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Bur n. 140 del 22 ottobre 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 391 del 13 ottobre 2021

Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari: case per vacanze (art. 31 della L.r. n. 11 del 2013 s.m.i. e DGR n. 419 del 31 marzo 2015 s.m.i.. Revoca del Decreto n. 27 del 15 giugno 2016.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari case per vacanze e si revoca il precedente modello regionale del simbolo distintivo della classificazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive, ivi comprese quelle complementari, quali le case per vacanze, così come definite dall’articolo 27 della citata l.r.;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce: “il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast.” che successivamente è stata modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 498/2016, 780/2016 e n. 989/2018;

CONSIDERATO CHE

- con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato A, articolo 10 “Simboli distintivi delle strutture complementari”, sono state approvate le direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive complementari, tra le quali sono comprese le case per vacanze;

- le strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013 e s.m.i, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dell'abrogato comma 7 dell'articolo 50 della l.r. n. 11/2013 s.m.i. e dell'articolo 11 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015 s.m.i., tutte le case per vacanze sia quelle di nuova apertura, sia quelle regolarmente esercitate come strutture ricettive turistiche extralberghiere in vigenza della l.r. n. 33/2002, devono essere classificate in conformità alla citata DGR;

- in particolare le seguenti tipologie di strutture ricettive quali: case per ferie, centri vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, foresterie per turisti già regolarmente esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002 devono classificarsi come case per vacanze in conformità alla citata DGR;

- nel punto n. 10 del deliberato della citata DGR n. 419/2015 s.m.i. si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva complementare “case per vacanze”;

DATO ATTO CHE

- sul Bur n. 61 del 24 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 27 del 15 giugno 2016: “Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare "case per vacanze" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2016)”;

- con Deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2017, pubblicata nel BUR n. 4 del 9.1.2018, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il Marchio turistico regionale sostituendo il pay-off "Tra la terra e il cielo"con il pay-off "The Land of Venice" autorizzandone, al contempo, la registrazione;

- attualmente il citato simbolo distintivo delle strutture ricettive “case per vacanze” riporta nell'angolo inferiore sinistro il marchio turistico regionale con il pay-off "Tra la terra e il cielo" e, conseguentemente, non è aggiornato secondo le disposizioni introdotte dalla suddetta deliberazione n. 2078/2017;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare, conseguentemente, il Decreto della Sezione Turismo n. 27 del 15 giugno 2016 in quanto non è conforme alle disposizioni di cui alla suddetta DGR n. 2078/2017;

- agevolare la lettura e la comprensione delle modifiche normative intervenute relativamente al modello del simbolo distintivo delle case per vacanze, in modo da consentire agli interessati di avere, nel presente Decreto, un unico testo coordinato ed aggiornato, con tutte le prescrizioni tecniche necessarie, per la realizzazione del simbolo distintivo delle case per vacanze;

- tutelare l’affidamento dei titolari di case per vacanze, che hanno già sostenuto le spese per realizzare la targa con il simbolo distintivo conforme alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 27 del 15 giugno 2016;

- confermare quindi la validità dei simboli distintivi delle case per vacanze, conformi ai modelli regionali di cui al citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 27 del 15 giugno 2016, con simboli già realizzati fino alla data di pubblicazione sul Bur del presente Decreto, a condizione che le case per vacanze siano dotate di classificazione ai sensi della DGR n. 419/2015 e s.m.i., corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

- adottare il suddetto nuovo simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato A) della DGR n. 419/2015 e s.m.i., con livello di classificazione da due a quattro leoni per la tipologia di struttura ricettiva complementare "case per vacanze", come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento - richiamando, per omogeneità di immagine, le forme ed i colori del simbolo distintivo delle case per vacanze, già approvato con il precedente Decreto n. 27/2016, escluso il pay-off ;

- ridurre le dimensioni del suddetto simbolo distintivo per motivi di economicità e semplificazione;

- approvare le seguenti nuove prescrizioni tecniche per aggiornare il modello regionale del simbolo distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari "case per vacanze" con il pay-off "The Land of Venice”, sostitutive di tutte le prescrizioni approvate con il precedente Decreto n. 27/2016 del Direttore della Sezione regionale Turismo:

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato A per la tipologia di struttura ricettiva “case per vacanze” sia realizzato in un cartello rettangolare con le seguenti prescrizioni:

- il simbolo è costituito da un letto visto di profilo, sovrastato da un cuscino a forma di ellisse in posizione obliqua;

- il suddetto simbolo, di colore bianco su fondo verde, è racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso bianco e verde;

- la specificazione della tipologia di struttura complementare, deve essere riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse con lettere scritte in maiuscolo: CASA VACANZA;

- nella parte inferiore dell’ellisse appaiono, di colore bianco all’interno di cerchi di colore rosso, i leoni alati veneziani, visti di profilo, in numero da due a quattro, corrispondente al livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 14 cm. di larghezza e 9 cm. di altezza inserita in un rettangolo di cm. 24 x 12,5 cm. con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e i leoni alati veneziani: rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità sia al manuale d’uso contenuto nell’Allegato D della DGR n. 418 del 31.3.2015, pubblicata sul BUR n. 38 del 17.4.2015 sia relativamente al nuovo pay-off cui alla citata DGR n. 2078/2017; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo "The Land of Venice", il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

DATO ATTO CHE

- in conformità alla tabella dell’art.1 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015, nella tipologia di struttura ricettiva “case per vacanze”, attualmente vigente secondo l’art. 27 della legge regionale n. 11 del 2013, possono rientrare le seguenti tipologie di strutture ricettive, già previste dall’abrogato art. 25 della l.r.n.33/2002: case per ferie, centri vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, foresterie per turisti;

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede per le “case per vacanze”, l’obbligo di specificazione della tipologia della suddetta struttura ricettiva complementare nella parte superiore dell’ellisse, da riportare in rosso con lettere maiuscole: CASA VACANZA;

CONSIDERATO CHE

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede, che per gli ostelli della gioventù, la specificazione della suddetta denominazione aggiuntiva/sostitutiva può essere riportata nella parte superiore dell'ellisse nel seguente modo con lettere scritte in maiuscolo: YOUTH HOSTEL oppure a scelta del gestore HOSTEL;

RITENUTO CHE

- la facoltà di utilizzare, in sostituzione delle parole CASA VACANZA nel simbolo distintivo della casa per vacanze le denominazioni YOUTH HOSTEL oppure HOSTEL, è attribuita alla scelta del titolare della struttura ricettiva classificata con la denominazione di ostello della gioventù, che però dovrà rispettare, nella parola scelta per il simbolo distintivo, le stesse dimensioni, caratteri e colori della scritta CASA VACANZA, come definita nel modello regionale, specificato nell’ Allegato A) al presente provvedimento;

CONSIDERATO

- il caso di una casa per vacanze situata in un appartamento all’interno di un edificio condominiale, ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza che impedisce di affiggere il simbolo distintivo della struttura ricettiva all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale;

RITENUTO CHE

- la finalità di informazione al turista sulla classificazione della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo distintivo all’esterno dell’ingresso dell’appartamento e che in ogni caso la porta di ingresso dell’appartamento non possa essere oggetto di divieti di affissioni condominiali, comunali o della Soprintendenza;

- il simbolo distintivo per la casa per vacanze va affisso sulla parete o sulla porta di ingresso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento, sito in un edificio condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale;

- il titolare della casa per vacanze con simbolo distintivo affisso all’esterno dell’ingresso dell’appartamento sito in un edificio condominiale, deve esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell’art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l’affissione del simbolo all’esterno dell’ingresso dell’edificio condominiale;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della casa per vacanze, fatte salve le deroghe sopra descritte, e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art.17, comma 1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari delle case per vacanze non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per tutte le case per vacanze classificate ai sensi della DGR n. 419/2105 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

- confermare, per il principio di tutela del legittimo affidamento, la validità del simbolo distintivo di casa per vacanze, conforme al modello regionale di cui al Decreto n. 27/2016, con i simboli già realizzati fino alla data di pubblicazione sul BUR del presente Decreto, a condizione che le case per vacanze siano dotate di classificazione ai sensi della DGR n. 419/2015 e s.m.i. corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

VISTI il D.lgs. n. 507/1993; la l. n. 241/1990; la l.r. n. 33/2002; la l.r. n. 11/2013; le DDGR n. 419/2015; n. 498/2016; n. 780/2016; n. 2078/2017; n. 989/2018; il Decreto della Direzione Turismo n. 27/2016;

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il proprio Decreto n. 27 del 15.06.2016;
     
  2. di disporre che l'efficacia della revoca del citato Decreto n. 27/2016 decorra dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
     
  3. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità dei simboli distintivi delle case per vacanze, già realizzati alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e conformi al modello regionale di cui al Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 27 del 15.06.2016 a condizione che le case per vacanze siano dotate di classificazione, ai sensi della DGR n. 419/2015 e s.m.i., corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;
     
  4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata alle case per vacanze, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento;
     
  5. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;
     
  6. di disporre, fatto salvo il caso di cui al n. 3, che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per tutte le case per vacanze ai sensi della DGR n. 419/2015 e s.m.i.;
     
  7. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015 e s.m.i., il simbolo distintivo della classificazione, fatte salve le deroghe descritte in premessa, deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della casa per vacanze e non costituisce messaggio pubblicitario;
     
  8. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall'imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993 art. 17, comma 1, lettera i);
     
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
     
  10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

391_Allegato_A_DDR_391_13-10-2021_460017.pdf

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