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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 01 luglio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 17 giugno 2025

Determinazioni in merito al rilascio ed estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Approvazione dello schema di Avviso per l'anno 2025. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Avviso per l’anno 2025 per la presentazione delle domande di rilascio ed estensione dell’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie. L’Avviso non si applica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8-ter ed 8-quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

La menzionata normativa regola la presenza nel Sistema Sanitario Regionale di erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.

L'obiettivo è quello di garantire la promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo di sempre più elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

La procedura per il rilascio ed estensione dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie è normata dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002.

Il procedimento, che prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero, si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE).

La CRITE si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 della L.R. n. 48/2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere della competente Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. Per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento istituzionale la Giunta regionale acquisisce il previo parere della Commissione consiliare competente.

In tale contesto normativo, la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale ha condotto specifici approfondimenti in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e la Direzione Programmazione Sanitaria allo scopo di attuare una ricognizione del fabbisogno socio-sanitario e sanitario al fine di determinare l'ambito dell'Avviso per la presentazione delle istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale valevole per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Tutto ciò premesso, essendo intercorso il triennio previsto dall’art. 19, comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2002, col presente provvedimento si propongono le seguenti determinazioni per l'anno 2025, in merito all'Avviso per la presentazione delle istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale valevole per le strutture sanitarie e socio-sanitarie non applicabile agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L’Avviso, come meglio dettagliato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rivolto ai soggetti erogatori di seguito elencati:

Ambito sanitario

  • erogatori di prestazioni in regime ambulatoriale;
  • erogatori di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (per il solo territorio dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti);
  • erogatori di prestazioni di cure domiciliari;
  • erogatori di prestazioni di cure palliative domiciliari;
  • strutture intermedie (Unità Riabilitative Territoriali, Ospedali di Comunità e Hospice);
  • unità di offerta rientranti nell'ambito della salute mentale.

Ambito socio-sanitario

Area anziani:

  • strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti;
  • strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti.

Area persone con disabilità:

  • strutture residenziali per persone con disabilità;
  • strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Area minori:

  • strutture residenziali per minori;
  • strutture semiresidenziali per minori.

Area Dipendenze:

  • strutture territoriali;
  • strutture di pronta accoglienza;
  • strutture ambulatoriali;
  • strutture semiresidenziali;
  • strutture residenziali.

Si propone che le istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale siano presentate entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui all’Allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul Portale Salute della Regione.

Le istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale ricomprendono le seguenti fattispecie:

  • istanze di rilascio dell’accreditamento istituzionale presentate da nuovi soggetti di strutture sanitarie e socio-sanitarie non accreditate col SSR;
  • istanze di estensione dell’accreditamento istituzionale presentate da soggetti già titolari di accreditamento istituzionale volte ad ottenere l’accreditamento istituzionale di nuove funzioni, di nuove unità di offerta e/o di nuove sedi operative, di ampliamento della capacità ricettiva e istanze di trasformazione/variazione di livello assistenziale.

L’Avviso dispone in particolare in merito all’ambito di applicazione, strettamente limitato ai settori meglio specificati e non concerne procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

L'accreditamento istituzionale verrà rilasciato secondo la procedura prevista dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 e in presenza delle condizioni di cui all’art. 16 comma 1 della L.R.  n. 22/2002.

Infine, si ricorda che l’esistenza di situazioni di incompatibilità, in particolare con riferimento a quelle relative al  personale medico operante nelle strutture, preclude il rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. n. 662/1996 secondo cui “Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2002, propone l’approvazione dello schema di Avviso di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al rilascio e alla estensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2025. L’Avviso non si applica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2002, lo schema di Avviso relativo al rilascio e all’estensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2025, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che le domande di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2025 presentate al di fuori dei termini e delle modalità previste dall’Avviso di cui all’Allegato A saranno dichiarate improcedibili;
  4. di precisare che l’ambito di applicazione del presente Avviso è strettamente limitato ai settori specificati nell’Allegato A;
  5. di stabilire che il citato Avviso non si applica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  6. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'Avviso del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_663_25_AllegatoA_559151.pdf

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