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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 13 marzo 2018
Modifica degli Allegati "A" e "B" della D.G.R. n. 925 del 23/06/2017, "Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "Palestra della salute" e degli indirizzi relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015", definizione dei criteri delle Strutture sanitarie previste per gli stage ed individuazione delle stesse e costituzione del Gruppo di coordinamento regionale per la programmazione delle attività formative.
Con il presente provvedimento si modifica la D.G.R. n. 925 del 23/06/2017, nella parte relativa ai requisiti organizzativi e strutturali per ottenere la certificazione di “Palestre della salute”, nonché per gli aspetti relativi alla formazione che diviene obbligatoria, si definiscono, altresì, i requisiti delle strutture prescelte per la formazione dei laureati in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, vengono individuate le Strutture sanitarie e si costituisce un Gruppo regionale di coordinamento per la programmazione delle attività formative. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Gli effetti positivi dell’attività fisica sulle patologie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, diabete, obesità, osteoporosi e alcune patologie neoplastiche, quali cancro del colon e della mammella) sono solidamente documentati. Altrettanto ben noti sono anche gli effetti negativi della sedentarietà, che può rappresentare un fattore di rischio nel possibile sviluppo di malattie croniche.
I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), approvati con il D.P.C.M. 12/01/2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18/03/2017, introducono, nell’ambito della Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica, la promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio (Allegato F - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale).
A livello regionale, da tempo la Regione del Veneto si impegna a promuovere l’attività fisica e, nello specifico, lo fa attraverso il Programma regionale “Prescrizione dell’esercizio fisico”, contenuto nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, attuativo del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018. Analogamente alla prescrizione medica, con la quale il medico indica al paziente la terapia da assumere, la prescrizione dell’esercizio fisico rappresenta l’atto attraverso il quale il medico fornisce al paziente le indicazioni circa il tipo, l’intensità, la frequenza e la durata dell’esercizio da svolgere in relazione al suo quadro clinico.
Con la L.R. n. 8 del 11/05/2015, la Regione del Veneto ha anche istituito le “Palestre della Salute”, al fine di promuovere l’esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili; la legge regionale prevede che venga coinvolto personale medico adeguatamente formato, e che l’esercizio fisico si svolga sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “Palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione (art. 21).
In assenza di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, la SCIA, debitamente compilata e presentata, tiene luogo al riconoscimento formale della struttura “Palestra della Salute” da parte della competente Azienda ULSS, senza che la stessa rilasci al riguardo alcuna certificazione (art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
In attuazione del comma 3 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2015, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 925 del 23/06/2017, che definiva i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione, nonché gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico, strutturato e adattato.
In considerazione della necessità di aggiornare i contenuti della citata D.G.R. n. 925/2017, con il presente provvedimento si ritiene di procedere alla modifica dell’Allegato “A” alla citata deliberazione, nella parte relativa ai requisiti strutturali e al modulo da trasmettere all’Azienda ULSS competente per il riconoscimento di “Palestra della salute”, che pertanto viene sostituito dal nuovo Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; si ritiene, inoltre, di modificare anche l’Allegato “B” alla citata deliberazione, nella parte relativa alla formazione, che viene resa obbligatoria per tutti, sia per i laureati in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (S.T.A.M.P.A), che per il personale medico, che pertanto viene sostituito dal nuovo Allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento di “Palestra della salute”, il laureato in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (S.T.A.M.P.A) non abbia completato il percorso formativo regionale, può integrare la sua domanda in un momento successivo, e comunque entro sei mesi dall’inizio del corso stesso, attestando di averlo completato.
Inoltre, la D.G.R. n. 925/2017 demandava a successivo provvedimento la definizione dei criteri delle Strutture Sanitarie previste per gli stage, l’individuazione delle stesse e la nomina del Gruppo regionale per la programmazione delle attività formative.
Pertanto, si ritiene di approvare, all’Allegato “C” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, i criteri delle strutture sanitarie e l’individuazione delle stesse per l’espletamento degli stage.
Si ritiene, inoltre, di nominare i seguenti soggetti quali parte del Gruppo regionale per la programmazione delle attività formative, in considerazione della loro competenza ed esperienza professionale:
Si precisa che nessun compenso aggiuntivo è previsto per i membri del Gruppo, che svolgeranno tale incarico nell’adempimento delle normali funzioni di servizio.
Si precisa, inoltre, che eventuali modifiche della composizione del Gruppo verranno adottate con decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l’articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R 54/2012;
Vista la DGR n. 925 del 23.06.2017.
delibera
(seguono allegati)
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