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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1420 del 11 novembre 2025
Determinazioni in merito all'accreditamento istituzionale a seguito dell'aggiornamento della programmazione dei posti per persone religiose non autosufficienti dei centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose di cui alla DGR n. 1258/2025. Approvazione dello schema di Avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame si procede all’approvazione dell’Avviso straordinario per l’accreditamento istituzionale dei posti per persone religiose non autosufficienti dei centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose per consentire l'adeguamento alla programmazione di cui alla DGR n. 1258/2025.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ha disciplinato la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La citata normativa regola la presenza, nel Sistema Sanitario Regionale, di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie funzionali agli indirizzi di programmazione regionale. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale è disciplinata dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002.
L’obiettivo del sistema di accreditamento è la promozione e lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, mediante un approccio orientato al miglioramento continuo, sotto il profilo tecnico-professionale e scientifico, assicurando efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità e appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1-quinquies la Regione del Veneto procede periodicamente, di norma con cadenza triennale, al rilascio dell’accreditamento istituzionale mediante pubblico avviso.
L’art. 19, comma 1-sexies della L.R. n. 22/2002 prevede che la Giunta regionale, in presenza di sopravvenute esigenze programmatorie, possa disporre l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento anche prima della scadenza del triennio.
Con Deliberazione n. 1258 del 14 ottobre 2025, adottata previa acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ha disposto l’aggiornamento della programmazione socio-sanitaria regionale dei posti per persone religiose non autosufficienti dei centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose, incaricando contestualmente la Direzione Programmazione e controllo SSR della pubblicazione, in via straordinaria, ad esecutività del citato provvedimento, di un avviso di rilascio ed estensione dell’accreditamento istituzionale dedicato esclusivamente alle strutture socio sanitarie per persone religiose non autosufficienti di cui all’Allegato A alla Deliberazione in parola.
In forza di quanto disposto con la DGR n. 1258/2025, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 19, comma 1-sexies della L.R. n. 22/2002, propone l'approvazione dello schema di Avviso straordinario di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’ambito di applicazione del presente Avviso straordinario è limitato a quanto indicato nella DGR n. 1258/2025 e non riguarda i procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, per i quali restano vigenti le disposizioni della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 8 del 30 gennaio 2025.
I soggetti già accreditati che dovranno adeguare la tipologia della propria capacità ricettiva ai sensi della programmazione regionale di cui alla DGR n. 1258/2025 senza aumento del numero complessivo di posti letto già accreditati, mediante trasformazioni di posti letto da anziani non autosufficienti religiosi ad anziani non autosufficienti non religiosi o viceversa, o mediante la riduzione di capacità ricettiva e i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale delle unità di offerta potranno per tali fattispecie formulare istanza in ogni momento, sulla base della disciplina attualmente in vigore e sono pertanto esclusi dall’allegato Avviso straordinario e di conseguenza non sono tenuti a presentare istanza.
In considerazione della recente pubblicazione della DGR n. 1258/2025, i termini per la presentazione delle istanze sono stabiliti in novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso straordinario di cui all'Allegato A nel Bollettino ufficiale della Regione.
Le istanze di accreditamento istituzionale presentate al di fuori dei termini previsti o non coerenti con il fabbisogno riportato all’Allegato A della DGR n. 1258/2025 saranno dichiarate improcedibili.
Si incarica la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'attuazione ed esecuzione del presente atto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avviso straordinario.
Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio o di estensione dell’accreditamento istituzionale, per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva, non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.mi. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 1258 del 14 ottobre 2025 “Aggiornamento della programmazione dei posti per persone religiose non autosufficienti dei centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose. Deliberazione/CR n. 110 del 2 settembre 2025”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 136 del 24 settembre 2025;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
(L'avviso di cui al punto 5 della presente deliberazione è pubblicato in parte terza del Bollettino ufficiale n. 157 del 28 novembre 2025, ndr)
(seguono allegati)
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