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Bur n. 137 del 17 ottobre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 63 del 29 settembre 2023

Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C., con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236. Richiesta di autorizzazione per il completamento dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata "Gorgusello". Comune di localizzazione: Fumane (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 39/2023 Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C. per il completamento dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata "Gorgusello", localizzata in Fumane (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale in data 19/07/2023; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 20/07/2023; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 26/07/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 27/09/2023, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C. (con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio – 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 388793 e 388807 in data 19/07/2023;

VISTA la nota in data 20/07/2023 - protocollo regionale 390174, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/07/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 210/2023 in data 19/09/2023 (acquisita al protocollo regionale 513747 in data 21/09/2023), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 39/2023) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 27/09/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Verona; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C. (con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio – 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 388793 e 388807 in data 19/07/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 210/2023 in data 19/09/2023 (acquisita al protocollo regionale 513747 in data 21/09/2023), in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 39/2023);

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

preso atto del progetto di ricomposizione morfologica e ambientale;

ritenuto sulla base di quanto riportato al § 3.4.2 Opere a verde dello Studio preliminare ambientale (Allegato n. 18) e nella Tavola 11 – Progetto di sistemazione ambientale: stato di ricomposizione agronomici forestale, di esprimere che il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, sia costituito da piantine legnose forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni.

Si evidenzia quindi l’importanza che il materiale di propagazione da impiegare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 10/11/2003;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.

Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale;

dato atto che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che le lavorazioni da eseguire sono di tipo esclusivamente fisico (abbattimento, trasporto, comminuzione) senza alcun utilizzo di sostanze estranee o additivi suscettibili di rischi di interferenza con la qualità delle acque; nelle operazioni è previsto inoltre il rispetto di precise procedure e l’adozione di dispositivi specifici per la prevenzione di incidenti legati all’uso di carburanti, lubrificanti, ecc.

Per quanto riguarda l’attività di escavazione e movimentazione dei materiali e più in generale le operazioni svolte all’interno del sito, nessuna di queste determina interazione diretta o indiretta con l’ambiente idrico sotterraneo;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato pertanto che, per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, non emergono significative criticità potenziali o in atto;

considerato che la passata attività di cava ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

preso atto delle misure di mitigazione e prescrizioni già operate dalla Ditta, al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

  • i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operino con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni;
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:

  • per il ripristino ambientale dell’area, le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo la D.G.R. n. 1987/2014;
  • le misure atte a salvaguardare la sicurezza degli operatori durante le fasi di estrazione, all’interno del cantiere estrattivo, soprattutto in funzione delle limitate dimensioni dello stesso, della sua vicinanza con la parete rocciosa sovrastante e del rischio di caduta dall’alto;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale riporta che durante la fase di coltivazione le operazioni meccanizzate si svolgono in ambiente semiconfinato, caratterizzato dalla presenza di ostacoli naturali/artificiali che ostacolano la propagazione delle emissioni sonore;

considerato che i possibili ricettori esposti al rumore sono situati ad una distanza di almeno 500 metri dal cantiere di cava;

considerato il contesto e le modalità con cui si svolgono le diverse fasi di lavorazione, si può ritenere che i limiti di emissione ed immissione sonora vigenti siano rispettati;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento relativo al completamento dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata “Gorgusello”, localizzata in Comune di Fumane (VR), presentato dalla ditta Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C., con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio – 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 210/2023 in data 19/09/2023 (acquisita al protocollo regionale 513747 in data 21/09/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 39/2023.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/09/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 27/09/2023, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento relativo al completamento dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata “Gorgusello”, localizzata in Comune di Fumane (VR), presentato dalla ditta Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C., con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio – 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, nel rispetto della seguente condizione ambientale:

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 210/2023 in data 19/09/2023 (acquisita al protocollo regionale 513747 in data 21/09/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 39/2023.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Immobiliare Zivedue S.a.s. di Zivelonghi Maria Grazia e C., con sede legale in Via Gorgusello di Sopra, 27 frazione di Breonio – 37022 Fumane (VR), P.IVA 01968790236 – PEC: zivedue@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Fumane (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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