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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 29 gennaio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2015 del 28 dicembre 2018

Aggiornamento dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e dei requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'Allegato D alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 e di cui all'Allegato D alla DGR n. 1732 del 7 novembre 2017. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento sono aggiornati, i requisiti minimi generali di autorizzazione all’esercizio e ulteriori requisiti generali di qualificazione per l’accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Il testo contenuto negli Allegati A e B del presente atto, sostituisce integralmente sia l’Allegato D alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002” sia l’Allegato D alla DGR n. 1732 del 7 novembre 2017“Guida all’applicazione dei Requisiti minimi generali di autorizzazione all’esercizio e ulteriori requisiti generali di qualificazione per l’accreditamento delle strutture sanitarie applicabili alle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio”.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002” sono stati recepiti i criteri, requisiti ed evidenze del Disciplinare Tecnico per l'accreditamento di cui all'Allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. n.32/CSR),

Con successiva DGR n. 1732 del 7 novembre 2017 “Guida all’applicazione dei Requisiti minimi generali di autorizzazione all’esercizio e ulteriori requisiti generali di qualificazione per l’accreditamento delle strutture sanitarie applicabili alle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio” è stata approvata la guida all’applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016

Alla luce della prima applicazione di tali requisiti è emersa l’esigenza di armonizzare i medesimi alla situazione attuale delle strutture. Al fine di formulare una prima proposta di aggiornamento in tal senso, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale ha istituito un gruppo di lavoro con nota prot. reg. 478488 del 15 novembre 2017. La proposta elaborata dal gruppo di lavoro, acquisita agli atti con nota prot. reg. n. 245843 del 28 giugno 2018, è stata valutata positivamente con alcuni aggiornamenti nella seduta dell’Organismo Tecnico Consultivo (di seguito OTC) del 13 settembre 2018. Detto OTC, ai sensi dell’art. dell’art 10 comma 2 della L.R. n 22/02,  ha il compito di individuare i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché i requisiti di qualificazione professionale e qualitativi per l'accreditamento istituzionale, delle strutture pubbliche e private, successivamente da approvare a cura della Giunta regionale, ai sensi dell’art 10 comma 2 della L.R. n 22/02.  Detta proposta, è stata oggetto di rielaborazione da parte di Azienda Zero, in un testo armonizzato con il sistema di requisiti vigente.

Alla luce di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione dell’aggiornamento dei requisiti generali vigenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, come da Allegato A che sostituisce integralmente l’Allegato D della DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002” e come da Allegato B che sostituisce integralmente l’Allegato D della DGR n. 1732 del 7 novembre 2017 “Guida all’applicazione dei Requisiti minimi generali di autorizzazione all’esercizio e ulteriori requisiti generali di qualificazione per l’accreditamento delle strutture sanitarie applicabili alle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE


UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 novembre 2001 “Nuove norme sulla programmazione”;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 “Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”;

VISTA la DGR  n. 1145 del 5 luglio 2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”;

VISTA la DGR n. 2636 del 30 dicembre 2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 “Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1732 “Adozione della guida all'applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016. L.R. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n 79 del 4 agosto 2016 e 76 del 19 giugno 2018

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

 

delibera


1.  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di approvare l’Allegato A, parte integrante costitutiva del presente provvedimento, che sostituisce l’ Allegato D alla DGR n. 2266/2016 e che aggiorna i requisiti minimi generali di autorizzazione all’esercizio e gli ulteriori requisiti generali di qualificazione per l’accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio:

3.  di approvare l’Allegato B, parte integrante costitutiva del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato D alla DGR n. 1732/2017 , che costituisce la guida per l’applicazione operativa dei requisiti come sopra approvati;

4.  di disporre che l’applicazione dei requisiti come sopra approvati nell’Allegato A avvenga con decorrenza primo gennaio 2019;

5.  di incaricare l’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell’Area Sanità e Sociale dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica;

6.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2015_AllegatoA_385582.pdf
2015_AllegatoB_385582.pdf

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