cinquemilionicentoquarantacinquemila/00), secondo le specifiche e le esigibilità contenute nell’Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE sussista la necessità di disporre il vincolo dell’entrata accertando la quota comunitaria e la quota statale per l’importo complessivo di euro 4.218.900,00 secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto, corrisponderà all’Ente strumentale regionale Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni semestrali posticipate, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previo espletamento delle procedure di verifica previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Veneto FESR 2021-2027;

DATO ATTO che i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposito contratto (di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nel quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate semestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta), sono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza, di anticorruzione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2021/1060, con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n.76 del 28/06/2023 e n. 130 del 27/09/2023 la Regione del Veneto ha provveduto a dotarsi del proprio Sistema di Gestione e Controllo, che sarà periodicamente aggiornato;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021;

VISTA Decisione di esecuzione C(2022)8415 final del 16/11/2022 con cui la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FESR, per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale per la Regione Veneto, per il ciclo di programmazione 2021-2027 (CCI 2021IT16RFPR020);

VISTA la DGR n. 1573 del 13/12/2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)8415, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FESR 2021-2027";

VISTE le leggi regionali 16 dicembre 1998, n. 31 e 13 marzo 2009, n. 3;

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'ente Veneto Lavoro quale organismo in house della Regione del Veneto;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2022 – “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2022 – “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2022 - “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali n. 71 del 30 dicembre 2022 “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025” e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 26.01.2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. 76 del 28/06/2023 di approvazione “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PR FESR 2021-2027;

ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di affidare, secondo la procedura "in house", all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente strumentale in house della Regione del Veneto;
  3. di approvare, lo "Schema di Contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il "Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa massima di Euro 5.145.000,00 (cinquemilionicentoquarantacinquemila/00);
  4. di procedere, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, alla sottoscrizione del Contratto di cui al citato Allegato A e all'adozione di tutti i provvedimenti attuativi;
  5. di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ente Veneto Lavoro di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel “Piano di lavoro” di cui al citato Allegato B, nel numero massimo di 25 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune;
  6. di determinare in euro 5.145.000,00 (cinquemilionicentoquarantacinquemila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto, alla cui assunzione e liquidazione si provvederà con propri atti come specificato in premessa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa relativi all’Assistenza tecnica del PR FESR 2021-2027 del bilancio di previsione 2023-2025;
  7. di disporre accertamenti in entrata per complessivi euro 4.218.900,00 (quattromilioni duecentodiciottomila - novecento/00), secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 53 e allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  8. di impegnare, a favore del soggetto di cui al punto 2 e per quanto in premessa, l’importo di euro 5.145.000,00 (cinquemilionicentoquarantacinquemila/00) secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e di dare atto che tale impegno non costituisce debito commerciale, CUP H71C23000710009;
  9. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’accertamento e l’obbligazione di cui si dispone l’impegno sono perfezionate con il presente atto;
  10. di liquidare con successivi decreti, previa regolare trasmissione della nota di addebito da parte dell’Ente strumentale regionale e verificata la correttezza e la conformità della prestazione eseguita, in coerenza a quanto disciplinato dal contratto di cui al punto 2;
  11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  12. di provvedere a comunicare all’Ente Veneto Lavoro, le informazioni relative all’impegno ai sensi dell’art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
  13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2021/1060, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. 76 del 28/06/2023 e n. 130 del 27/09/2023, la Regione del Veneto ha provveduto a dotarsi del proprio Sistema di Gestione e Controllo, periodicamente aggiornato;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
  15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell’efficacia;
  16. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 02.07.2010 n.104 e sue modifiche e integrazioni;
  17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli allegati.

Caterina De Pietro

Allegati (omissis)

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