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Bur n. 118 del 31 agosto 2021


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 31 del 21 luglio 2021

"Associazione Amici Insieme - Onlus", con sede legale in Venezia - Mestre. Istanza di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di approvazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene negata l’approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 115.029 del 27 ottobre 2020.

Il Direttore

 Premesso che:

  • con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 14/41.03 – D dell’ 11 marzo 2002 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla “Associazione Amici Insieme - ONLUS”, con sede legale in Venezia - Mestre, costituita con atto a rogito del dott. Mario Faotto, notaio in Venezia - Mestre, rep. n. 69.318 del 3 febbraio 1989 e approvato il relativo statuto di cui all’atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia – Mestre, del 22 novembre 2001, rep. n. 82529; 
  • con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 104 del 27 giugno 2014 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dall’ Associazione in data 19 dicembre 2013, come da atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia – Mestre, rep. n. 131472 stessa data;
  •  in data 27 ottobre 2020, l’Assemblea dell’Associazione, così come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 115.029 stessa data, approvava talune modifiche statutarie in adeguamento al D.L.vo n. 117 del 2017 e s.m.i.; 
  • con documentata istanza del 22 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 29 marzo 2021, successivamente integrata in data 12 aprile 2021, il legale rappresentante dell’Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea dell’Associazione in data 27 ottobre 2020;
  •  con nota del 16 aprile 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all’Associazione l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • con successiva nota della scrivente Direzione dell’ 8 giugno 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i, accertato che nell’atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore per gli enti iscritti nell’ Anagrafe Unica delle Onlus, l’Ente non risultava riportare nella denominazione tale qualificazione, il procedimento amministrativo veniva sospeso per 30 giorni allo scopo di consentire all’Ente di produrre la copia autentica registrata di un atto pubblico notarile dal quale risultasse il reinserimento nella denominazione dell’acronimo Onlus ovvero di un atto pubblico notarile adeguatamente modificato; nella stessa nota l’Ente veniva, altresì, invitato a verificare presso l’Agenzia delle Entrate l’adeguatezza delle modifiche introdotte alla disciplina propria delle Onlus e alle disposizioni per esse previste dal D.L.vo 117 del 2017;
  • con nota del 9 luglio 2021 la scrivente Direzione, non avendo l’Associazione dato riscontro nei termini alla nota di cui al punto precedente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990 e s.m.i., il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, dando il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per comunicare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
  • nel termine stabilito dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non perveniva agli scriventi Uffici comunicazione alcuna da parte dell’Associazione;

Considerato che:

  • per quanto esposto in premessa non può essere accolta l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029;

Tutto ciò premesso e considerato:

  • VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 14/41.03 – D dell’ 11 marzo 2002; 
  • VISTO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 104 del 27 giugno 2014; 
  • VISTO l’atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep. n. 115.029;
  • VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell’Ente del 22 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 29 marzo 2021, prot. reg. n. 142508 del 30 marzo 2021, successivamente integrata in data 12 aprile 2021, prot. reg. n. 166262 stessa data;
  • VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 175817 del 16 aprile 2021;
  • VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 260419 dell’ 8 giugno 2021;
  •  VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 310321 del 9 luglio 2021;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
  • VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;

RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, del 27 ottobre 2020, rep n. 115.029, non può essere accolta;

decreta

  1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie adottate in data 27 ottobre 2020 dall’ “Associazione Amici Insieme – Onlus”, con sede legale in Venezia – Mestre, C.F. n. 90020670270, di cui all’ atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep n. 115.029 stessa data;
  1. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  1.  di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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