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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 149 del 24 dicembre 2019


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1816 del 06 dicembre 2019

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2018. Art. 20, D.Lgs. 175/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione del Veneto al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 175/2016.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 175/2016 c.d. T.U. Madia (di seguito per brevità anche T.U.S.P.), ha codificato numerose disposizioni già intervenute nell’ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulle società partecipate da Amministrazioni pubbliche.

In particolare l’art. 24, comma 1, del suddetto Decreto rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, prevede che, entro il 30.09.2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso (ossia al 23.09.2016).  

In adempimento a tale disposto normativo la DGR 324/2017 ha approvato il proprio "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute al 23.09.2016".

L’art. 20, comma 4, T.U.S.P. rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all’esercizio di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione in cui evidenzino lo stato di attuazione dello stesso ed i relativi risultati conseguiti.

Al fine di adempiere a quanto sopra rappresentato è stata predisposta una “Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con DGR 1813/2018”, Allegato A.

Tale relazione contiene l’indicazione, per ciascuna società direttamente od indirettamente partecipata, dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale nel Piano di revisione ordinaria, giusta DGR 1813/2018.

Al riguardo, si propone alla Giunta regionale di approvare la suddetta relazione.

L’art. 20, D.Lgs. 175/2016 stabilisce altresì l’obbligo, gravante in capo alle Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni societarie, detenute sia direttamente che indirettamente, di provvedere ad effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento motivato, un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui esse detengono partecipazioni dirette e/o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 , tali “Piani di razionalizzazione ordinaria” debbono essere corredati di un’apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, laddove le Pubbliche Amministrazioni socie rilevino la presenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, in società:

  1. che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. rubricato “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”;
  2. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  7. per le quali sia necessario procedere alla loro aggregazione, a condizione che queste abbiano ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

Onde dare attuazione a tale disposto normativo si è provveduto alla redazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2018 (art. 20, D.Lgs.  175/2016)”, Allegato B.

Tale documento rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente piano di razionalizzazione ordinaria, giusta DGR 1813/2018, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti e rendicontati nell’Allegato A; il presente piano delinea, quindi, gli obiettivi di razionalizzazione proposti per ciascuna società direttamente o indirettamente partecipata dalla Regione  al 31.12.2018. L'Allegato B contiene altresì informazioni aggiornate sull’evoluzione dei processi di razionalizzazione in corso nel 2019, successivi all’adozione del precedente piano, avvenuta con la citata DGR 1813/2018; per tale motivo esso integra l’Allegato A della presente proposta di deliberazione, nell’illustrazione delle attività di razionalizzazione svolte.

Va rilevato che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:

  • all’impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziali;
  • alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;
  • alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale, ma dall’organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d’impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest’ultimo.

In merito, si propone alla Giunta regionale di procedere all’approvazione del “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2018 (art. 20, D.Lgs. 175/2016)”,  Allegato B.

Appare importante considerare come l’art. 26, D.Lgs. 175/2016 disponga la non applicabilità delle disposizioni contenute all’art. 4 del T.U.S.P. alle entità individuate dall’allegato A del Decreto suddetto, fra le quali sono elencate il “Gruppo Veneto Sviluppo” e il “Gruppo FVS S.G.R.” (FVS S.G.R. S.p.a. è detenuta interamente da Veneto Sviluppo S.p.a.).

Con particolare riferimento alle società partecipate da Veneto Sviluppo S.p.a., è da richiamare quanto già contenuto nelle DGR 324/2017 e  1813/2018, laddove si evidenziava come “L’art. 26, comma 2 D.Lgs. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”. Questo in quanto “l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni)".

L’intervento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. è assoggettato a regole stringenti che rinvengono la propria fonte nelle L.R. 47/1975 e 31/2003, nonché, sul piano istituzionale, a monte, nell’art. 61 dello Statuto regionale e, ovviamente a valle, nello statuto di Veneto Sviluppo medesima.

Esso rappresenta lo “strumento” e non già l’“obiettivo” attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività di sostegno al tessuto delle imprese venete: tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria “attività caratteristica” non sono riconducibili al piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20, D.Lgs. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell’ambito dell’esercizio di un’attività prevista dallo stesso T.U.S.P. e dell’inclusione del Gruppo Veneto Sviluppo nell’allegato A del T.U.S.P.

Nonostante l’esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall’art. 20, D.Lgs. 175/2016, appare opportuno, in questa sede, per ragioni di completezza e di esaustività, fornire, nell’Allegato C, una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d’investimento.

Si propone di prendere atto di quanto illustrato nell’Allegato C relativamente agli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d’investimento.

Inoltre, il piano di revisione straordinaria ex DGR 324/2017 prevedeva, in attuazione dell’art. 1, commi 611 e 612, L. 190/2014, un aggiornamento dei risparmi di spesa stimati per l’esercizio 2016 per ciascuna società direttamente partecipata; peraltro, in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, l’Amministrazione regionale, a partire dall’esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, ha fornito alle società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

 In merito, nell’Allegato A si riportano gli esiti del monitoraggio di tali obiettivi di contenimento dei costi assegnati nel 2018, e si rinnovano nell’Allegato B gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate nell’esercizio 2019, già confermati anche nel provvedimento di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati alle società a partecipazione maggioritaria, nella Nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR n. 163 del 29.11.2018).

Inoltre, si propone di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L.    90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014 alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 175/2016.

È importante considerare come il punto D – bis dell’art. 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”, del D.Lgs. 33/2013 preveda la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparentepresente nei siti delle Pubbliche Amministrazioni, dei provvedimenti in materia di razionalizzazione ordinaria.

Al riguardo appare opportuno proporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento una volta adottato.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54  “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la DGR 22.03.2017, n. 324 “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016”;

VISTA la DCR 29.11.2018, n. 163 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-2021”;

VISTA la DGR 04.12.2018, n. 1813 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31.12.2017. Art. 20, D.Lgs. 175/2016.”

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la “Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con DGR 1813/2018”, Allegato A;
  3. di approvare il “Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31.12.2018 (art. 20, D.Lgs. 175/2016)”, Allegato B;
  4. di prendere atto di quanto illustrato nell’Allegato C relativamente agli investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo S.p.a., i quali, essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d’investimento;
  5. di trasmettere il presente provvedimento e rendere disponibili le informazioni di cui allo stesso ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014 alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 175/2016;
  6. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, costituendo la pubblicazione del piano di razionalizzazione ordinaria obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

(seguono allegati)

Dgr_1816_19_AllegatoA_410030.pdf
Dgr_1816_19_AllegatoB_410030.pdf
Dgr_1816_19_AllegatoC_410030.pdf

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