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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 130 del 03 ottobre 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1128 del 19 settembre 2023

Approvazione dello standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" (settimo provvedimento). Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 605 del 19 maggio 2023.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva lo standard di produzione “Zootecnia da carne sostenibile”, a conclusione della procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2023/0315/I). Il progetto di standard di produzione, notificato alla Commissione europea, è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 19 maggio 2023. L’obbligo di eseguire la procedura d’informazione è previsto dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione (sinonimo: standard di produzione) della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L’articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 605 del 19 maggio 2023 la Giunta regionale ha approvato il progetto di standard di produzione “Zootecnia da carne sostenibile”, per l’applicazione nell’ambito del sistema di qualità QV.

Con nota prot. n. 278875 del 23 maggio 2023 la struttura regionale competente ha inviato il citato progetto di standard di produzione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. La Commissione ha ricevuto la notifica il 31/05/2023 e le ha assegnato il numero 2023/0315/I. 

Durante il periodo di differimento dell'efficacia della regola tecnica non sono state presentate osservazioni o pareri circostanziati, riguardanti il progetto di standard di produzione “Zootecnia da carne sostenibile” notificato, da parte della Commissione o di altri Stati membri.

Per concludere la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva si rende necessario approvare il testo definitivo dello standard di produzione “Zootecnia da carne sostenibile”, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Direzione Agroalimentare è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione;
  2. pubblicare il testo dello standard di produzione approvato con il presente provvedimento sul sito internet della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 “Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche” e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 19 maggio 2023;

VISTA la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 278875 del 23 maggio 2023;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente lo standard di produzione “Zootecnia da carne sostenibile” ai sensi della L.R. n. 12/2001;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1128_23_AllegatoA_512717.pdf

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