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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 12 aprile 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 04 aprile 2024

Direttori amministrativi, Direttori sanitari, Direttori dei servizi socio-sanitari di Aziende ed Enti del SSR. Aggiornamento e approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene aggiornato e approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera dei Direttori amministrativi, dei Direttori sanitari e dei Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR. 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che integra il precedente, dettano disposizioni in materia di Aziende sanitarie e di organi di vertice delle medesime. L'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 dispone che il Direttore generale dell’Azienda o Ente del SSR nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il Direttore dei servizi socio-sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei da aggiornare con cadenza biennale, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione nominata dalla Regione.

Con DGR n. 571 del 9 maggio 2019 si è dato avvio alla procedura per la formazione dei nuovi elenchi di idonei all'incarico di Direttore amministrativo, di Direttore sanitario e di Direttore dei servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR, e la procedura si è conclusa con il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114/2019, cui hanno fatto seguito i Decreti n. 16/2021 e n. 57/2021 di aggiornamento degli elenchi in parola.

Da ultimo, con DGR n. 20 del 16 gennaio 2024 è stata avviata la procedura per la formazione di nuovi elenchi regionali di idonei, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 8 bis del Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale ha innalzato, fino al 31 dicembre 2025, a 68 anni il limite anagrafico per l’accesso all’elenco regionale di idonei all’incarico di Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore dei servizi socio-sanitari.

A conclusione della procedura di selezione attualmente in corso, verranno approvati gli elenchi degli idonei agli incarichi in parola mediante Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, e,  contestualmente, cesseranno di avere efficacia gli elenchi in corso approvati con i Decreti sopra menzionati. Tali elenchi, una volta formalizzati, saranno resi disponibili ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR a cui è demandata la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate in sede di candidatura, nonchè dell'osservanza di tutte le disposizioni che regolano gli incarichi dirigenziali di vertice ai fini dell’assegnazione dell’incarico.

Ai sensi dell'art. 3bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, e, per estensione, del Direttore dei servizi socio-sanitari è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile e stipulato dal Direttore generale dell’Azienda o Ente del SSR sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione.

Quanto alla figura di Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore dei servizi socio-sanitari, con DGR n. 211 del 24 febbraio 2021 è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d’opera per regolare il rapporto di lavoro con tali figure apicali il quale prevede che i suddetti incarichi abbiano durata di tre anni con possibilità di proroga dei medesimi incarichi di ulteriori due anni, sulla base del quale sono stati sottoscritti i relativi contratti di prestazione d’opera dei Direttori incaricati.

Come già disciplinato con DGR n. 168 del 20 febbraio 2024 per i Direttori generali, in mancanza di un'espressa clausola contrattuale in ordine alla tutela legale, si ritiene opportuno prevedere anche a favore dei Direttori amministrativi, dei Direttori sanitari e dei Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR del Veneto, quali figure direzionali apicali il cui rapporto, al pari del Direttore generale, è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d’opera, l’applicazione delle medesime disposizioni di cui all’art. 89 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, in materia di tutela legale, introducendo nello schema di contratto di prestazione d'opera la relativa previsione che avrà la seguente formulazione:

“Art. 5 Tutela legale

1. Nel caso in cui venga promosso, nei confronti del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari un procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni e dei compiti d’ufficio, si applica, a cura dell'Azienda e con oneri a carico della medesima, la disciplina prevista per i dipendenti regionali dall’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale i procedimenti penali avviati a proprio carico, anche se in fase di indagine, o sentenze di condanna penale intervenute in costanza di rapporto.”.

Per le motivazioni sopra esposte si propone, quindi, di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera - di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante - dei Direttori amministrativi, Direttori sanitari e Direttori socio-sanitari delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di Azienda Zero introducendo, rispetto allo schema di contratto tipo di cui alla DGR n. 211/2021, una nuova clausola relativa alla tutela legale. 

Inoltre, lo schema di contratto di prestazione d'opera di cui all'Allegato A al presente provvedimento risulta novellato in altre previsioni rispetto allo schema di cui alla DGR n. 211/2021, allo scopo di adeguarlo al mutato contesto normativo e ad esigenze organizzative rilevate in sede applicativa. 

Si dà atto che il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera di cui all'Allegato A troverà applicazione in caso di conferimento di nuovi incarichi Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore dei servizi socio-sanitari.

Quanto agli incarichi attualmente in corso, attesa la rilevanza della previsione relativa alla tutela legale come diciplinata dal presente provvedimento, si ritiene necessario adeguare i contratti in essere alla nuova clausola come sopra declinata tramite appendice ai contratti (addendum), da sottoscrivere da entrambe le parti contrattuali. Per tali fattispecie si dispone quindi l’approvazione dello schema di appendice ai contratti di prestazione d'opera (addendum) dei Direttori amministrativi, Direttori sanitari e Direttori socio-sanitari di Aziende ed Enti del SSR attualmente in carica, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, contenente la clausola relativa alla tutela legale come sopra esposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016

VISTA la legge regionale n. 12/1991

VISTA la legge regionale n. 56/1994

VISTO il DPCM n. 502/1995

VISTA la DGR n. 571/2019

VISTA la DGR n. 211/2021

VISTA la DGR n. 20/2024

VISTA la DGR n.168/2024

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera dei Direttori amministrativi, dei Direttori sanitari e dei Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende ed Enti del SSR di cui all’Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
  3. di stabilire che il nuovo schema di contratto troverà applicazione in caso di conferimento di nuovi incarichi di Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore dei servizi socio-sanitari di Aziende ed Enti del SSR;
  4. di disporre, quanto ai contratti di prestazione d’opera dei Direttori amministrativi, sanitari, dei servizi socio-sanitari in essere, l’adeguamento dei termini contrattuali relativi alla tutela legale, tramite appendice ai contratti (addendum), da sottoscrivere da entrambe le parti contrattuali con la seguente formulazione:

“Tutela legale

1. Nel caso in cui venga promosso, nei confronti del Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-  sanitari un procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile per fatti od atti  direttamente connessi all’espletamento delle funzioni e dei compiti d’ufficio, si applica, a cura dell'Azienda e con oneri a carico della medesima, la disciplina prevista per i dipendenti regionali dall’articolo 89 della legge  regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Direttore amministrativo/sanitario/dei servizi socio-sanitari si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale i procedimenti penali avviati a proprio carico, anche se in fase di indagine, o sentenze di condanna penale intervenute in costanza di rapporto.”.

  1. per la fattispecie di cui al punto 4, si dispone l’approvazione dello schema di appendice ai contratti di prestazione d'opera (addendum) dei Direttori amministrativi, dei Direttori sanitari e dei Direttori socio-  sanitari di Aziende ed Enti del SSR attualmente in carica, di cui all'Allegato B al presente provvedimento,  contenente la clausola relativa alla tutela legale nei termini di cui al punto 4;
  2. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente provvedimento;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_345_24_AllegatoA_527752.pdf
Dgr_345_24_AllegatoB_527752.pdf

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