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Bur n. 153 del 19 novembre 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 72 del 19 ottobre 2021

Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. DGR 1240/2021. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si impegna la somma di euro 8.200.000,00 destinata dalla DGR 1240 del 14 settembre 2021 al finanziamento delle misure – Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all’Abitare (SoA), Povertà Educativa (PE) e Fondo nuove vulnerabilità.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 che ha dato prosecuzione, in continuità con la DGR n. 442 del 7 aprile 2020, alle misure “R.I.A.”, “S.o.A.”, “P.E.” e alla previsione di un fondo specifico, denominato ora Fondo Nuove Vulnerabilità, per sostenere le persone colpite dall’emergenza sociale determinata, in particolare, dal COVID- 19;

CONSIDERATO che l’importo destinato dalla DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 alle misure “R.I.A.”, “S.o.A.”, “P.E.” e al Fondo nuove Vulnerabilità, ammonta complessivamente ad euro 8.200.000,00, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui al decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020;

DATO ATTO che la delibera sopra richiamata assegna il finanziamento agli Ambiti Territoriali Sociali, per il tramite del loro Ente capofila, e che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse all’interno degli Ambiti, devono essere decise in modo condiviso tra i comuni facenti parte degli stessi;

RITENUTO pertanto di dover ripartire, assegnare e impegnare l’importo complessivo di euro 8.200.000,00, a favore degli Enti e per gli importi indicati nell’Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto, per le misure sopra citate, a valere sullo stanziamento del capitolo 103383 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità, Art. 2 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con la seguente classificazione:

  • euro 7.597.818,78 - P.d.C. U.1.04.01.02.003 - “Trasferimenti correnti a Comuni”;
  • euro 430.349,06 - P.d.C. U.1.04.01.02.005 - “Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni”;
  • euro 171.832,16 - P.d.C. U.1.04.01.02.011 - “Trasferimenti correnti ad Aziende Sanitarie n.a.c.”;

come da all.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

di dover liquidare l’intero ammontare, come riportato in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto, ad esecutività del medesimo;

DATO ATTO che, nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli interventi, è compreso un rimborso per il coordinamento per un importo di euro 350.000,00, ripartito in base ai criteri riportati nell’Allegato A; che non è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Ambito territoriale; che nel caso in cui un comune non intenda avvalersi della misura, la quota ad esso spettante rimane comunque in gestione all’Ambito secondo le modalità che lo stesso determina;

RITENUTO di stabilire che le spese ammissibili sono riferibili ad attività svolte nel periodo temporale che va dalla data di approvazione della DGR n. 1240 del 14 settembre 2021 sino al 28 febbraio 2023;

RICHIAMATI

  • il decreto del M.L.P.S., di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020 laddove si dispone che a decorrere dal 2021, la rendicontazione dovrà essere effettuata nella sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali (SIOSS), da parte degli Ambiti territoriali dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, fatta salva la facoltà della Regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli Ambiti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019.
  • il decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021 laddove, all’art. 3, comma 3, si stabilisce che eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte, da parte della Regione e degli Ambiti, entro la successiva erogazione.

RITENUTO di disporre che eventuali risorse non utilizzate da parte degli Ambiti, evidenziate in sede di rendicontazione finale e comunque non esposte entro la successiva erogazione, come sopra riportato, saranno oggetto di recupero.

RITENUTO

  • che nelle more della piena operatività del SIOSS per la rendicontazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, si riportano nell’Allegato B, parte integrante e necessaria del presente atto, le modalità di rendicontazione delle risorse in oggetto, modalità che dovranno armonizzarsi con la procedura prevista dal SIOSS; 
  • di acquisire una relazione intermedia delle attività poste in essere e di monitoraggio intermedio delle spese sostenute entro la data del 31 luglio 2022 attraverso la piattaforma SILS;

inoltre di acquisire una relazione finale delle attività poste in essere e la rendicontazione finale delle spese sostenute entro la data del 31 marzo 2023 attraverso la piattaforma SILS, salvo diverse disposizioni determinate da una necessaria armonizzazione con la procedura SIOSS sopra richiamata;

DATO ATTO

  • che la spesa di cui al presente atto è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e la copertura dell’obbligazione è assicurata dall’accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR n. 45 del 14/04/2021 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 –art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;
  • che le obbligazioni, di natura non commerciale, con cui si dispongono gli impegni con il presente atto sono giuridicamente perfezionati ed esigibili nell’esercizio 2021; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del P.d.C.;
  • che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto è ricompresa nell’obiettivo 12.04.03 “Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale” del D.E.F.R. 2021-2023;

VISTI 

il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 147 del 2017;

il Decreto del M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. del 19 novembre 2020;

la L.R. n. 39/2001; n. 54/2012 e n. 41/2020;

il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

la DGR. n. 1504/2018; n. 1240/2021 e n. 30/2021;

il DDR 45/2021 e 54/2021;

la documentazione agli atti;

decreta

  1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
  1. di dover ripartire, assegnare e impegnare l’importo complessivo di euro 8.200.000,00, a favore degli Enti e per gli importi indicati nell’Allegato A, per le misure sopra citate, a valere sullo stanziamento del capitolo 103383 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità, Art. 2 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con la seguente classificazione:

- euro 7.597.818,78 - P.d.C. U.1.04.01.02.003 - “Trasferimenti correnti a Comuni”;

- euro 430.349,06 - P.d.C. U.1.04.01.02.005 - “Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni”;

- euro 171.832,16 - P.d.C. U.1.04.01.02.011 - “Trasferimenti correnti ad Aziende Sanitarie n.a.c.”;

come da all.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

  1. di liquidare l’intero ammontare, come riportato in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto, ad esecutività del medesimo;
  1. di approvare l’Allegato B, parte integrante e necessaria del presente atto, che contiene le modalità di rendicontazione delle risorse di cui al presente atto, modalità che dovranno armonizzarsi con la procedura prevista dal SIOSS, non appena operativa, per la rendicontazione del Fondo nazionale politiche sociali; 
  1. di acquisire una relazione intermedia delle attività poste in essere e di monitoraggio intermedio delle spese sostenute entro la data del 31 luglio 2022 attraverso la piattaforma SILS;
  1. di acquisire una relazione finale delle attività poste in essere e la rendicontazione finale delle spese sostenute entro la data del 31 marzo 2023, attraverso la piattaforma SILS, salvo diverse disposizioni determinate da una necessaria armonizzazione con la procedura SIOSS sopra richiamata;
  1. di stabilire che non è prevista nessuna quota di cofinanziamento e nel caso un comune non intenda avvalersi della misura, la quota ad esso spettante rimane in gestione all’Ambito secondo modalità predisposte dallo stesso;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e la copertura dell’obbligazione è assicurata dall’accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR n. 45 del 14/04/2021 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 –art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;
  1. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, con cui si dispongono gli impegni con il presente atto sono giuridicamente perfezionati ed esigibili nell’esercizio 2021; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura è assicurata sino al V° livello del P.d.C.;
  1. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto è ricompresa nell’obiettivo 12.04.03 “Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale” del D.E.F.R. 2021-2023;
  1. la trasmissione del presente provvedimento agli Enti capofila, di cui all’Allegato A, anche ai fini di cui al D.lgs 118/2011, art. 56, comma 7;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni degli interessati;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

72_Allegato_A_DDR_72_19-10-2021_462558.pdf
72_Allegato_B_DDR_72_19-10-2021_462558.pdf

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