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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 10 del 4 giugno 2019
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive. Approvazione di bandi e determinazione in ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell’Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;
Dato atto che a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile con note commissariali prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
Considerato che, per quanto concerne le entrate e le uscite delle risorse finanziarie:
Con riferimento alle risorse finanziarie, dato atto che il provvedimento in argomento non dà luogo ad impegno ma dispone in ordine unicamente all’approvazione di bandi riferendosi alle somme accantonate a tale scopo: si rinvia, pertanto, per il quadro economico all’allegato A) della O.C. n. 9 del 22 maggio 2019.
Dato atto in particolare che:
Considerato che:
Vista la nota prot. n. 178512 del 7 maggio 2019 con la quale, il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con l’Ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha definito parte delle competenze attribuite, dettagliando le funzioni da svolgere con riferimento alle diverse fasi, dall’istruttoria alla liquidazione della spesa assunta in relazione ai contributi in esame;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta proposta a parziale modifica della precedente O.C. n. 6/2019, nominando soggetto attuatore per le attività di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (soggetti privati) il dott. Gianluca Fregolent Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vice Direttore dell’Area Sviluppo Economico in luogo della dott.ssa Giorgia Vidotti – Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, con riferimento alle attività fino ad ora svolte nonché alle attività che saranno attribuite con il presente provvedimento;
Considerato che gli artt. 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n. 79 del 3 aprile 2019, prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all’art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 provvedano sulla base di proprio provvedimenti, secondo criteri e modalità di cui al medesimo D.P.C.M., a finanziare gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25 comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, per gli importi massimi definiti dal medesimo decreto;
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso
a) per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all’aumento della resilienza delle strutture di proprietà privata:
I. all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
II. all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5 se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) , è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all’art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;
c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, una percentuale:
i. fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
ii. fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso
a) per le domande di finanziamento riguardanti:
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.
a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:
i. identificare l’immobile danneggiato dall’evento calamitoso, indicandone l’indirizzo e i dati catastali(foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all’immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l’importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
d) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.
Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l’altro:
a) limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l’indicazione del numero dei vani catastali interessati;
b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
Considerato che
dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
Ritenuto ora necessario approvare i bandi di cui ai seguenti allegati
rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.
Considerato che l’art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all’art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 provvedano, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento.
Dato atto delle specifiche competenze dei diversi soggetti attuatori ed in particolare delle specifiche competenze di Avepa in materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune fattispecie, di garantire un controllo efficace delle rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli richiedenti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le cui competenze sono in capo ai Comuni.
Ritenuto
Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento: la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Considerato, infine, che è necessario procedere, altresì, alla definizione delle modalità di controllo a campione da parte dei seguenti Soggetti Attuatori stabilendo che tali controlli saranno effettuati nella misura minima del 10 % delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta come segue:
Bandi A, B e C, per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;
Bandi D ed E per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca e per i privati dai Comuni competenti per territorio in ragione delle verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni;
Visti
D I S P O N E
Art. 1 (Valore delle premesse)
Art. 2 (approvazione dei Bandi )
Art. 3 (Attività dei Soggetti Attuatori)
Art. 4 (Attività di controllo)
Art. 5 (Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
Art. 6 (Presentazione delle domande)
Art. 7 (Norme di rinvio)
Art. 8 (Ulteriori disposizioni)
Art. 9 (Pubblicazione)
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
(seguono allegati)
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