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Bur n. 101 del 19 agosto 2022


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 14 del 16 giugno 2022

IPAB - Istituto "Luigi Configliachi per i minorati della vista" di Padova. Approvazione modifica statutaria. Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall’Ente in oggetto, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

Il Direttore

  • premesso che con nota acquisita al protocollo regionale n. 215209 dell’11 Maggio 2022, a firma del Direttore Generale, contenente l’istanza alla modifica e, come allegato, – tra gli altri – la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 marzo 2022, con la quale l’Ipab - Istituto "Luigi Configliachi per i minorati della vista" di Padova stabiliva le modifiche riguardante la riduzione da sette a cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, adattando il proprio statuto al disposto normativo contenuto nell’articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016;
     
  • preso atto che l’Ente ha inoltre modificato anche la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, motivando l’adozione del nuovo testo statutario con il criterio delle competenze in capo ai diversi Enti, con riferimento alle finalità perseguite dall’Istituto;
     
  • atteso che la deliberazione sopra indicata n. 28 del 16 marzo 2022 indica le puntuali motivazioni di ogni modifica e che essa è resa disponibile ai sensi di legge presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali – Ufficio Ipab;
     
  • posto che, secondo quanto comunicato dall’ente istante con la nota sopra menzionata, nessuno degli enti notiziati ha espresso parere nei trenta giorni previsti dalla legge per cui si reputano assenzienti ai sensi di legge;
     
  • atteso che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto; 
     
  • tenuto presente che con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 161 del 18 dicembre 2020 è stato approvato lo statuto vigente dell’IPAB;
     
  • ritenuta la modifica allo statuto proposto conforme alla legge;
     
  • visto l’articolo 117 della Costituzione;
     
  • preso atto di quanto fissato dall’art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
     
  • vista la L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e i relativi regolamenti;
     
  • visto l’art. 12 della L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982, come modificato dall’art. 71 della L.R. 30.01.1997, n. 6 e l'art. 129 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
     
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio;

decreta

  1. di approvare la modifica dell’articolo 10 dello Statuto dell’IPAB - Istituto "Luigi Configliachi per i minorati della vista" di Padova per le motivazioni espresse in premessa, nel testo qui di seguito indicato:

“Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione (composizione, durata, decadenza, scioglimento)

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri, esperti nell'area dei servizi sociali ed educativi della persona e nell'area di amministrazione nominati come segue:

  • uno dalla Amministrazione provinciale di Padova,
  • uno dal Comune di Padova,
  • uno dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto,
  • uno dall' UPI (Unione Province Italiane) Veneto,
  • uno dal Consiglio Regionale Veneto dell'U.I.C.I. (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti).

I componenti il Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di amministrazione richiederà all’organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro, comunque decaduto, rimane in carica fino al normale rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.”

  1. di invitare l’Ipab a provvedere a conformare il testo ufficiale del proprio Statuto secondo quanto indicato al punto 1;
     
  2. di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
     
  3. di notificare all’Ipab il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l’archivio della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, e di trasmetterne una copia al Comune di Padova e alla Provincia di Padova, al MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, all’UPI (Unione Province Italiane) Veneto e al Consiglio Regionale Veneto dell'U.I.C.I. (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti) per opportuna conoscenza e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giuseppe Gagni

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