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REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale. Avviso per la presentazione delle domande di rilascio e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie per l'anno 2025.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AREA SANITA’ E SOCIALE
PREMESSO che la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 ter e 8 quater del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
CONSIDERATO che l’articolo 19 della L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la procedura per il rilascio dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie prevedendo che il procedimento prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero, previo parere della Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) e si conclude con provvedimento della Giunta regionale;
RILEVATO che la Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 48/2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere della competente Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. Per la sola procedura di rilascio dell’accreditamento istituzionale la Giunta regionale acquisisce il previo parere della commissione consiliare competente.
DATO ATTO che l’articolo 19 quinquies della legge regionale n. 22/2002 stabilisce che le istanze di rilascio di accreditamento sono presentate con cadenza triennale a seguito di Avviso approvato dalla Giunta regionale;
VISTA la DGR n. 663 del 17 giugno 2025 che ha approvato lo schema di Avviso per il rilascio e l’estensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2025, stabilendo che le istanze siano presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul Portale Salute della Regione – ed entro 30 giorni dalla pubblicazione stessa;
RITENUTO di dover, quindi, provvedere alla pubblicazione dell’Avviso per la proposizione delle domande di rilascio e dell’estensione dell'accreditamento istituzionale per l’anno 2025 riferite a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie esclusi gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
RENDE NOTO
1. che per i soggetti interessati alla presentazione delle domande di rilascio e dell’estensione dell’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie per l’anno 2025, il termine iniziale di presentazione delle istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale è stabilito nella data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione;
2. che le istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale siano presentate entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui all’Allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul Portale Salute della Regione;
3. che il procedimento di rilascio ed estensione dell’accreditamento istituzionale è rivolto ai soggetti erogatori, esclusi gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui alle prestazioni/strutture/unità di offerta di seguito elencate esclusivamente ricadenti nel bacino territoriale delle Aziende ULSS specificate:
Ambito sanitario
Tipologia
Ambito
Erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale
Tutte le Aziende ULSS
Erogatori di prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Erogatori di prestazioni di cure domiciliari
Erogatori di prestazioni di cure palliative domiciliari
Unità di offerta rientranti nell’ambito della salute mentale
Ospedale di Comunità
Azienda ULSS n. 3 Serenissima Azienda ULSS n. 6 Euganea
Unità Riabilitativa Territoriale
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Hospice
Ambito socio-sanitario Area Anziani
Strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti
Strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti
Area persone con disabilità
Strutture residenziali per persone con disabilità
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana Azienda ULSS n. 3 Serenissima Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale Azienda ULSS n. 5 Polesana Azienda ULSS n. 6 Euganea Azienda ULSS n. 7 Pedemontana Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Strutture semiresidenziali per persone con disabilità
Area Minori
Strutture residenziali per minori
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana Azienda ULSS n. 3 Serenissima Azienda ULSS n. 5 Polesana Azienda ULSS n. 6 Euganea Azienda ULSS n. 7 Pedemontana Azienda ULSS n. 8 Berica Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Strutture semiresidenziali per minori
Area Dipendenze
Aulss
Unità di offerta rientranti nell’ambito della cura delle dipendenze
4. che le istanze presentate al di fuori della previsione di cui alle precedenti tabelle saranno dichiarate improcedibili;
5. che le istanze di rilascio e di estensione dell’accreditamento istituzionale comprendono le seguenti fattispecie:
6. che l’invio della domanda deve avvenire esclusivamente via posta elettronica certificata (Pec - ID) secondo le modalità tecniche reperibili alla pagina web https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
Non potranno essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda. La domanda dovrà essere indirizzata a:
Al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e, per conoscenza,
Al Direttore Generale dell’Azienda ULSS (ove insistono le sedi operative che erogano le funzioni oggetto di richiesta di accreditamento). Al Direttore Generale dell’Azienda Zero
protocollo.azero@pecveneto.it
7. che la domanda dovrà essere sottoscritta in forma autografa o, in alternativa, firma digitale dal legale rappresentante, pena l’irricevibilità, e inviata, completa in ogni suo elemento e allegato;
8. che è fatta salva l’eventualità di procedere a specifiche integrazioni della domanda anche in caso di modifiche sostanziali che siano successivamente intervenute rispetto a quanto già dichiarato e trasmesso;
9. che la trasmissione della domanda sarà considerata completa se corredata di tutti gli allegati documenti richiesti secondo le modalità tecniche reperibili alla pagina web https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
come da seguente elenco:
01) domanda di rilascio o di estensione dell’accreditamento istituzionale (Modello A);
02) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza di incompatibilità (Modello B);
03) autocertificazione comunicazione antimafia (Modello C);
04) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Modello D);
05) organigramma della struttura (forma libera);
06) elenco dotazione organica del personale operante e dei soci con l’indicazione esatta delle generalità e del codice fiscale (format proposto);
07) copia del documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità non autenticata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
08) relazione sintetica di presentazione della struttura (forma libera, ad esempio: carta dei servizi che espliciti: missione, popolazione/bacino d’utenza, tipologia delle prestazioni);
09) indicatori di attività e di risultato;
10) provvedimento di accreditamento istituzionale in corso di validità, qualora presente;
11) autorizzazione all’esercizio in corso di validità. Qualora il provvedimento di autorizzazione all’esercizio sia in fase di rilascio, allegare attestazione della richiesta di autorizzazione all’esercizio tassativamente corredata dal provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, rilasciato dal Comune ove insiste la sede operativa;
12) liste di verifica dei requisiti generali di accreditamento compilate nella colonna riservata all’autovalutazione, timbrate, datate e siglate in ciascuna pagina (qualora ad esempio la struttura eroghi prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dovrà presentare i requisiti in continuità col provvedimento di autorizzazione all'esercizio vigente: ambulatorio ovvero poliambulatorio);
13) liste di verifica dei requisiti specifici per l’accreditamento timbrate, datate e siglate in ciascuna pagina (se previste);
10. che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche richieste dalla PEC dell’amministrazione come da indicazioni presenti sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
11. che la domanda - fatte salve le esenzioni di legge - andrà presentata in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo. A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25 giugno 2013, n. 147) di conversione del D.L. n. 43/2013, le misure dell'imposta fissa di bollo sono rideterminate in € 16,00 (riferimento art. 7-bis, comma 3 del D.L. n. 43/2013);
12. che gli oneri di accreditamento dovranno essere versati nei tempi e secondo le modalità comunicate all’accreditando da parte di Azienda Zero, a seguito della valutazione della procedibilità dell’istanza presentata;
13. che l’esistenza di situazioni di incompatibilità preclude il rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge n. 662/1996 secondo il quale: “Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”;
14. che il procedimento prenderà avvio il giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso. La durata del procedimento è fissata in 180 giorni ai sensi della DGR n. 231/2020;
15. che il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Programmazione e Controllo SSR;
16. che l’Amministrazione procedente effettuerà ai controlli a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
17. che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai sensi dell’informativa generale privacy consultabile al seguente link : https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.
18. che eventuali informazioni possono essere richieste all’Area Sanità e Sociale - riferimenti telefonici: 041/2791614 - 3505 - 3533 - 3514.
Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale Massimo Annicchiarico
(La Deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 17 giugno 2025 è pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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