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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 09 agosto 2021
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Rimodulazione, proroga e rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.
Il presente provvedimento approva la rimodulazione, la proroga e il rifinanziamento della sperimentazione dell’Assegno per il lavoro. L’atto viene emanato in attuazione delle DGR 1332 del 16 settembre 2020 e n. 421 del 9 marzo 2021 relativamente alla realizzazione degli interventi sul Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 della legge 58/2019) a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020).
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con DGR n.1095 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro, una misura finalizzata a sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro.
A seguito del monitoraggio della misura con DGR n. 396 del 2 aprile 2019 è stato prorogato il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 introducendo delle modifiche relativamente alle nuove modalità di accesso, di ritiro, di gestione e di durata della misura.
Considerando l’andamento complessivo della misura, dal report di monitoraggio n. 12 del mese di Luglio 2021, presentato da Veneto Lavoro, si rileva che gli Assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego (CPI) del Veneto al 30 giugno 2021 sono complessivamente 65.748, di cui 13.464 rilasciati dai CPI della provincia di Padova (il 21% del totale), 12.968 da quelli di Verona (20%), 12.407 Treviso (19%), 12.136 Vicenza (18%), 9.323 Venezia (14%), 2.883 Rovigo (4%) e 2.567 Belluno (4%) ed il tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio dell’Assegno, che è subordinato alla verifica dei requisiti e al profiling del lavoratore da parte del CPI competente, è mediamente inferiore ai 10 giorni. In particolare, solo nel secondo trimestre del 2021 sono stati rilasciati oltre 5mila assegni per una media di circa 2 mila rilasci ogni mese.
Per quanto riguarda gli esiti occupazionali della misura, al 30 giugno 2021, i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari dell’Assegno per il Lavoro sono complessivamente 41.892, di cui una quota pari al 37% dei casi con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi.
Si ritiene importante rilevare che l’analisi longitudinale della platea dei destinatari dell’Assegno evidenzia che tale misura è stata richiesta e rilasciata dai Centri per l’Impiego entro i 120 giorni dal rilascio della DID (Dichiarazione Immediata di Disponibilità) da parte del lavoratore nel 39% dei casi, pari a 25.825 su 65.748; di questi, l’Assegno per il Lavoro è stato richiesto nel 66% dei casi entro il primo mese di rilascio della DID, pari a 17.295 su 25.825 assegni rilasciati. Inoltre, nei primi sei mesi dell’anno 2021, il tasso medio mensile degli assegni rilasciati dai CPI entro i 120 giorni dalla DID risulta in forte aumento, passando dal 38% del 2020 al 45%.
I CPI oltre a rilasciare l'Assegno per il lavoro erogano ai disoccupati specifici servizi di politica attiva nei primi 120 giorni dal rilascio della DID da parte dei lavoratori, quali, a titolo di esempio, l’orientamento di base e specialistico, il supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, l’avviamento a formazione e l’incontro domanda-offerta. Si segnalano, in particolare, alcuni dati relativi alle attività realizzate nell’ultimo anno: colloqui individuali: 80.492 in presenza e 99.020 a distanza, sessioni di orientamento di gruppo: circa 5.000 partecipanti, webinar denominati “Il lavoro al centro”: 15 erogati ed altri ancora in corso, numerose iniziative di IncontraLavoro anche dedicate a specifici settori ed infine attività di recruiting e orientamento alla formazione promosse dai CPI.
Alla luce dei dati relativi all’attivazione degli Assegni, dei servizi offerti dai CPI ai disoccupati nonché della recente inversione del trend occupazionale del mercato del lavoro regionale si ritiene necessario rimodulare la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro, definendo quale requisito di accesso un periodo di disoccupazione di almeno 120 giorni intervenendo nel seguente punto della Direttiva approvata con DGR n. 396/2019:
Riguardo ai destinatari si introduce il requisito dell’anzianità di disoccupazione di almeno 120 giorni, computata a decorrere dal rilascio della DID. Pertanto il primo capoverso del paragrafo è modificato come segue: “L’Assegno per il lavoro per l’accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni, disoccupati da almeno 120 giorni beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.”
La presente modifica avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Tenuto conto degli esiti positivi della misura e dell’esigenza di assicurare la continuità della presente iniziativa che ha coinvolto una platea significativa di destinatari favorendo l’aggiornamento delle competenze, l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, si propone di fissare la fine del periodo di sperimentazione alla data del 28 febbraio 2022.
Alla luce di quanto sopra esposto e dell’andamento della spesa, si propone altresì di aumentare la dotazione finanziaria, allocando ulteriori risorse di cui all'art. 44 della legge 58/2019, determinate a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e assegnate alla Regione del Veneto.
A favore di tale misura sono stati finora stanziati rispettivamente 52.000.000,00 di euro a valere sul POR-FSE 2014/2020 per gli anni 2018-2020 e, a far data dal 1° febbraio 2021, 20.000.000,00 di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Lo stanziamento integrativo proposto in parola è pari a Euro 8.200.000,00 a valere sul cap. n. 104222 “FSC – Accordo Regione – Ministro per il Sud e la Coesione – Azioni per il sostegno all’occupazione – Trasferimenti correnti /artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 – Del. CIPE 28/07/2020, n. 39” e nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa siano assunte a valere sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio finanziario 2021.
Si propone di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto. Con specifici e successivi decreti del Direttore della Direzione Lavoro saranno approvati i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli inerenti la copertura di flussi, l’assunzione degli impegni di spesa, l’eventuale variazione del loro cronoprogramma, nonché per la disposizione in merito allo svolgimento delle attività in modalità “a distanza” in relazione al protrarsi dello stato di emergenza per l’esercizio in sicurezza delle attività formative e di assistenza individuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
delibera
“L’Assegno per il lavoro per l’accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni, disoccupati da almeno 120 giorni beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.”;
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