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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 07 dicembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 12 novembre 2018

Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica il procedimento, previsto dalla D.G.R. n. 677/2018, per l’adozione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR per il triennio 2019-2021, di cui all’art. 6 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo il differimento di un mese del termine per l’adozione del Piano provvisorio dei fabbisogni relativo allo stesso triennio.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad oggetto “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha, tra l’altro, modificato e integrato gli art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed ha introdotto l’articolo 6 ter, apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, con lo scopo di innovare la logica e la metodologia per la loro determinazione da parte delle singole amministrazioni.

In particolare l’articolo 6 stabilisce, tra l’altro, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell’articolo 6 ter, con appositi decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze,  e finalizzate ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dello stesso Piano. L’articolo in esame stabilisce altresì che, con riguardo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, i predetti decreti siano adottati di concerto anche con il Ministro della Salute, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della L. 131/2003.

Il Piano triennale dei fabbisogni relativo alle amministrazioni diverse da quelle statali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è adottato annualmente ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina degli ordinamenti delle medesime amministrazioni.

Il comma 6 dell’articolo 6 ter stabilisce, poi, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo, il divieto di assumere nuovo personale, divieto che, in prima applicazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 decorreva dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali.

Il decreto contenente le predette linee di indirizzo è stato adottato in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, dopo aver acquisto in data 19 aprile 2018, con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, l’intesa in sede di Conferenza unificata.

In conformità alle previsioni legislative le linee di indirizzo ministeriali prevedono una specifica sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN. In particolare sono fornite indicazioni di carattere generale per la predisposizione del piano, quali il richiamo ai limiti finanziari da rispettare, le valutazioni organizzative che devono sottendere l’individuazione dei fabbisogni, gli elementi di cui si deve tener conto, ed altro ancora.

Inoltre le linee di indirizzo in parola prevedono che il PTFP delle aziende ed enti del SSN sia approvato dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015, e successivamente adottato in via definitiva.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 677 del 15 maggio 2018, sulla base dello schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, approvato in sede di Conferenza unificata in data 19 aprile 2018, e integralmente confermato nel testo approvato in data 8 maggio 2018, ha autorizzato il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a predisporre indicazioni operative per l’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali da parte delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominati aziende).

La D.G.R. n. 677/2018 ha inoltre definito il procedimento per l’adozione e l’approvazione del PTFP, prevedendo che in sede di prima applicazione il medesimo doveva essere:

  1. adottato in via provvisoria dalle aziende e trasmesso all’Area Sanità e Sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale;
  2. approvato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale nei successivi 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
  3. adottato in via definitiva dalle aziende successivamente alla predetta approvazione e comunicato nei suoi contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo 165/2001.

La deliberazione regionale citata prevede inoltre che il PTFP successivo al primo sia:

  1. adottato in via provvisoria da parte delle aziende entro il 30 novembre di ogni anno;
  2. approvato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
  3. adottato in via definitiva dalle aziende successivamente alla predetta approvazione e comunicato nei suoi contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo 165/2001.

Il ritardo nell’entrata in vigore del decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione (27 luglio 2018) fa sì che le procedure relative al PTFP 2019-2021 possano sovrapporsi a quelle relative al PTFP 2018-2020, specie nei casi in cui, come contemplato dalla D.G.R. 677/2018, i piani di quest’ultimo triennio siano oggetto di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte dell’Area Sanità e Sociale.

Considerato che l’adozione del PTFP 2019-2021 presuppone necessariamente l’adozione in via definitiva del PTFP 2018-2020, si rende necessario modificare il punto 5 del dispositivo della D.G.R. 677/2018 laddove prescrive alle aziende di adottare in via provvisoria il PTFP successivo al primo entro il 30 novembre 2018, differendo tale termine al 31 dicembre 2018 per il PTFP 2019-2021. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2019 per l’approvazione del Piano da parte dell’Area Sanità e Sociale, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni.

Le aziende nell’anno 2019 potranno disporre nuove assunzioni solo previa adozione definitiva del PTFP 2019-2021 nel rispetto delle disposizioni in materia di personale che saranno impartite dalla Giunta Regionale per lo stesso anno 2019.

Potranno  essere disposte, anche nelle more dell’adozione definitiva del nuovo PTFP, le assunzioni del personale previsto dal piano definitivo  dei fabbisogni relativo al primo anno del triennio 2018-2020 per le quali nel 2018 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi della D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017.

I Direttori Generali delle aziende sono, peraltro, sempre legittimati a disporre acquisizioni di personale qualora ricorrano le ipotesi di interruzione di pubblico servizio quali definite dagli artt. 331 e 340 del Codice Penale.

Al fine di agevolare la redazione del PFTP 2019-2021 e di garantire omogeneità di comportamenti da parte delle aziende, si propone di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di predisporre indicazioni operative in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTI gli artt. 331 e 340 del Codice Penale;

VISTA la D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;

VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 19 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di stabilire, a modifica del punto 5 del dispositivo della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018, che il Piano triennale dei Fabbisogni (PTFP) 2019-2021 delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominate aziende) sia adottato in via provvisoria entro il 31 dicembre 2018;
  3. di confermare che il predetto Piano deve essere approvato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale entro il 31 gennaio 2019;
  4. di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e delle linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e delle pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, le aziende nell’anno 2019 potranno disporre nuove assunzioni solo previa adozione definitiva del PTFP 2019-2021 nel rispetto delle disposizioni in materia di personale che saranno impartite dalla Giunta Regionale per lo stesso anno 2019;
  5. di precisare che, nelle more dell’adozione definitiva del PTFP 2019-2021, potranno essere effettuate le assunzioni del personale indicato nel piano definitivo dei fabbisogni relativo al primo anno del triennio 2018-2020  per le quali nel 2018 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi della D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;
  6. di dare atto che i Direttori Generali delle aziende sono legittimati, anche nelle more dell’adozione definitiva del PTFP 2019-2021, a disporre acquisizioni di personale, qualora ricorrano le ipotesi di interruzione di pubblico servizio quali definite dagli artt. 331 e 340 del Codice Penale;
  7. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a predisporre indicazioni operative per le aziende finalizzate alla redazione del PTFP 2019-2021;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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