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Bur n. 63 del 14 giugno 2019


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Ordinanza n. 10 del 4 giugno 2019

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive. Approvazione di bandi e determinazione in ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
  • con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
  • con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;
  • con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell’Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

Dato atto che a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile con note commissariali prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

Considerato che, per quanto concerne le entrate e le uscite delle risorse finanziarie:

Con riferimento alle risorse finanziarie, dato atto che il provvedimento in argomento non dà luogo ad impegno ma dispone in ordine unicamente all’approvazione di bandi riferendosi alle somme accantonate a tale scopo: si rinvia, pertanto, per il quadro economico all’allegato A) della O.C. n. 9 del 22 maggio 2019.

Dato atto in particolare che:

  • gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all’ erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall’evento in argomento;
  • che i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

Considerato che:

  • gli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 6 del 2019 hanno individuato, come di seguito riportato, i soggetti attuatori per la realizzazione delle azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n. 79 serie generale del 3 aprile 2019:
  • dott.ssa Giorgia Vidotti – Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi per il “settore contributi ai soggetti privati e delle attività produttive esclusi i settori dell’a agricoltura e della pesca”;
  • dott. Fabrizio Stella Direttore di Avepa per il “settore rilievo e opere agricolo-forestale” e il settore dell’agricoltura e della pesca avvalendosi principalmente di AVEPA, delle strutture regionali competenti e dell’Agenzia veneta per il settore primario;

Vista la nota prot. n. 178512 del 7 maggio 2019 con la quale, il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con l’Ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha definito parte delle competenze attribuite, dettagliando le funzioni da svolgere con riferimento alle diverse fasi, dall’istruttoria alla liquidazione della spesa assunta in relazione ai contributi in esame;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta proposta a parziale modifica della precedente O.C. n. 6/2019, nominando soggetto attuatore per le attività di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (soggetti privati) il dott. Gianluca Fregolent Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vice Direttore dell’Area Sviluppo Economico in luogo della dott.ssa Giorgia Vidotti – Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, con riferimento alle attività fino ad ora svolte nonché alle attività che saranno attribuite con il presente provvedimento;

Considerato che gli artt. 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 pubblicato in G.U. n. 79 del 3 aprile 2019, prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all’art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 provvedano sulla base di proprio provvedimenti, secondo criteri e modalità di cui al medesimo D.P.C.M., a finanziare gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25 comma 2 lett. e) del d. lgs. n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, per gli importi massimi definiti dal medesimo decreto;

Considerato che:

  • per quanto riguarda gli edifici destinati ad abitazione l’art. 3 co. 2 del citato DPCM 27 febbraio 2019, prevede che i contributi siano destinati ad investimenti relativi a:

a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;

b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso;

d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso

Considerato che:

  • con riferimento ai contributi sopraccitati l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, i finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia estimativa e per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia e che le eventuali migliorie, specificamente evidenziate nella predetta perizia, siano in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento.
  • i finanziamenti possono essere concessi come di seguito indicato:

a) per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all’aumento della resilienza delle strutture di proprietà privata:

I. all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

II. all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5 se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) , è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all’art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;

c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all’art. 5, una percentuale:

i. fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;

ii. fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

  • Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro.
  • d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l’accesso al finanziamento e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
  • in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Considerato che:

  • con riferimento alle attività produttive l’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, i finanziamenti siano finalizzati:

a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;

b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso

Considerato che:

  • con riferimento ai contributi sopraccitati l’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato prevede che, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione dei contributi, per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti siano concessi limitatamente agli investimenti di cui all’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia e che siano riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia, escluse le eventuali migliorie che restano in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
  • I finanziamenti in esame sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:

a) per le domande di finanziamento riguardanti:

  1. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
  2. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all¿80% del limite massimo;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.

  • In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanzia-mento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Considerato che:

  • con riferimento a tutte le tipologie di contributo, l’art 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all’art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 definiscano, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo D.P.C.M. con le modalità ritenute più opportune, e determinando i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l’istruttoria delle domande di finanziamento che comunque dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni.
  • Per quanto riguarda le caratteristiche della perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest’ultimo, sotto la propria personale responsabilità, il citato D.P.C.M. prevede che la stessa debba almeno:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:

i. identificare l’immobile danneggiato dall’evento calamitoso, indicandone l’indirizzo e i dati catastali(foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

ii. descrivere i danni all’immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l’importo IVA;

iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;

v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;

vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile;

c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.

Oltre a questi elementi il DPCM prevede che la perizia asseverata debba contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l’altro:

a) limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l’indicazione del numero dei vani catastali interessati;

b) limitatamente alle attività economiche e produttive, l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

Considerato che

  • il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispone che la relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sia effettuata da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata dalla misura di Aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI;
  • il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
  • il Regolamento (UE) 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
  • il Regolamento (UE) 1388/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

dato atto che i soggetti attuatori hanno predisposto i Bandi per la concessione dei contributi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;

Ritenuto ora necessario approvare i bandi di cui ai seguenti allegati

  • Allegato A per le imprese del settore agricolo;
  • Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca ;
  • Allegato C per le imprese del settore foreste;
  • Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca;
  • Allegato E per i soggetti privati;

rinviando ai relativi avvisi la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.

Considerato che l’art 5 co. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 prevede che il Commissario delegato, ovvero i soggetti responsabili di cui all’art. 26 co. 1 del d. lgs. n. 1 del 2018 provvedano, con propri provvedimenti, sulla base delle perizie asseverate, a riconoscere i finanziamenti per gli interventi ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi indicati nel medesimo provvedimento.

Dato atto delle specifiche competenze dei diversi soggetti attuatori ed in particolare delle specifiche competenze di Avepa in materia di gestione delle attività agricole, nonché della necessità, per talune fattispecie, di garantire un controllo efficace delle rendicontazioni anche in relazione alle posizioni giuridiche dei singoli richiedenti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le cui competenze sono in capo ai Comuni.

Ritenuto

  • di stabilire le seguenti competenze dei Soggetti Attuatori, di cui alla precedente O.C. 1/2018 e 6/2019, come modificati in accoglimento di quanto proposto dal Soggetto attuatore coordinatore con la nota prot. n. 178512 del 7 maggio 2019 prevedendo che le attività di raccolta domande, istruttorie e determinazione del contributo ammissibile saranno svolte dai seguenti Soggetti Attuatori, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
  • Bandi A, B e C per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;
  • Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca dal Soggetto attuatore Dott.ssa Giorgia Vidotti.
  • Allegato E per i soggetti privati dal Soggetto Attuatore dott. Gianluca Fregolent.
  • di stabilire che per quanto riguarda l’attività di verifica delle rendicontazione e liquidazione dei contributi saranno svolte, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
  • Bandi A, B e C, per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;
  • Bandi D ed E per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca e per i soggetti privati i Comuni competenti per territorio in ragione delle verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni.
  • di stabilire che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno concludere le relative istruttorie nonché approvati, con apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

Dato atto, altresì di rinviare ad un successivo provvedimento: la determinazione delle intensità da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal D.P.C.M. del 27 febbraio 2019; l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili; la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Considerato, infine, che è necessario procedere, altresì, alla definizione delle modalità di controllo a campione da parte dei seguenti Soggetti Attuatori stabilendo che tali controlli saranno effettuati nella misura minima del 10 % delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta come segue:

Bandi A, B e C, per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;

Bandi D ed E per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca e per i privati dai Comuni competenti per territorio in ragione delle verifiche di tipo urbanistico ed edilizio proprie delle medesime amministrazioni;

Visti

  • il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • l’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
  • il D.P.C.M. del 27/02/2019
  • le precedenti Ordinanze Commissariali;

D I S P O N E

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(approvazione dei Bandi )

  1. Sono approvati i bandi di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, rinviando agli stessi le modalità ed i termini di presentazione delle domande:
  • Allegato A per le imprese del settore agricolo e forestale;
  • Allegato B per le imprese del settore acquacoltura e pesca;
  • Allegato C per le imprese del settore foreste;
  • Allegato D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca;
  • Allegato E per i soggetti privati;

Art. 3
(Attività dei Soggetti Attuatori)

  1. Sono attribuite ai Soggetti Attuatori di cui alla precedente O.C. 1/2018 e 6/2019, come modificati in accoglimento di quanto proposto dal Soggetto attuatore coordinatore con la nota prot n. 178512 del 7 maggio 2019, le attività di raccolta domande, istruttorie e determinazione del contributo ammissibile saranno svolte dai seguenti Soggetti Attuatori, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
  • Bandi A, B e C per le imprese del settore agricolo, forestale, e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;
  • Bando D per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca, dal Soggetto attuatore Dott.ssa Giorgia Vidotti.
  • Bando E per i soggetti privati dal Soggetto Attuatore dott. Gianluca Fregolent
  1. di stabilire che per quanto riguarda l’attività di verifica della rendicontazione e liquidazione dei contributi saranno svolte, avvalendosi delle rispettive Strutture tecniche, come segue:
  • Bandi A, B e D per le imprese del settore agricolo, forestale e acquacoltura e pesca dal Soggetto Attuatore dott. Fabrizio Stella;
  • Bandi D ed E per le imprese dei settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e della pesca e per i soggetti privati, dai Comuni competenti per territorio.
  1. di stabilire che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno concludere le relative istruttorie nonché approvati, con apposito decreto comprensivo della tabella sintetica degli importi massimi dei contributi ammessi e liquidabili, da trasmettere al Commissario delegato, per il successivo inoltro al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Art. 4
(A
ttività di controllo)

  1. I soggetti attuatori di cui all’art. 3 comma 2, in ragione delle competenze tecniche, urbanistiche ed edilizie proprie delle medesime amministrazioni, sono tenuti ad effettuare i controlli documentali, laddove necessario in sopralluogo, al fine di verificare la regolarità delle domande presentate in relazione ai danni effettivamente subiti.
  2. Il campione delle domande estratte per i controlli in loco e documentali dovrà essere nella misura minima del 10% delle domande pervenute e ritenute ammissibili, oltre che per tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta;

Art. 5
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

  1. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Comunicazioni in esenzione alla Commissione Europea dell’aiuto approvato con il presente provvedimento sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Foreste, di Pesca e di Attività Produttive altri settori;
  2. Ai sensi dei Regolamenti (UE) 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, le Relazioni sulla spesa relativa agli Aiuti di stato sono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Foreste, di Pesca e di Attività Produttive altri settori.

Art. 6
(P
resentazione delle domande)

  1. le domande dovranno essere presentate esclusivamente su piattaforma on line sui supporti e con le modalità specificatamente previste nei bandi di cui al precedente art. 2;
  2. le domande presentate successivamente alla scadenza prevista nei bandi sono considerate irricevibili e, pertanto, non potranno essere accolte.

Art. 7
(Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del Commissario delegato;
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019;
  3. Si rinvia ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle intensità dei contributi da assegnare nelle singole annualità, in relazione alla disponibilità delle risorse accantonate per l’esercizio 2019, nonché su quelle a valere sulle disponibilità di cui ai successivi esercizi come disposte dal DPCM 27 febbraio 2019, l’accantonamento delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi a seguito della quantificazione delle domande ammissibili e la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità speciale e del monitoraggio da svolgersi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 8
(
Ulteriori disposizioni)

  1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione allo svolgimento delle attività.

Art. 9
(P
ubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_395943.pdf
ALLEGATO_B_395943.pdf
ALLEGATO_C_395943.pdf
ALLEGATO_D_395943.pdf
ALLEGATO_E_395943.pdf

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