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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 29 dicembre 2017

Espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV "Stazione IV - Malcontenta con derivazione stazione V", in comune di Venezia. Posizione n. EL 372.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si esprime l'intesa ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all’esercizio di una variante in cavo interrato all’elettrodotto a 220 kV “Stazione IV – Malcontenta con derivazione stazione V”, in comune di Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, quali attività di preminente interesse statale, siano soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la Regione o le Regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.

L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale partecipano:

  • il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  • le altre Amministrazioni interessate;
  • gli Enti locali nel cui territorio ricadono le opere.

Con nota n.325048 del 2 agosto 2017, il Presidente della Regione ha dichiarato la conformità degli interventi previsti dal progetto in argomento rispetto ai vigenti strumenti urbanistici, giusta Valutazione Tecnica Regionale di cui al parere 21 luglio 2017, n. 33.

Con nota n. 363155 del 29 agosto 2017, il Direttore dell’Area Sviluppo Economico della Regione ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico l’assenso alla realizzazione del progetto in parola, condizionatamente all’osservanza di quanto espresso nella nota della Direzione Ambiente n. 310030 del 28 luglio 2017.

In riferimento al procedimento in oggetto, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0013269 del 1° giugno 2017, ha dato formale avvio al procedimento autorizzatorio e contestualmente indetto la Conferenza semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., lo stesso Ministero, con nota n. 438596 pervenuta al protocollo regionale in data 20 ottobre 2017, ha comunicato che:

  • nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, entro il quale è consentito alle Amministrazioni coinvolte di richiedere integrazioni documentali, non è pervenuta alcuna richiesta;
  • le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni nel termine di 90 giorni, riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a una serie di prescrizioni;
  • il soggetto richiedente Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a trasmettere, il 19 giugno 2017, l’avviso dell’avvio del procedimento a mezzo PEC ai proprietari coinvolti ed a seguito dei predetti avvisi non sono pervenute osservazioni;
  • la Conferenza di Servizi si è positivamente conclusa e si invita pertanto la Regione del Veneto a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'intesa ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all’esercizio di una variante in cavo interrato all’elettrodotto a 220 kV “Stazione IV – Malcontenta con derivazione stazione V”, in comune di Venezia – posizione n. EL 372.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2 comma 2 lettera o) della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le note n.325048 del 2 agosto 2017 del Presidente della Regione, n.363155 del 29 agosto 2017 del Direttore dell’Area Sviluppo Economico della Regione e n.438596 del 20 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;

delibera

  1. di esprimere, per quanto esposto in premessa, l'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all’esercizio di una variante in cavo interrato all’elettrodotto a 220 kV “Stazione IV – Malcontenta con derivazione stazione V”, in comune di Venezia posizione n. EL 372;
  2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

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