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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 17 giugno 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 27 maggio 2016

Disciplina delle strutture ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Deliberazione N. 24/CR del 7 aprile 2016.

Note per la trasparenza

Si provvede a modificare taluni elementi e requisiti dimensionali delle stanze degli ostelli della gioventù, alcuni servizi al turista in unità abitative ammobiliate ad uso turistico e la possibilità di operare la locazione turistica anche di una parte dell'alloggio.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" agli articoli 27 e seguenti individua le tipologie di strutture ricettive complementari negli alloggi turistici, nelle case per vacanze, nelle unità abitative ammobiliate ad uso turistico e nei bed and breakfast demandando poi alla Giunta regionale, con l'articolo 31, la determinazione dei requisiti e delle caratteristiche di dette strutture ricettive, e ciò al fine di poter intervenire con tempestività in caso di modificazioni che si rendessero necessarie alla luce dell'evoluzione della normativa e del mercato turistico.

Analogamente, l'articolo 29 della citata legge regionale n. 11/2013 ha disposto che la Giunta regionale definisca l'uso di denominazioni diverse delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge.

La Giunta regionale ha dato attuazione alle previsioni sopra riportate con deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015, una delibera "quadro" dei requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari, approvando altresì denominazioni aggiuntive o diverse delle strutture ricettive complementari e fornendo dei chiarimenti in materia di locazioni turistiche di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013.

Sulla base di tali disposizioni, gli operatori turistici che gestiscono strutture ricettive complementari hanno iniziato a svolgere le attività di classificazione; le associazioni di rappresentanza degli operatori hanno tuttavia segnalato, alla luce dell'evoluzione delle esigenze del mercato turistico, alcune difficoltà o proposte di miglioramento, nonché alcuni dubbi interpretativi che meritano di essere dipanati e chiariti.

Ciò era prevedibile in quanto la legge regionale n. 11/2013 ha introdotto l'obbligo della classificazione per tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche presenti in Veneto, e quindi estendendo per la prima volta in modo così definito tale obbligo non solo alle strutture ricettive alberghiere e a quelle all'aperto, ma anche alle strutture ricettive complementari un tempo codificate come extralberghiere.

Di seguito quindi si provvede ad individuare talune problematiche emerse nel corso della fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e a modificare ed integrare la deliberazione n. 419/2015 in modo da renderla più aderente alla realtà territoriale e cogliere quegli elementi di specificità e differenziazione che caratterizzano il variegato mondo del turismo veneto.

In particolare, le modifiche di cui trattasi, riguardano le case per vacanze (ostelli della gioventù, centri vacanze ragazzi e case per vacanze sociali) e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; è inoltre opportuno, con riferimento alle locazioni turistiche di cui all'articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013 e aderendo alla disciplina civilistica che regola le locazioni, ivi comprese quelle turistiche, dare atto della possibilità di dare in locazione anche solo una parte dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, va evidenziato quanto segue.

Per quanto riguarda le case per vacanze, in tutte le loro tipologie (Case per ferie, Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri soggiorno studi, Case per vacanze sociali), i punti n. 1 e n. 2 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015 prevedono:
 

 

locale comune per prima colazione / sala da pranzo

1

una sala di superficie complessiva di mq. 2 per ognuno dei primi 20 posti letto; la misura è aumentata di mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letti fino al quarantesimo e di ulteriori mq. 0,5 per ogni posto letto oltre il quarantesimo

2

una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 0,5 per ogni posto letto e comunque non inferiore a mq. 15


Si ritiene che - dato che spesso queste strutture hanno generalmente una capacità ricettiva elevata e quindi il moltiplicatore "mq 0,5 per ogni posto letto (p.l.) oltre il quarantesimo" determina superfici molto considerevoli - sia opportuno, fermi i rapporti mq/p.l., che il requisito dei suindicati punti n. 1 e n. 2 possa essere assolto anche con più sale e non con una soltanto.

Si propone pertanto di aggiungere ai punti n. 1 e n. 2 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015 la seguente nota 1-bis: "Fermi i rapporti mq/p.l. indicati dai punti n. 1 e n. 2, il requisito può essere assolto anche con più sale e non con una soltanto".

Per quanto riguarda gli ostelli della gioventù, la deliberazione n. 419/2015, all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato A, prevede la seguente denominazione aggiuntiva/sostitutiva della struttura ricettiva rientrante nella tipologia della casa per vacanze: "Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico".

Tale definizione, pur adeguata con riferimento ai 43 ostelli della gioventù nel Veneto gestiti da associazioni o da Comuni, risulta carente rispetto alle attuali dinamiche dell'offerta ricettiva del mercato europeo, perché impedisce l'utilizzo della denominazione di "ostello della gioventù" ad imprese con scopo di lucro. Pertanto, per un motivo di liberalizzazione dell'attività economica degli ostelli della gioventù e per una maggiore aderenza ai requisiti oggettivi dell'offerta turistica presente anche nel mercato europeo, si propone di riservare la denominazione di "ostello della gioventù" non solo in ragione del precedente criterio soggettivo, finalistico della qualifica di ente pubblico del soggetto gestore o dello scopo di promozione del turismo giovanile, e di consentire che tale struttura ricettiva possa essere gestita in forma imprenditoriale.

Inoltre, sempre con riferimento alla tipologia di offerta ricettiva degli ostelli, che prevalentemente si rivolge a clienti giovani, spesso di provenienza estera, che viaggiano spesso in gruppo o con scolaresche, si ritiene di consentire, solo per questa tipologia di offerta, per l'utilizzo dei letti a castello, purché siano soddisfatte tutte le sottoelencate prescrizioni, che si riassumono nella seguente tabella:
 

Posti

letto

dimensioni minime camera

(altezza minima: m 2,70)

letti sovrapposti

(a castello)

eventuali letti aggiuntivi

1

mq 08

no

2

mq 14

no

3

mq 20

a scelta del gestore

no

da 4 a 6

mq 20

no

7 o più

mc 9 per ciascun posto letto

no

 

1.      L'uso di letti a castello comporta l'obbligo della denominazione sostitutiva (Ostello per la gioventù / Youth hostel / Hostel);

2.      La prenotazione è effettuata per posto letto e non per camera.


Infatti - per assicurare che tale tipologia ricettiva sia conforme alle norme sulla tutela della salute del turista in rapporto alle metrature e cubature minime delle camere ed in coerenza con standard confrontabili di livello europeo o in uso in altre regioni italiane (ad esempio Regione Toscana - Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 52/R del 24 settembre 2013), nonché per tutelare l'affidamento e la trasparenza della offerta ricettiva - si ritiene di modificare, per i soli ostelli della gioventù, il requisito del punto 13 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015, relativo alle superfici minime delle camere con più di due posti letto (al netto dei bagni privati) e che prevede:
 

 

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE

al netto dei bagni privati

13

nelle camere con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di mq 6 per ogni ulteriore posto letto.


Nello specifico la modifica di cui trattasi sarà operata aggiungendo all'articolo 2 dell'allegato A della citata DGR 419/2015 il seguente comma 3 bis:

« Per i soli ostelli della gioventù, in deroga alla previsione del punto 13 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015, valgono le seguenti prescrizioni che vanno tutte congiuntamente rispettate:

a)      resta ferma la dimensione minima di mq 8 per le camere singole, di mq 14 per le camere doppie e di mq 20 per le camere triple;

b)     è temporaneamente consentito un letto aggiuntivo, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 25, comma 8, della L.R. 11/2013, esclusivamente nelle camere singole e doppie;

c)      il letto aggiuntivo non può essere un letto sovrapposto (a castello);

d)     nelle camere triple possono essere messi letti a castello, fino al massimo compatibile con il rapporto di mc 9 per ciascun posto letto (considerando la superficie minima di mq 20 e l'altezza minima di m 2,70, la cubatura minima è di mc 54, e dunque fino a 6 posti letto);

e)      nelle camere con più di 6 posti letto la dimensione minima è fissata in ragione di mc 9 per ciascun posto letto;

f)      l'uso di letti sovrapposti (a castello) comporta l'obbligo della denominazione sostitutiva che identifichi l'ostello come tale (Ostello per la gioventù / Youth hostel / Hostel);

g)     la prenotazione è effettuata per posto letto e non per camera.»

Per comodità degli operatori sarà anche aggiunta una nota (n. 1-ter) in corrispondenza ai requisiti
n. 11, 12 e 13 nell'Allegato C della deliberazione n. 419/2015 che rinvii al comma 3 bis di cui sopra.

Si precisa che resta fermo quanto già disposto per i B&B dall'Allegato E, nota 9, della deliberazione n. 419/2015, in ordine all'ammissibilità di letti sovrapposti solo nel caso di cameretta adibita esclusivamente all'utilizzo di bambini fino ad anni 14.

In forza dei due nuovi elementi (soggettivo e oggettivo) appena considerati, la dizione riportata nella deliberazione n. 419/2015, all'Allegato A, articolo 2, comma 3, viene integralmente sostituita dalla seguente dizione:

"Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze, dotata di letti sovrapposti (a castello) in una o più camere, ed il cui gestore può essere un'impresa o un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico".

Sempre nell'ambito delle "definizioni e denominazioni aggiuntive e sostitutive" di cui alla deliberazione n. 419/2015, Allegato A, articolo 2, comma 3 si osserva altresì che la dizione "casa per vacanze" comprende al suo interno, oltre all'ostello della gioventù, anche altre tipologie di casa per vacanze che sono contraddistinte dalla peculiarità della figura soggettiva del gestore che è caratterizzante per la stessa struttura, come ad esempio: casa per ferie, centro vacanze per ragazzi, casa religiosa di ospitalità, casa per vacanze sociali.

Anche in tali casi, per esigenze di liberalizzazione dell'attività economica e per una maggiore aderenza ai requisiti oggettivi dell'offerta turistica presente anche nel mercato europeo, si propone di concedere - a parte la casa religiosa di ospitalità - anche alla casa per ferie, al centro vacanze per ragazzi e alla casa per vacanze sociali la facoltà di gestione, alternativamente, sia a impresa, sia a associazione senza scopo di lucro, sia a ente pubblico, fermo restando che rimangono sempre valide le caratteristiche proprie di ciascuna denominazione di appartenenza.

Pertanto, come per la denominazione "ostello della gioventù", si propone, nella deliberazione n. 419/2015, Allegato A, articolo 2, comma 3, nell'ambito della denominazione "case per vacanze" di sostituire integralmente le dizioni relative a "Casa per ferie", "Centro vacanze per ragazzi", "Casa per vacanze sociali", nel modo seguente:

-     "Casa per ferie": casa per vacanze se il gestore è un'impresa con oggetto comprendente sia l'attività ricettiva sia altra attività economica oppure un'associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico";

-     "Centro vacanze per ragazzi": casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro, impresa o un ente pubblico e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;

-     "Casa per vacanze sociali": casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro, impresa o ente pubblico e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell'Allegato C nella sezione "Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva "casa per vacanze sociali".

Infine, per quanto riguarda le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, si segnala che nella pratica implementazione della deliberazione che disciplina la classificazione delle strutture ricettive complementari è stato indicato un problema per quanto riguarda la necessità di introdurre il requisito obbligatorio della lavatrice in tutte le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, classificate a due, tre, quattro e cinque leoni, come previsto nella deliberazione n. 419/2015, nell'Allegato D, al numero 51 dei requisiti di classificazione.

Il requisito è previsto per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico in quanto sono spesso caratterizzate da una permanenza dei turisti tendenzialmente di durata superiore a quella di altre tipologie di strutture ricettive e il prolungamento del pernottamento comporta l'esigenza, per i turisti, di lavare oltre la biancheria in dotazione dell'alloggio anche i propri indumenti e quindi questo giustifica la presenza della lavatrice come dotazione obbligatoria nelle suddette unità abitative.

Va peraltro precisato che tale requisito non sussistendo prima della delibera n. 419/2015 interviene ora su immobili con caratteristiche costruttive anche non recenti e con spazi degli appartamenti non sempre studiati per poter collocare adeguatamente la lavatrice per i turisti in ogni singolo appartamento.

Pertanto si ritiene opportuno venire incontro alle esigenze degli operatori turistici che si trovano in tale situazione, anche in considerazione di analoghe scelte operate da altre Regioni (ad esempio: Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015 che prevede l'inserimento della lavatrice per l'ospite "da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune o in alternativa fornitura di servizio lavanderia").

Pertanto, per gli edifici che risultano impossibilitati ad adeguarsi al requisito n. 51 Allegato D della DGR n. 419/2015, ovvero nel caso in cui l'adeguamento risulterebbe eccessivamente oneroso, per le strutture ricettive con una classificazione di due o tre leoni, si ritiene di proporre, per contemperare il rispetto della salute e del benessere dei turisti ospitati e le obiettive difficoltà per le strutture anzidette, per l'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico classificata a due e tre leoni che il requisito n. 51 "lavatrice e stendino per la biancheria" possa essere soddisfatto mediante una delle seguenti soluzioni:

•  installazione della lavatrice e stendino in ciascuna unità abitativa ad uso dell'ospite da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune in ciascuna unità abitativa qualora nella struttura ricettiva vi sia uno spazio adeguato a installare il suddetto elettrodomestico;

•  destinazione di un locale comune riservato ai turisti dello stesso stabile nel quale l'unità abitativa è ubicata, con l'installazione di una lavatrice per ogni 16 posti letto o frazione di 16 posti letto in unità abitative sprovviste di tale elettrodomestico, fermo restando l'obbligo dello stendino in ogni unità abitativa;

•  fornitura ai turisti,su richiesta e non più di una volta al giorno, di un celere servizio di lavatura dei loro indumenti e biancheria con restituzione degli stessi entro le 24 ore successive dalla consegna, fermo restando l'obbligo dello stendino in ogni unità abitativa.

Deve infine essere precisato che, nel caso in cui il servizio di lavatura degli indumenti e della biancheria non sia direttamente garantito dalla lavatrice nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico oppure dalla lavatrice in locale dello stesso stabile, lo stesso servizio dovrà essere ricompreso, quanto al costo, nel prezzo per il soggiorno nell'unità abitativa, trattandosi di un servizio fungibile rispetto alla lavatrice, che è e rimane un requisito obbligatorio per la tipologia di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico.

Si propone pertanto di inserire nella deliberazione n. 419/2015, Allegato D, in corrispondenza del requisito n. 51 la seguente nota 10 bis:

"Il titolare della unità abitativa ammobiliata ad uso turistico classificata a due o tre leoni, può sostituire tale requisito, purché senza costi aggiuntivi per il cliente, scegliendo una delle seguenti soluzioni:

•  installazione della lavatrice e stendino in ciascuna unità abitativa ad uso dell'ospite da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune in ciascuna unità abitativa (qualora nella struttura ricettiva vi sia uno spazio adeguato a installare il suddetto elettrodomestico);

•  destinazione di un locale comune riservato ai turisti nello stesso stabile nel quale l'unità abitativa è situata, con l'installazione di una lavatrice per ogni 16 posti letto o frazione di 16 posti letto in unità abitative sprovviste di tale elettrodomestico, fermo restando l'obbligo dello stendino in ogni unità abitativa;

•  fornitura ai turisti, su richiesta e non più di una volta al giorno, di un celere servizio di lavatura dei loro indumenti e biancheria con restituzione degli stessi entro le 24 ore successive dalla consegna".

Da ultimo, con riferimento agli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013 si evidenzia che, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 11/2013, è sorta l'esigenza di chiarire se essi riguardino sempre l'intera unità immobiliare in disponibilità del locatore, oppure se possano riguardare anche solo parti di tale unità immobiliare.

A tale proposito, bisogna ricordare che la legge regionale n. 11/2013 non può incidere sulla disciplina delle locazioni turistiche se non per adempimenti amministrativi particolari finalizzati alla sola disciplina del turismo, ma senza modificare l'istituto civilistico sottostante, per il quale vale la riserva di legge statale.

Ora, non risulta vigente alcuna norma di legge statale che vieti espressamente la locazione di una parte della unità immobiliare ai turisti e inoltre un eventuale divieto di locazione parziale apparirebbe anche in contrasto, dal punto di vista dell'interpretazione delle norme, con il criterio interpretativo previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, favorevole invece alla liberalizzazione delle attività economiche.

Inoltre, va specificato che anche nei contratti di locazione turistica vige il principio di autonomia contrattuale riconosciuto dall'articolo 1322 del codice civile, che dispone che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge" e quindi, mancando una norma che vieti espressamente la locazione turistica di una parte dell'alloggio, i contraenti possono liberamente determinare che il contratto di locazione turistica ai sensi dell'articolo 27 bis della LR 11/2013 abbia per oggetto solo una parte dell'unità immobiliare in disponibilità del locatore.

Questa interpretazione dell'oggetto del contratto di locazione turistica, riguardante sia gli alloggi sia le "porzioni degli stessi", trova riscontro anche nella recente legge della Regione Lombardia n. 27 del 1 ottobre 2015, che, tra le strutture ricettive, cita anche "gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)".

Per quanto sopra esposto e al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti nella prassi, si propone quindi di prevedere l'integrazione della deliberazione n. 419/2015, Allegato A, articolo 12, con il seguente comma 3 bis: "In un contratto di locazione turistica il locatore può dare in locazione anche solo una parte dell'alloggio di cui abbia la disponibilità".

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, della legge regionale n. 11 del 2013, è stata trasmessa alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 4 maggio 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998; il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTE la legge regionale del Veneto del 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"; la legge regionale della Lombardia n. 27 del 1 ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data il 4 maggio 2016 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013;

VISTI la deliberazione della Regione Veneto n. 419 del 31 marzo 2015; il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 52/R del 24 settembre 2013 ; il regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1.    di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, le seguenti modificazioni e integrazioni alla deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015, relative ai requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari;

2.    di aggiungere in corrispondenza dei requisiti n. 1 e 2 dell'Allegato C la seguente nota n. 1-bis "Fermi i rapporti mq/p.l. indicati dai punti n. 1 e n. 2, il requisito può essere assolto anche con più sale e non con una soltanto".

3.    di sostituire nella deliberazione n. 419/2015, all'allegato A, articolo 2, comma 3, le dizioni relative a "Ostello della gioventù/Youth hostel/Hostel", "Casa per ferie", "Centro vacanze per ragazzi", "Casa per vacanze sociali" con le seguenti:

•  "Ostello della gioventù /Youth hostel/Hostel: casa per vacanze, dotata di letti sovrapposti (a castello) in una o più camere, ed il cui gestore può essere un'impresa o un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico";

•  "Casa per ferie: casa per vacanze se il gestore è un'impresa con oggetto comprendente sia l'attività ricettiva sia altra attività economica oppure un'associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico";

•  "Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro, impresa o un ente pubblico e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;

•  "Casa per vacanze sociali: casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro, impresa o ente pubblico e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell'Allegato C nella sezione "Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva "casa per vacanze sociali";

4.    di inserire all'articolo 2 dell'allegato A alla deliberazione n. 491/2015, il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Per i soli ostelli della gioventù, in deroga alla previsione di cui al punto 13 dell'Allegato C alla deliberazione n. 419/2015, valgono le seguenti prescrizioni che vanno tutte congiuntamente rispettate:

a)   resta ferma la dimensione minima di mq. 8 per le camere singole, di mq. 14 per le camere doppie e di mq 20 per le camere triple;

b)   è temporaneamente consentito un letto aggiuntivo, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 25, comma 8, della legge regionale n. 11/2013, esclusivamente nelle camere singole e doppie;

c)   il letto aggiuntivo non può essere un letto sovrapposto (a castello);

d)   nelle camere triple possono essere messi letti a castello, fino al massimo compatibile con il rapporto di mc 9 per ciascun posto letto (considerando la superficie minima di mq 20 e l'altezza minima di m 2,70, la cubatura minima è di mc 54, e pertanto fino a 6 posti letto);

e)   nelle camere con più di 6 posti letto la dimensione minima è fissata in ragione di mc 9 per ciascun posto letto;

f)    l'uso di letti sovrapposti (a castello) comporta l'obbligo della denominazione sostitutiva che identifichi l'ostello come tale (Ostello per la gioventù/Youth hostel/Hostel);

g)   la prenotazione è effettuata per posto letto e non per camera";

5.    di inserire all'Allegato C in corrispondenza ai requisiti n. 11, 12 e 13, la nota 1-ter con il seguente contenuto: "per gli ostelli si applicano le prescrizioni del comma 3 bis dell'articolo 2 dell'Allegato A";

6.    di inserire nell'Allegato D della deliberazione della Giunta regionale n. 419/2015, in corrispondenza del requisito n. 51, la seguente nota 10 bis:

"Il titolare della unità abitativa ammobiliata ad uso turistico classificata a due o tre leoni, può sostituire tale requisito, purché senza costi aggiuntivi per il cliente, scegliendo una delle seguenti soluzioni:

•   installazione della lavatrice e stendino in ciascuna unità abitativa ad uso dell'ospite da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune in ciascuna unità abitativa (qualora nella struttura ricettiva vi sia uno spazio adeguato a installare il suddetto elettrodomestico);

•   destinazione di un locale comune riservato ai turisti nello stesso stabile nel quale l'unità abitativa è situata, con l'installazione di una lavatrice per ogni 16 posti letto o frazione di 16 posti letto in unità abitative sprovviste di tale elettrodomestico, fermo restando l'obbligo dello stendino in ogni unità abitativa;

•   fornitura ai turisti, su richiesta e non più di una volta al giorno, di un celere servizio di lavatura dei loro indumenti e biancheria con restituzione degli stessi entro le 24 ore successive dalla consegna";

7.    di inserire all'articolo 12 dell'allegato A della deliberazione n. 419/2015 il seguente comma 3 bis:

"3 bis In un contratto di locazione turistica il locatore può dare in locazione anche solo una parte dell'alloggio di cui abbia la disponibilità";

8.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

9.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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